AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 42.2021.55
Data decisione, Autorità: 18.10.2021, TCA
Titolo: Richiesta indennità perdita di guadagno (Corona) respinta perché non è data la condizione della limitazione considerevole dell'attività in aprile 2021. Conferma del concetto di avvio dell'attività. In concreto presa in considerazione della cifra d'affari dall'iscrizione come indipendente
Raccomandata
Incarto n. 42.2021.55-56
cs
Lugano 18 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2021 di
contro
le decisioni su opposizione del 12 agosto 2021 emanate da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni del 4 maggio 2021 (doc. 3) e del 21 maggio 2021 (doc. 3), confermate da due distinte decisioni su opposizione del 12 agosto 2021 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto le domande di indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi di marzo 2021 ed aprile 2021 inoltrate da RI 1, nato nel 1962, ed affiliato come indipendente per l’attività di pulizie e da sua moglie RI 2, nata nel 1967, che collabora con lui.
A motivazione della reiezione della richiesta del marito, l’amministrazione ha affermato:
" Con l’impugnativa l’insorgente afferma “A me manca l’entrata di CHF 3'500.- e se questa perdita la confronto con quanto avrei dovuto prendere, supera il 40% da voi richiesto (3'500.- / 7'700 = 45.45%). Mi rendo conto che poi prendete una media di tutti gli anni ma prendere in considerazione anche l’anno 2017 non rispecchia la mia situazione attuale e la perdita reale che ho avuto causa Covid”.
Ragion per cui con l’impugnativa l’opponente chiede alla Cassa di voler rivedere la decisione con conseguente concessione dell’IPG Corona.
Per quanto qui d’interesse, per attestare la cifra d’affari media mensile fa stato il periodo dal 1° agosto 2017 (data d’affiliazione alla Cassa quale indipendente) al 31 dicembre 2019.
Ne discende che la cifra d’affari media mensile conseguita dall’opponente è pari a CHF 5'637.00 (163'470.00 : 29 mesi) che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 3'382.00 e, se ridotta del 30%, a CHF 3'946.00.
Nell’evenienza concreta, per i periodi che si chiede la prestazione l’opponente ha indicato:
. per il mese di marzo 2021, di aver conseguito una cifra d’affari effettiva pari a CHF 4'200.00, che è superiore a CHF 3'382.00;
. per il mese di aprile 2021, di aver conseguito una cifra d’affari effettiva pari a CHF 4'200.00, che è superiore a CHF 3'946.00.
Ne discende che l’opponente non ha così subìto una limitazione considerevole della propria attività”. (doc. 1)
La Cassa ha respinto le domande inoltrate da RI 2 con motivazioni simili.
1.2. RI 1 e sua moglie RI 2 sono insorti al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento delle indennità giornaliere (doc. I).
Gli insorgenti rilevano che la Cassa ha respinto le loro richieste utilizzando la cifra d’affari media mensile per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019 per calcolare la riduzione della cifra d’affari. I ricorrenti affermano tuttavia che il marito si è iscritto quale indipendente il 1° agosto 2017, ma che le prime entrate significative sono arrivate unicamente nel 2018. Nel 2017 il primo guadagno è stato conseguito il 7 settembre 2017, ma era solo parziale e nel corso degli altri tre mesi vi erano unicamente i pagamenti del __________, non ancora sicuri e fissi. Nel 2018 invece ha ottenuto ulteriori mandati ed il __________ è diventata un’entrata fissa e sicura. Essi chiedono di conseguenza che venga presa in considerazione la cifra d’affari media mensile conseguita dal 1° gennaio 2018 (fr. 68'900 di cifra d’affari fino al 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 (fr. 83'570 di cifra d’affari dal 1° gennaio 2019), per una cifra d’affari media di fr. 6'563 che se ridotta del 40% raggiunge fr. 3'812 e se ridotta del 30% fr. 4'447. “Avendo io percepito, per i mesi da marzo a giugno 2021, CHF 4'200 comprendiamo che per il mese di marzo 2021 non avremmo diritto, ma per i mesi da aprile a giugno 2021 avremmo subito una limitazione considerevole della nostra attività”.
