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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.134
Data decisione, Autorità: 20.10.2021, ICCA
Titolo: Richiesta di gratuito patrocinio vs provvigione ad litem
Incarto n. 11.2021.134
Lugano 20 ottobre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata il 29 settembre 2021 da
IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contenuta nell'appello del 29 settembre 2021da lei introdotto nei confronti della sentenza emessa dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il 20 agosto 2021 nella causa DM.2019.52 (divorzio su azione di un coniuge) promossa nei suoi confronti con petizione del 21 febbraio 2019 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 );
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 agosto 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1972) e IS 1 (1969), cittadini italiani, ha disposto la custodia alternata delle figlie M__________ (23 febbraio 2008) e I__________ (4 agosto 2009) con domiciliazione presso la madre, ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 46 540.– con interessi in liquidazione del regime dei beni e ha diviso a metà la previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio, accertando un conguaglio di fr. 1275.– in favore della moglie. Inoltre egli ha obbligato CO 1 a versare un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 510.– mensili fino al 3 agosto 2025 e uno scalare per ogni figlia tra fr. 610.– e fr. 770.– mensili, più il pagamento dei loro premi della cassa malati. Infine egli ha dichiarato priva d'oggetto una richiesta 19 febbraio 2021 della moglie intesa a ottenere una seconda provvigione ad litem, respingendo una richiesta di gratuito patrocinio formulata in subordine dalla medesima. Le spese processuali di fr. 6500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 settembre 2021 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, l'affidamento esclusivo delle figlie (riservato il diritto di visita paterno), il versamento di altri fr. 87 393.– in liquidazione del regime dei beni, un contributo alimentare per sé di fr. 4200.– mensili, uno per M__________ di fr. 1482.– mensili e uno per I__________ di 1322.40 mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione scolastica o professionale adeguata. Essa insta altresì per il pagamento di fr. 20 203.75 destinati a coprire gli onorari maturati dalla sua patrocinatrice, come pure il versamento di fr. 1000.– a saldo di una provvigione ad litem in suo favore di fr. 5000.– o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio. Contestualmente essa sollecita il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello. Su quest'ultima richiesta statuire senza indugio.
Considerando
in diritto: 1. Le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_456/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 10).
della procedura d'appello e all'onorario della sua patrocinatrice (art. 117 lett. a CPC). Essa non pretende tuttavia che sarebbe vano chiedere al marito una provvigione ad litem per la relativa causa, né che il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto meno già a un sommario esame. Del resto, la seconda richiesta di provvigione ad litem da lei formulata davanti al Pretore non è stata respinta perché mancassero i presupposti per una concessione in capo al marito, ma è stata dichiarata senza oggetto perché la causa in Pretura era ormai terminata. Quanto alla prima richiesta di provvigione ad litem di fr. 5000.–, essa era stata accolta con decisione del 19 febbraio 2020, il Pretore definendo finanche pacifico che il marito “continui a disporre di consistenti risparmi (…) senza pretendere di averli nel frattempo esauriti” (pag. 3).
Non può dirsi dunque, di primo acchito, che in concreto una richiesta di provvigione ad litem appaia destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non abbia modo di anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarà imputata – per principio – sulla spettanza di lei in liquidazione del regime dei beni, a meno eventualmente che ciò appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.115 del 1° luglio 2021 consid. 4). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale presuppone – appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da parte dall'altro coniuge (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.113 del 5 ottobre 2018 consid. 2).
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
IS 1 sarà invitata a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili correlate all'introduzione del suo appello.
Notificazione all'avv. .
Comunicazione a:
– avv. ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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