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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.85
Data decisione, Autorità: 27.10.2021, CEF
Ricorso: TF 5D_217/2021
Titolo: Rigetto provvisorio e definitivo dell’opposizione. Competenze della CEF. Reclamo irricevibile per carente motivazione
Incarto n. 14.2021.85
Lugano 27 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29 aprile 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'745.55 oltre agli interessi del 7% dal 1° novembre 2020, indicando quale causa del credito le “pigioni appartamento non pagate da marzo a ottobre 2020”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 aprile 2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che, nel termine impartito, il 3 maggio 2021 il convenuto ha presentato le proprie osservazioni scritte;
che statuendo con decisione del 10 giugno 2021, il Pretore ha accolto (recte: parzialmente accolto) l’istanza e rigettato l’opposizione interposta dal convenuto in via provvisoria limitatamente a fr. 4'088.55 e in via definitiva per fr. 300.–, oltre agli interessi in entrambi i casi del 5% dal 1° novembre 2020, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (per RE 1 esse sono state assunte dallo Stato) senz’assegnare alcun’indennità a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto al presidente del Tribunale d’appello con un reclamo del 14 giugno 2021 chiedendo delle non meglio precisate “verifiche” nonché di “procedere in maniera celere a corretta giustizia”;
che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);
che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
ch’esso deve essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che il contratto di locazione costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni e l’acconto spese accessorie maturati da marzo a ottobre 2020 e la sentenza di sfratto un valido titolo di rigetto definitivo per le spese processuali e l’indennità stabilite in tale decisione;
che RE 1 non si confronta minimamente con la decisione impugnata, ma si limita a elencare una serie di “ipotesi di reato”, di documenti, denunce e querele varie presentate davanti al Ministero pubblico e ad altre autorità, auspicando che “si possa far luce ed eseguire verifiche” presso il Tribunale d’appello;
che quanto preteso da RE 1 nel suo reclamo sconclusionato e a tratti incomprensibile non può essere vagliato dalla scrivente Camera, chiamata quale autorità giudiziaria superiore a statuire sui reclami e appelli contro le decisioni delle Preture e delle Giudicature di pace nelle cause proposte a norma della LEF (comprese le procedure di rigetto dell’opposizione come quella in esame), escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF);
che tra le (limitate) competenze di questa Camera non rientra segnatamente quella di verificare l’esistenza di eventuali ipotesi di reato o altri aspetti di natura penale;
che le richieste formulate da RE 1 sono di conseguenza inammissibili e il suo reclamo, insufficientemente motivato, manifestamente irricevibile;
che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (è al beneficio di prestazioni assistenziali) inducono a prescindere da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che la domanda formulata dal reclamante il 6 agosto 2021, volta all’esonero dal pagamento delle spese giudiziarie in questa sede, diventa così senza oggetto;
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 4'388.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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