AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.142
Data decisione, Autorità: 19.10.2021, ICCA
Titolo: Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: noleggio di impalcature
Incarto n. 11.2020.142
Lugano 19 ottobre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa inc. OR.2019.155 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 14 agosto 2019 dalla
AP 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dagli avvocati e PA 2 ),
giudicando sull'appello dell'8 ottobre 2020 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 7 settembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. L'impresa generale C__________ SA ha commissionato il 6 febbraio 2015 alla ditta AP 1 l'installazione di impalcature destinate alla ristrutturazione di un edificio posto sulla particella n. 125 RFD di __________ (“palazzo ”), costituita di 19 proprietà per piani (dalla n. 38 598 alla n. 38 616) a quel tempo appartenenti tutte alla ditta F SA. Il costo di quelle opere ammontava a fr. 46 629.20. In seguito al fallimento della C__________ SA, pronunciato il 14 ottobre 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, l'impresa generale Fo__________ __________ __________ AG di __________ (FL), succursale di , è subentrata dal 1° dicembre 2015 quale committente. Le impalcature sono state montate nel gennaio del 2016. Per l'esecuzione di tali opere e di altri lavori a regia la AP 1 ha fatturato fr. 49 198.03 complessivi, La Fo __________ __________ AG ha versato acconti per fr. 10 470.–. La differenza di fr. 38 728.03, è rimasta insoluta. Dall'inizio del 2018 tutte le proprietà per piani appartengono alla AO 1 AG di __________.
B. Adito il 3 maggio 2019 dalla AP 1, con sentenza del 14 giugno 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha confermato l'iscrizione provvisoria delle seguenti ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori decretate il 7 maggio 2019 senza contraddittorio (inc. CA.2019.184):
– fr. 201.90 sulla proprietà per piani n. 38 598;
– fr. 201.90 sulla proprietà per piani n. 38 599;
– fr. 242.25 sulla proprietà per piani n. 38 600;
– fr. 3149.55 sulla proprietà per piani n. 38 601;
– fr. 1453.65 sulla proprietà per piani n. 38 602;
– fr. 1130.60 sulla proprietà per piani n. 38 603;
– fr. 1897.80 sulla proprietà per piani n. 38 604;
– fr. 2099.70 sulla proprietà per piani n. 38 605;
– fr. 3028.45 sulla proprietà per piani n. 38 606;
– fr. 2907.30 sulla proprietà per piani n. 38 607;
– fr. 1857.45 sulla proprietà per piani n. 38 608;
– fr. 3432.20 sulla proprietà per piani n. 38 609;
– fr. 2624.65 sulla proprietà per piani n. 38 610;
– fr. 2220.85 sulla proprietà per piani n. 38 611;
– fr. 2745.80 sulla proprietà per piani n. 38 612;
– fr. 2624.65 sulla proprietà per piani n. 38 613;
– fr. 2907.30 sulla proprietà per piani n. 38 614;
– fr. 2463.10 sulla proprietà per piani n. 38 615
– fr. 3189.95 sulla proprietà per piani n. 38 616.
All'istante il Pretore ha assegnato inoltre un termine di 60 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. Le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, “riservata una diversa ripartizione in sede di merito”. Non sono state assegnate ripetibili (inc. SO.2019.2155).
C. Il 14 agosto 2019 la AP 1 ha convenuto la AO 1 davanti al medesimo Pretore, postulando l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 40 379.– con interessi al 5% dal 16 aprile 2019, da ripartire sulle citate proprietà per piani conformemente alla sentenza del 14 giugno precedente. Accertato che l'attrice aveva introdotto un tentativo di conciliazione nei confronti della Fo__________ __________ __________ AG per ottenere il pagamento della mercede di fr. 42 131.– con interessi al 5% dal 16 aprile 2019, il Pretore ha sospeso il 26 agosto 2019 la procedura di iscrizione definitiva delle ipoteche legali. Constatato poi che, ottenuta l'autorizzazione ad agire, la AP 1 aveva promosso il 22 gennaio 2020 la causa creditoria contro la committente, egli ha riattivato la procedura di iscrizione definitiva delle ipoteche legali, assegnando all'AO 1 un termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare un memoriale di risposta. Nel proprio allegato del 10 giugno 2020 la convenuta si è rimessa al giudizio del Pretore. In una replica del 25 giugno 2020 l'attrice ha ribadito il suo punto di vista. Il 1° luglio 2020 il Pretore ha comunicato alle parti che avrebbe emanato la decisione sulla base degli atti “senza ulteriori formalità (art. 256 cpv. 1 CPC), la causa risultando matura per il giudizio”.
