AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.93
Data decisione, Autorità: 29.10.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali e comunali. Trasferimento della sede della società escussa durante la causa. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su fatti e un documento nuovi
Incarto n. 14.2021.93
Lugano 29 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 settembre 2020 dal
Kanton Zürich, Zurigo Stadt Zürich, Zurigo (rappresentati dallo Steueramt der Stadt Zürich, Zurigo)
contro
__________, (ora: RE 1, ) (rappresentata dalla RA 1, )
giudicando sul reclamo del 5 luglio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 giugno 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Cantone e la Città di Zurigo hanno escusso la RE 1 SA di L__________ per l’incasso di fr. 659'605.65 oltre agli interessi dello 0.25% dal 19 maggio 2020 (indicando quale causa del credito: “Staats- und Gemeindesteuern 2009, Steuerbetrag gemäss Schlussrechnung vom 23.01.2020”), fr. 87'796.50 (per “Zins auf Steuernachforderung gem. Schlussrech-nung vom 23.01.2020”) e fr. 5'606.65 (per “Bisheriger Verzugszins, berechnet bis 18.05.2020”).
B. Avendo la RE 1 SA interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 settembre 2020 il Cantone e la Città di Zurigo ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 ottobre 2020. Con replica del 26 e duplica del 29 ottobre 2020 inoltrate spontaneamente, le parti hanno ribadito le loro contrastanti conclusioni.
C. In corso di procedura, o meglio il 6 novembre 2020, la RE 1 SA è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino a causa del trasferimento della propria sede nei Grigioni, a __________, e ha cambiato inoltre la propria ragione sociale in RE 1 AG.
D. Statuendo con decisione del 21 giugno 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–senz’assegnare indennità.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 AG è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 AG il 25 giugno 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 A scanso di equivoci, occorre osservare che nonostante la società escussa abbia trasferito la propria sede in un altro cantone nel corso della procedura di prima sede (tra la chiusura dello scambio di scritti e l’emanazione della sentenza) la competenza territoriale è rimasta immutata in virtù dell’art. 64 cpv. 1 lett. b CPC. La scrivente Camera è quindi competente per pronunciarsi sul reclamo.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3.1 Ciò posto, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo in esame, come pure il documento allegato (estratto di un verbale del Tribunale amministrativo di Zurigo del 7 giugno 2021), sono inammissibili, siccome non sono stati addotti in prima sede. Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio.
1.3.2 Per il medesimo motivo è pure inammissibile il richiamo della documentazione relativa alle procedure pendenti presso il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo per “esaminarla e annullare la sentenza”, per tacere del fatto che non rientra tra le (limitate) competenze del giudice del rigetto e quindi anche della scrivente autorità giudiziaria (sotto, consid. 1.4.4).
1.4 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.4.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto pacifico che la decisione di tassazione emessa il 23 gennaio 2020 dal Cantone e dalla Città di Zurigo per il conguaglio (“Schlussrechnung”) dell’imposta cantonale e comunale 2009, di fr. 659'605.65, oltre agli interessi di ritardo calcolati in fr. 87'796.50 – poiché regolarmente notificata ed esecutiva – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF per gli importi ivi stabiliti. Egli ha d’altronde respinto la generica contestazione sollevata dall’escusso, secondo cui sarebbero pendenti dei procedi-menti presso l’autorità superiore per ottenere la revisione di quelle decisioni, poiché tali cause riguardano altre tassazioni relative a periodi fiscali anteriori a quella in oggetto e non inficiano pertanto l’esecutività dei titoli prodotti dall’istante. Ricordato che una decisione esecutiva ai sensi della LEF vale quale titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo la sua emissione, il primo giudice ha pure riconosciuto l’importo di fr. 5'606.65 preteso a tale scopo, accogliendo così l’istanza nella sua integralità.
1.4.2 Nel reclamo la RE 1 AG si limita a esternare tutta una serie di nuove allegazioni di fatto – in particolare con un’ampia esposizione dell’istoriato relativo all’“operazione segreta” effettuata dalla società E__________ ai danni suoi, sfociata in un procedimento (tuttora pendente) di verifica fiscale avviato 14 anni fa dall’Amministrazione federale delle contribuzioni nei suoi confronti – e a produrre un estratto del verbale del 7 giugno 2021 del Tribunale amministrativo zurighese relativo alla causa da essa avviata contro la Città di Zurigo e la Confederazione Svizzera, invitando questa Camera a richiederne all’autorità giudiziaria la documentazione, ad “esaminarla” e ad “annullare” la sentenza impugnata.
1.4.3 A prescindere dall’inammissibilità di tutte le allegazioni di fatto e del nuovo documento addotti per la prima volta davanti a questa Camera (sopra consid. 1.2), così argomentando la RE 1 AG non si confronta minimamente con la motivazione pretorile appena riassunta (consid. 1.4.1), né spiega dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Insufficientemente motivato, il reclamo si rivela così irricevibile.
1.4.4 Per mera abbondanza va comunque ricordato che quella di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La decisione impugnata è pertanto corretta, i titoli prodotti essendo esecutivi (doc. B accluso all’istanza), l’escussa non aven-do neppure allegato di aver impugnato la decisione di tassazione davanti all’Ufficio di tassazione (“Steueramt”) di Zurigo entro il termine di trenta giorni indicato sulla medesima (doc. C), né invocato, e men che meno dimostrato, una delle tre eccezioni liberatorie previste dall’art. 81 LEF (estinzione del debito, proroga di pagamento o prescrizione).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 753'008.80, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
–; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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