1.3. Con risposta del 21 settembre 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. I ricorrenti affermano di comprendere “che per il mese di marzo 2021 non avremmo diritto, ma per i mesi da aprile a giugno 2021 avremmo subito una limitazione considerevole della nostra attività” (doc. I).
Con le decisioni su opposizione impugnate l’amministrazione si è tuttavia espressa unicamente sulle domande relative ai mesi di marzo 2021 ed aprile 2021 (cfr. doc. 1).
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto delle decisioni su opposizione impugnate, ossia l’eventuale diritto ad indennità giornaliere Corona per i mesi di marzo 2021 ed aprile 2021.
Nella misura in cui gli insorgenti contestano il mancato riconoscimento di prestazioni per i mesi di maggio 2021 e giugno 2021, le loro censure sono di conseguenza irricevibili.
Considerato che essi ammettono che anche seguendo la loro tesi (presa in considerazione della cifra d’affari conseguita dal 1° gennaio 2018 in luogo di quella conseguita dal 1° agosto 2017) non avrebbero diritto a prestazioni per il mese di marzo 2021, oggetto del contendere rimane la questione di sapere se essi possono pretendere alle indennità per il mese di aprile 2021.
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 19 versioni, cfr. CIC versione 19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una limitazione
03/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.
Esempi
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente evenienza occorre stabilire se l’attività del ricorrente ha subito, nel mese di aprile 2021 (cfr. consid. 2.1 in fine), una limitazione considerevole a causa del coronavirus, ossia se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30% (40% nel mese di marzo), rispetto alla cifra d’affari media a partire dall’inizio dell’attività, che la Cassa fa risalire al 1° agosto 2017, quando l’interessato si è iscritto quale indipendente per l’attività di pulizia e gli insorgenti al 1° gennaio 2018 quando l’insorgente ha incrementato il numero di clienti.
Dalle tavole processuali emerge che RI 1 si è iscritto quale indipendente per la sua attività di pulizie il 1° agosto 2017 presso la Cassa di compensazione e che ha assunto sua moglie per aiutarlo nella sua attività.
Il 24 giugno 2019 è stata iscritta a registro di commercio la ditta individuale __________, il cui titolare è lo stesso RI 1 (cfr. registro di commercio).
Il ricorrente, dall’iscrizione dell’attività lavorativa il 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ha avuto una cifra d’affari media mensile pari a fr. 5'637 ([11'000 + 68'900 + 83'570] : 29), che se ridotta del 30% per il mese di aprile 2021 raggiunge fr. 3'946 (per il mese di marzo 2021 fr. 3'382 [riduzione del 40%]).
Poiché nel mese di aprile 2021 ha avuto una cifra d’affari di fr. 4'200, l’interessato, di principio, non ha diritto ad alcuna indennità per questo mese (e per il mese di marzo 2021 dove ha anche avuto una cifra d’affari di fr. 4'200), poiché pur avendo un reddito soggetto ad AVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000, non è stato assolto l’altro requisito, ossia quello della considerevole diminuzione della cifra d’affari pari ad almeno il 30% per il mese di aprile (40% per il mese di marzo).
I ricorrenti contestano tuttavia la presa in considerazione della cifra d’affari del 2017, poiché inizialmente vi era un solo cliente, il __________ di , grazie al quale l’insorgente ha conseguito il primo incasso il 7 settembre 2017. Essi sostengono che nel corso del 2018 e del 2019 la clientela è aumentata fino ad ottenere tre mandati fissi importanti (un __________ che paga fr. 1'500 al mese, il __________ che paga fr. 3'500 al mese ed una “” che paga fr. 2'700 al mese), oltre ad alcuni clienti occasionali.
Per i mesi di gennaio e febbraio 2021 l’unica entrata lorda erano quelle della “__________” (fr. 2'700) a cui si è aggiunto il __________ nel marzo 2021 per un’entrata lorda di fr. 4'200.
I ricorrenti rilevano che se si prendesse in considerazione unicamente la media della cifra d’affari degli anni 2018/2019, ad esclusione del 2017, la diminuzione della cifra d’affari sarebbe superiore al 30%, se invece si tiene in considerazione anche il 2017, anno in cui le entrate erano minime poiché l’attività era nelle fasi iniziali, la perdita sarebbe inferiore ma non rispecchierebbe la realtà.