D. Statuendo con sentenza del 7 settembre 2020, il Pretore ha respinto la petizione e ha ordinato, al passaggio in giudicato della sua decisione, la cancellazione delle iscrizioni provvisorie decretate il 14 giugno 2019. Le spese processuali di fr. 2500.– (comprese quelle della procedura d'iscrizione provvisoria) sono state poste a carico dell'attrice. Non sono state assegnate ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 ottobre 2020 nel quale chiede di riformare la decisione impugnata accogliendo la sua petizione e iscrivendo le 19 ipoteche legali in via definitiva. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 2020 lAO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
F. Nel frattempo, quello stesso 7 settembre 2020, il Pretore ha condannato la Fo__________ __________ __________ AG a versare alla AP 1 Sagl fr. 42 131.– con interessi al 5% dal 15 gennaio 2016 su fr. 7448.30, al 5% dal 13 ottobre 2018 su fr. 23 114.–, al 5% dal 12 giugno 2019 su fr. 2917.– e al 5% dal 2 luglio 2019 su fr. 486.– (inc. OR.2020.14). Tale decisione è passata in giudicato.
Considerando
in diritto 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiun-gesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare complessivo delle ipoteche legali controverse in prima sede (fr. 40 379.–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice l'8 settembre 2020. Introdotto l'8 ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello l'attrice acclude una copia della sentenza 7 settembre 2020 con cui il Pretore ha condannato la Fo__________ __________ __________ AG a versarle fr. 42 131.– oltre interessi e ha rigettato in via definitiva l'opposizione sollevata da quella ditta a un precetto esecutivo n. __________ emesso dall'Ufficio esecuzione di Mendrisio (inc. OR.2020.14). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza in questione è stata emanata lo stesso giorno della decisione impugnata. Si tratta quindi di un atto ricevibile, di cui si terrà conto nella misura in cui apparirà utile per il giudizio. Quanto al richiamo dei carteggi relativi alla procedura d'iscrizione provvisoria (inc. CA.2019.184 e SO.2019.2155), tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Il richiamo del fascicolo inerente all'azione creditoria promossa dall'attrice nei confronti della committente (inc. OR.2020.14) non è per contro di rilievo ai fini del giudizio, sufficiente essendo la sentenza già acquisita agli atti.
Nella decisione impugnata il Pretore, riassunta la cronistoria della fattispecie, ha constatato anzitutto che la convenuta, “dichiarando di non essere a conoscenza degli accordi intervenuti tra l'attrice e la committente”, si rimetteva a giudizio. Egli ha ricordato poi che mentre il montaggio e lo smontaggio di impalcature rientrano fra i lavori garantiti dall'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, il nolo di simili installazioni “non può essere assimilato alla fornitura di materiali da costruzione o di impianti” e non beneficia dunque del diritto a un'ipoteca legale, come ha già avuto modo di decidere questa Camera nel caso di una gru e di un quadro elettrico di cantiere (sentenza inc. 11.2018.14 del 28 novembre 2018). Premesso ciò, egli ha rilevato come l'attrice avesse “chiaramente indicato che i crediti di cui ai doc. O, Q e T deriverebbero dal mancato pagamento di costi di noleggio”, che la pretesa di fr. 8165.73 (non ancora fatturata) comprende anch'essa costi di noleggio dal 18 al 31 marzo 2019, oltre a “una non meglio pre-cisata regia del 26 marzo 2019 (doc. M, V e Z)” e che stando al doc. 9 l'interessata risulta avere provveduto il 26 marzo 2019 “ad innalzare un ponteggio e a eseguire la protezione di una scala” a un costo non precisato o accertabile sulla base degli atti. In circostanze del genere il primo giudice ha respinto la petizione.
