AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.123
Data decisione, Autorità: 02.09.2021, CDP
Titolo: Mancanza di base legale che permetta la trasmissibilità di atti per via elettronica
Incarto n. 9.2021.123
Lugano 2 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 e 48b cpv. 1 lett. a) n. 2 LOG
assistito dal segretario
Finiletti
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 residente all’estero e senza recapito in Svizzera
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la decisione di stralcio della procedura
giudicando sullo scritto del 2 agosto 2021 inoltrato per e-mail dall’indirizzo __________ all'Autorità regionale di protezione __________ e da questa trasmesso alla Camera di protezione il 9 agosto 2021 potendo, a suo dire, “essere valutato come reclamo” avverso la decisione 27 luglio 2021 di quest’ultima Autorità;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
in diritto
che PI 1 (2009) e PI 2 (2011) sono figli di PI 3 e RE 1;
che i genitori non sono sposati e non convivono;
che dalle informazioni desumibili dal MOVPOP (Movimento della popolazione dell’Ufficio dello stato civile) risulta che PI 3 è giunta in Svizzera, a , con i figli il 1° giugno 2012, proveniente dall’ e risiede tutt’ora in detto Comune, mentre RE 1 è giunto in Svizzera, pure a , il 28 settembre 2012, proveniente dall’ e, dopo avere vissuto in comunione domestica con la signora PI 3, è poi partito per l’__________ il 2 luglio 2013 e non risulta che abbia ulteriormente risieduto in Svizzera;
che dagli incarti della Camera di protezione e dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), non risulta l’adozione di misure di protezione a favore dei minori;
che con istanza 29 settembre/5 novembre 2014 RE 1 si era rivolto all’Autorità di protezione sostenendo di non avere “da più di un anno … nessun contatto” con i suoi figli “nonostante tantissime richieste fatte alla sua ex compagna e alla scuola”;
che con osservazioni 3/9 dicembre 2014 PI 3 ha contestato la competenza territoriale dell’Autorità di protezione e preso posizione sulle lamentele del padre;
che mediante decisione 19 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha accertato la propria competenza, intimato al padre lo scritto della madre assegnando al medesimo un termine per la replica e convocato i genitori ad un’udienza;
che all’udienza del 26 febbraio 2015 RE 1 non ha presenziato; a conclusione della medesima l’Autorità di protezione ha disposto: l’intimazione del verbale alle parti, per il padre in forma cartacea e di posta elettronica, per la madre seduta stante (dispositivo n. 1); le richieste del padre non possono essere accolte fin tanto che non sia fatta chiarezza sulla fattispecie (dispositivo n. 2); l’assegnazione di un termine al padre “per insistere sulle richieste giustificando la sua assenza ritenuto che in caso di mancato rispetto la procedura si riterrà chiusa” (dispositivo n. 3); l’assegnazione di un termine alla madre “per eventualmente produrre una conferma della scuola che non ha mai avuto richieste o comunicazioni con il padre circa asseriti fatti riguardanti il figlio PI 1” (dispositivo n. 4); la constatazione che per legge la madre ha l’autorità parentale e la custodia sui figli (dispositivo n. 5);
che sono seguite altre prese di posizione delle parti che non hanno condotto a decisioni dell’Autorità in relazione alle relazioni personali tra il padre e i figli;
che con messaggio e-mail 11 maggio 2021 delle ore 09:57 RE 1 si è rivolto nuovamente all’Autorità di protezione chiedendo notizie sui figli, rilevando che “sono passati ormai più di due anni da ultima mail ma non ho più avuto nessuna notizia”; ha poi aggiunto “durante questo periodo così difficile vorrei sapere come fare ad avere notizie di miei figli residenti come l’ultima volta a __________” e “io in questi giorni per motivi di lavoro sono di passaggio per __________ visto che da __________ distanza non è tanta posso sapere se c’è qualche possibilità?”;
che con risposta e-mail 17 maggio 2021 delle ore 12:35 il segretario dell’Autorità di protezione ha comunicato a RE 1 che la sua richiesta “potremo tenerla in considerazione se ci invierà la stessa debitamente datata e firmata su documento pdf, dopodiché la procedura potrà prendere il suo corso”; con il medesimo messaggio il segretario dell’Autorità di prima sede ha avvisato l’interessato che la modalità di richiesta da lui utilizzata non è ammessa e quindi legalmente valida e che pertanto “se non ci perverrà quanto richiesto entro il termine di 15 giorni, la procedura sarà stralciata dai ruoli senza ulteriore formalità”;
che il 20 maggio 2021 RE 1 alle ore 10:51 ha inviato all’Autorità di protezione un nuovo messaggio e-mail, con allegato uno scritto in formato pdf con i contenuti del precedente messaggio e-mail – riveduti e sottoscritti – e con l’aggiunta di alcuni documenti (scambi di e-mail e certificati di nascita);
che in data 4 giugno 2021 il segretario dell’Autorità di protezione – “p.o. del presidente avv. __________” – ha intimato gli scritti suddetti a PI 3 assegnandole un termine di 15 giorni per prendere posizione;