Dalla documentazione prodotta emerge ancora che per i mesi di gennaio e febbraio 2021 le indennità giornaliere sono state riconosciute nella misura di fr. 47.20 al giorno (per la moglie; doc. 4) e di fr. 100.80 al giorno (per il marito; doc. 4) a causa della riduzione della cifra d’affari del 40% rispetto alla media per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. 6).
La Cassa ha invece respinto la richiesta per i mesi di marzo 2021 (qui non contestato; cfr. doc. I) e di aprile 2021, poiché pur avendo un reddito soggetto ad AVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000, il ricorrente non ha assolto l’altro requisito, ossia quello della considerevole diminuzione della cifra d’affari pari ad almeno il 30% per il mese di aprile (40% per il mese di marzo).
2.6. Questo Tribunale, alla luce della fattispecie sopra descritta, non ha alcun motivo per scostarsi dalle decisioni su opposizione impugnate.
Nel caso di specie occorre infatti stabilire quando è iniziata l’attività del ricorrente conformemente a quanto previsto dall’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
A questo proposito in una sentenza 42.2021.39 del 16 agosto 2021 ai considerandi 2.7 e 2.8 il TCA ha esaminato il concetto di “avvio dell’attività” ai sensi del citato disposto, giungendo alla conclusione che va inteso non soltanto quale inizio dell’impresa formale, bensì quale inizio dell’attività commerciale vera e propria.
Nella fattispecie l’assicurato non contesta di aver iniziato la propria attività lucrativa nel corso del mese di agosto 2017, quando si è iscritto quale indipendente presso la Cassa di compensazione, tant’è che già il 7 settembre 2017 ha incassato il primo reddito, di fr. 1'500 (doc. A3), in seguito ai lavori di pulizia svolti per il __________ di __________. Egli ha poi conseguito, dal medesimo cliente, fr. 3'500 il 6 ottobre 2017, fr. 3'000 il 7 novembre 2017 e fr. 3'000 il 5 dicembre 2017 (doc. A3).
È vero che gli incassi nei primi mesi del 2017 sono stati più bassi rispetto alle cifre d’affari degli anni successivi e che con il passare del tempo l’interessato è riuscito ad acquisire man mano ulteriore clientela e ad incrementare anche il suo reddito. Ciò non è tuttavia sufficiente per non prendere in considerazione i mesi da agosto a dicembre 2017.
Infatti, la circostanza che all’inizio di un’attività indipendente la cifra d’affari è più bassa poiché i clienti sono pochi è usuale.
Inoltre, un diverso calcolo della cifra d’affari, come quello suggerito dai ricorrenti, sarebbe in contrasto con quanto prevedono l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3ter) e le direttive (cfr. marginale 1041.4 CIC), secondo le quali occorre prendere in considerazione la cifra d’affari conseguita dall’avvio dell’attività (per il concetto cfr. la già citata STCA 42.2021.39 del 16 agosto 2021 ai considerandi 2.7 e 2.8) e violerebbe la parità di trattamento e la sicurezza del diritto, portando a soluzioni arbitrarie, differenti per ogni assicurato che potrebbe scegliere il periodo che più gli conviene.
Questo Tribunale non ha pertanto alcun motivo per non ritenere anche la cifra d’affari del ricorrente conseguita nel 2017, dall’inizio della sua attività nel mese di agosto.
Accertato che la cifra d’affari del mese di aprile 2021 (fr. 4'200) è superiore rispetto alla cifra d’affari media ridotta del 30% del periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (fr. 3'946), è a giusta ragione che la Cassa ha negato il diritto alle indennità al ricorrente ed a sua moglie, coniuge che lavora nell’azienda. Ciò vale anche per il mese di marzo 2021, qui non contestato, ritenuto che la cifra d’affari di fr. 4'200 è superiore rispetto alla cifra d’affari media, ridotta del 40%, di fr. 3'382.
2.7. Alla luce di tutto quanto sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate vanno confermate.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 9 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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