Controversa è unicamente la questione di sapere, in concreto, se le prestazioni dell'attrice diano diritto all'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. L'appellante lamenta che per respingere la petizione il Pretore si è fondato sulla citata sentenza 28 novembre 2018 di questa Camera (inc. 11.2018.14), mentre il caso in esame sarebbe completamente diverso già per il fatto che, rispetto alle impalcature, il nolo di una gru o di un quadro elettrico concerne una prestazione non menzionata dalla legge e non è in stretta connessione con il fondo o con l'opera. Per l'appellante invece non solo il montaggio e lo smontaggio di impalcature devono beneficiare di un'ipoteca legale, ma anche “la messa a disposizione delle stesse durante la costruzione del fondo (noleggio)”. Tanto più – essa soggiunge – che per il Tribunale federale si tratta di una prestazione secondaria “del tutto imprescindibile per poter concretizzare un progetto edilizio”, una prestazione destinata a servire una concreta opera in corso, “studiata individualmente per la stessa e orientata verso quest'ultima, indipendentemente dal fatto che ad opera conclusa il ponteggio potrà essere riutilizzato per altre opere”.
A parere dell'attrice, pertanto, la nozione di montaggio di impalcature che dà il diritto alla costituzione di un'ipoteca legale comprende “l'intera prestazione lavorativa del ponteggiatore” riferita a tutto il periodo in cui l'impalcatura rimane connessa con l'opera in costruzione. Relativamente alla somma garantita dall'ipoteca, l'appellante fa valere poi che l'importo di fr. 40 379.–, in cui è compreso quello di fr. 8165.73 indicato dal Pretore, non è stato contestato dalla convenuta e che con in esito all'azione creditoria le è stato riconosciuto un credito di fr. 42 131.– nei confronti della committente. In sostanza essa chiede così di accogliere la petizione e di iscrivere le 19 ipoteche legali in via definitiva.
L'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, oltre all'importo da essa garantito. Nella relativa procedura il giudice verifica tali presupposti con pieno potere cognitivo e non solo a livello di mera verosimiglianza, come nel quadro di un'iscrizione provvisoria. Contrariamente all'opinione dell'appellante, pertanto, il fatto che il Pretore abbia accolto la richiesta di iscrizione provvisoria con potere cognitivo limitato alla verosimiglianza non significa che egli non potesse respingere la richiesta di iscrizione definitiva con pieno potere di cognizione. Quanto all'ammontare del credito garantito da pegno, nel caso specifico, l'azione creditoria nei confronti della Fo__________ __________ __________ AG è stata accolta dal Pretore, che – come detto – ha condannato la ditta a versare alla AP 1 la somma di fr. 42 131.– con interessi. E tale sentenza è passata in giudicato (sopra, lett. F), di modo che per quel che riguarda l'ammontare del credito questa Camera è legata al dispositivo di quella decisione.
Nel caso in esame l'attrice si è impegnata contro remunerazione a montare impalcature proprie, a cederne l'uso alla committente e a smontarle alla fine dei lavori. Tale contratto si qualifica come installazione di ponteggi di carattere tipico (typischer Gerüstvertrag; contrat d'échafaudage typique). In un primo tempo il Tribunale federale aveva stabilito che l'installazione di impalcature necessarie per la costruzione di un ponte in calcestruzzo fosse soggetta alle norme sul contratto d'appalto (DTF 113 II 266 consid. 2a). Tale orientamento è stato criticato dalla dottrina, che ravvisa essenzialmente in simile negozio giuridico un contratto di locazione con elementi del contratto d'appalto, ovvero un contratto misto (Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione, pag. 166 n. 358 e 359; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 19 ad art. 363), tanto che in una successiva sentenza il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione legata alla qualifica del contratto (DTF 131 III 301 consid. 2.1 con rinvii alla dottrina dissenziente).
