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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.146
Data decisione, Autorità: 19.10.2021, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutte le pretese indicate nell’istanza. Solvibilità
Incarto n. 14.2021.146
Lugano 19 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2256 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 maggio 2021 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 7 maggio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 34'667.70 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 30 giugno 2021 le parti hanno convenuto di riaggiornarla al 22 settembre, data in cui l’istante ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta vi si è opposta facendo valere di aver pagato all’istante fr. 11'409.50 il 21 settembre 2021 e di essere intenzionata a versarle ulteriori fr. 10'000.– “nei prossimi giorni”. In replica e duplica le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione 23 settembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti. Il 6 ottobre 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione delle sue pretese.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 24 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 4 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un ordine di pagamento del 1° ottobre 2021 a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativo a tutte le esecuzioni ancora pendenti della Cassa istante (doc. D), comprese quelle indicate nell’istanza e la fattura trimestrale per il periodo da gennaio a marzo 2021, tramutatasi in seguito nell’esecuzione n. __________). La Camera ha verificato d’ufficio che le somme in questione sono state accreditate sul conto dell’Ufficio prima della scadenza del termine di reclamo (il 4 ottobre, v. sopra consid. 1.1). Il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.
2.2 Essendo il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente pro-babilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2.2 Nel caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto sospensivo sulla scorta di un estratto esecutivo aggiornato assunto d’ufficio, che a carico della reclamante erano, apparentemente, ancora pendenti due esecuzioni, la n. __________ sfociata il 31 maggio 2021 in un attestato di carenza di beni a favore dell’istante, e la n. __________, per le quali la reclamante aveva però prodotto due ordini di pagamento del 1° e 4 ottobre 2021 (doc. D ed E). La Camera ha controllato che nel frattempo i pagamenti sono stati registrati dall’Ufficio e le esecuzioni estinte. Non risultano quindi più esecuzioni o attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 23 settembre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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