che con osservazioni 13/15 giugno 2021 PI 3 ha risposto ai contenuti degli atti a lei intimati;
che in data 23 giugno 2021 mediante invio per posta elettronica delle ore 16:44 all’indirizzo e-mail __________ la segretaria aggiunta dell’Autorità di protezione – “p.o. del presidente avv. __________” – ha “intimato” le predette osservazioni assegnando a RE 1 un termine di 15 giorni per presentare le sue eventuali osservazioni;
che il 28 giugno 2021 alle ore 06:58 RE 1 ha inviato all’Autorità di protezione un messaggio e-mail nella parte finale del quale sostiene “vi ringrazio che almeno so che i figli vivono in Svizzera dopo 8 anni almeno questo sono riuscito ad ottenere; vi assicuro che non voglio altro rinuncio anche incontro se autorità tutoria vostra lo assicura visto che la situazione e fuori mia portata in tutti i sensi”; al messaggio è allegato uno scritto di stessa data, in formato pdf, firmato, dai contenuti diversi da quelli del messaggio e-mail, nel quale l’interessato risponde alle osservazioni della mamma dei bambini;
che con decisione 27 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha decretato lo stralcio della procedura dai ruoli con la motivazione (riportata anche nel dispositivo) che il padre ha ritirato l’istanza del’11 maggio 2021, ciò con riferimento al contenuto della “replica 28 giugno 2021”;
che quest’ultima decisione è stata “inviata” tramite e-mail del 27 luglio 2021 delle ore 15:28 – dall’ “Autorità regionale di protezione __________” all’indirizzo __________;
che con e-mail 29 luglio 2021 delle ore 10:01 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di comunicargli “l’indirizzo e-mail della Camera di protezione” per l’invio del suo reclamo;
che con ulteriore messaggio e-mail del 2 agosto 2021, inviato all’Autorità di protezione alle ore 07:16, RE 1 ha trasmesso il suo “reclamo unitamente alla copia della decisione contestata visto che fino ad oggi non ho ricevuto indirizzo email quanto richiesto qualche giorno fa”;
che con invio raccomandato 9 agosto 2021 il segretario dell’Autorità di protezione ha trasmesso alla Camera di protezione “lo scritto pervenuto via posta elettronica in data 2 agosto 2021 da RE 1” rilevando che “dal tenore del medesimo può essere valutato come reclamo”;
che il predetto scritto non è stato intimato per osservazioni;
che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG);
che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);
che ai sensi dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG, oltre ai casi previsti dall’art. 48 LOG, la Camera di protezione decide nella composizione di un giudice unico la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili;
che prima di entrare nel merito di un gravame la Camera di protezione esamina d'ufficio se siano date le premesse d'ordine che determinano la sua ammissibilità;
che oggetto d’esame è lo scritto – con un allegato pdf. – pervenuto all’Autorità di protezione dall’indirizzo e-mail __________ in data 2 agosto 2021 alle ore 07:16, che il segretario dell’Autorità di prima sede ha trasmesso con invio raccomandato 9 agosto 2021 alla Camera di protezione sostenendo che “dal tenore del medesimo può essere valutato come reclamo”;
che l’art. 10 LPAmm cpv. 2 prevede la possibilità di trasmettere atti scritti all’autorità per via elettronica; in questo caso, la parte o il suo rappresentante devono munire di firma elettronica riconosciuta il documento contenente l’insieme degli atti scritti; il capoverso 3 del citato disposto attribuisce al Consiglio di Stato il compito di disciplinare le esigenze a cui è subordinata la presentazione degli allegati per via elettronica e la facoltà di limitare questa possibilità ai procedimenti davanti a determinate autorità;
che, nell’attesa dell’emanazione della relativa ordinanza, l’art. 115 cpv. 2 LPAmm ha differito l’entrata in vigore dell’art. 10 cpv. 2 e 3 LPAmm; ad oggi nessuna ordinanza è stata emanata dal Consiglio di Stato, ragione per la quale l’invio di atti per via elettronica disposto dal citato articolo non risulta ancora in vigore e giuridicamente valido;
che, a motivo dell’assenza di una base legale in vigore che permetta la trasmissione di atti per via elettronica, lo scritto trasmesso a questa Camera dal segretario dell’Autorità di protezione, proveniente 2 agosto 2021 alle ore 07:16 dall’indirizzo e-mail __________ – e per altro neppure munito di firma elettronica – risulta palesemente inammissibile quale reclamo;
che la trasmissione per posta elettronica di un documento pdf. firmato non muta il giudizio di inammissibilità, essendo ad oggi validi per la forma solo i reclami scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati all’autorità oppure all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 10 cpv. 1 LPAmm);
che, per quanto verrà detto qui di seguito, questa Camera può soprassedere al rinvio dello scritto all’interessato – del quale par altro neppure è noto un recapito in Svizzera – con l’invito a rifarlo entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, sarà dichiarato irricevibile (art. 12 cpv. 1 LPAmm);
che l’esame della decisione 27 luglio 2021 dell’Autorità di protezione – e dell’incarto da questa trasmesso su richiesta alla Camera di protezione – emanata a seguito di una procedura gestita tramite “intimazioni” o “invii”, per una parte, unicamente all’indirizzo e-mail __________, impone una valutazione d’ufficio sulla validità degli atti eseguiti a far tempo dall’11 maggio 2021;
che oltre alle già citate norme art. 10 cpv. 2 e 3 LPAmm sulla trasmissione dei reclami per via elettronica – la cui applicazione risulta ancora sospesa in assenza dell’ordinanza del Consiglio di Stato (art. 115 cpv. 2 LPAmm) – è opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 11 LPAmm le parti che presentano conclusioni in un procedimento devono sempre comunicare all’Autorità il loro domicilio o la loro sede (cpv. 1) e che le parti con domicilio o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera e se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni a loro destinate possono avvenire mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale (cpv. 3);
che a norma dell’art. 11 cpv. 2 LPAmm le parti possono anche indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica, in questo caso, il Consiglio di Stato può prevedere che le parti forniscano ulteriori indicazioni; secondo l’art. 18 LPAmm la notificazione di atti può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono, le decisioni dovendo tuttavia essere munite di firma elettronica riconosciuta (cpv. 1); il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la notificazione per via elettronica (cpv. 2);
che, comunque, in applicazione dell’art. 115 cpv. 2 LPAmm, anche l’entrata in vigore degli art. 11 cpv. 2 e 18 cpv. 1 e 2 LPAmm, sopra menzionati, è stata differita in attesa dell’emanazione della già citata ordinanza del Consiglio di Stato, per cui le trasmissioni di atti e le notificazioni eseguite per via elettronica (anche con il consenso delle parti) non sono giuridicamente valide;
che dagli atti dell’incarto emerge che non solo la parte riconducibile all’indirizzo e-mail __________ ha trasmesso tutti i suoi atti all’Autorità di protezione solo per via elettronica, ma anche l’Autorità di prima sede gli ha “notificato” o “inviato” gli atti procedurali e la decisione 27 luglio 2021 solo per via elettronica – per altro neppure con firme elettroniche riconosciute – modalità non ammessa dalle norme procedurali oggi applicabili;
che in base alla costante giurisprudenza del Tribunale federale le decisioni delle Autorità risultano nulle se il vizio ad esse addebitato è particolarmente grave; tra i motivi di nullità figurano i palesi errori procedurali (da ultimo DTF 145 III 436 consid. 4, con sentenze ivi menzionate);
che gli errori procedurali suddetti – ossia l’accettazione di atti inviati da una parte solo per via elettronica e la “notifica” e l’“invio” di ordinanze e di una decisione d’Autorità a una parte solo per via elettronica – risultano particolarmente gravi e mettono in difficoltà anche la Camera di protezione nelle sue intimazioni, per cui va accertata d’ufficio la nullità degli atti compiuti e della sentenza emanata il 27 luglio 2021 dall’Autorità di protezione;
che l’incarto va ritornato all’Autorità di protezione per quanto le incombe, con l’onere di informare di questa sentenza la parte che corrisponde tramite l’indirizzo e-mail citato;
che nella misura in cui l’Autorità di protezione ravvisi, dalle richieste inoltratele tramite indirizzo e-mail __________ o d’ufficio, circostanze che necessitano l’apertura di una procedura per la protezione dei minori e l’emanazione di decisioni, provvederà preliminarmente a chiedere all’interessato (residente all’estero) la designazione di un recapito in Svizzera, con l’avvertenza che se non ottempera a tale incombenza, le notificazioni a lui destinate potranno avvenire mediante pubblicazioni nel Foglio ufficiale (art. 11 cpv. 3 LPAmm);
che, viste le gravi irregolarità procedurali riscontrate – che hanno comportato l’accertamento d’ufficio della nullità degli atti – una copia della presente decisione viene trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione, perché faccia i debiti accertamenti sulla prassi riscontrata, segnali eventuali altre simili irregolarità in altre procedure e ne faccia rapporto alla Camera di protezione;
che si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia, non potendo per altro essere addossate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Lo scritto del 2 agosto 2021 inoltrato per e-mail dall’indirizzo __________ all'Autorità regionale di protezione __________ è inammissibile quale reclamo.
È accertata d’ufficio la nullità degli atti compiuti a far tempo dall’11 maggio 2021 e della sentenza emanata il 27 luglio 2021 dall’Autorità regionale di protezione __________; l’incarto è ritornato all’Autorità di prima sede ai sensi dei considerandi.
La presente decisione è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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