Sia come sia, secondo l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC danno diritto di ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale i crediti di artigiani o imprenditori per – tra l'altro – il montaggio di impalcature. Tale nozione va intesa in senso lato, giacché comprende tanto il montaggio, in una o più fasi, quanto gli adattamenti e le modifiche apportate al ponteggio durante l'avanzamento del cantiere, così come l'opera di smontaggio (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2011, pag. 53 n. 150 e in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2016, n. 10d ad art. 837 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 303 n. 2874; Thurnherr, Das revidierte Bauhandwerkerpfandrecht – zu wenig Neues, aber noch mehr Problematisches? in: ZGBR/RNRF 93/2012 pag. 76 e in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 5a ad art. 839/840; Carron/Fellay, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: ce qui change et ce qui reste, in:
Bohnet, Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Basilea/Neuchâtel 2012, pag. 18 n. 53).
Più delicata è la questione di sapere se anche il noleggio, ovvero la messa a disposizione di impalcature durante la fase di cantiere, dia diritto a un'ipoteca legale giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. Ora, come ha ricordato il Pretore, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che il nolo di una gru o un quadro elettrico non è assimilabile alla fornitura di materiali da costruzione o di impianti né rientra nella nozione di “lavori simili” a mente dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. Tale prestazione non dà diritto quindi a un'ipoteca legale dell'artigiano o imprenditore (sentenza inc. 11.2018.14 del 28 novembre 2018 consid. 4 e 5, pubblicati in: RtiD II-2019 pag. 687 n. 14c). Quanto alle impalcature, per Streiff il noleggio indipendente di ponteggi (selbständige Gerüstmiete) non beneficia di ipoteca legale, poiché non costituisce né l'esecuzione di un lavoro né la fornitura di lavoro o materiale (in: Das neue Bauhandwerkerpfandrecht, Wetzikon 2011, pag. 44).
Più in generale, Schumacher (Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 119 n. 326) e Thurnherr (in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 6 ad art. 839/840) affermano che la locazione di installazioni da cantiere (tra cui rientrano le impalcature: DTF 131 III 305 consid. 4.1) non dà diritto a pegno. Tale punto di vista è condiviso dall'Handelsgericht del Canton Zurigo (sentenza HE190203-O del 25 settembre 2019 consid. 4.2 con rinvio a Thurnherr). Uno dei criteri per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale è pur sempre quello per cui l'artigiano o imprenditore deve avere prestato lavoro, ciò che è appunto il caso per il montaggio, la modifica in corso d'opera e lo smontaggio dei ponteggi, mentre il noleggiatore non esegue lavoro alcuno, limitandosi a mettere a disposizione l'impalcatura. Né la riforma legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2012 ha inteso estendere la natura delle prestazioni al beneficio del noto privilegio. Anzi, per il legislatore la concezione di base dell’ipoteca legale non è stata modificata, giacché hanno diritto all'ipoteca legale l'artigiano e l'imprenditore che hanno fornito materiale e lavoro o lavoro soltanto (cfr. DTF 136 III 13 consid. 6; Schumacher, op. cit., Ergänzungsband zur 3. Auflage, pag. 39 segg. n. 101 segg.).
Quanto alla somma garantita dall'ipoteca, l'appellante fa valere che l'importo di fr. 40 379.–, in cui è compreso quello di fr. 8165.73 indicato dal Pretore, non è stato contestato dalla convenuta e che in esito all'azione creditoria le è stato riconosciuto un credito di fr. 42 131.– nei confronti della committente. Il che è vero. Dandosi prestazioni che beneficiano dell'ipoteca legale e prestazioni che non ne beneficiano, pur eseguite sulla base di un solo contratto, incombe tuttavia all'artigiano o imprenditore allestire un conteggio separato riguardo all'ammontare della relativa garanzia. In concreto l'interessata non precisa – né gli atti permettono di appurare – quali crediti essa vanti per le prestazioni al beneficio del privilegio (montaggio e smontaggio delle impalcature). In mancanza di una tale quantificazione la decisione del Pretore di respingere la petizione resiste alla critica. Considerato che l'invito all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore va confermato e che il passaggio in giudicato dell'attuale sentenza avviene già al momento della sua notifica (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4), si giustifica in ogni modo di precisare che l'ufficiale del registro fondiario eseguirà l'ordine del Pretore non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo che il Tribunale federale avrà respinto il ricorso.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
L'ufficiale del registro fondiario eseguirà l'ordine impartito dal Pretore non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo che il Tribunale federale avrà respinto il ricorso.
Le spese processuali fr. 3500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – avvocati e .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster