AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2020.112
Data decisione, Autorità: 26.04.2021, IIICC
Titolo: La rinuncia alla delucidazione di un referto peritale insufficiente ma migliorabile non giustifica la remunerazione della sola porzione di lavoro riutilizzata dal nuovo perito giudiziario
Incarto n. 13.2020.112
Lugano 26 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2012.6 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 20 giugno 2012 da
PI 1 patrocinato dall’avv. PA 1
contro
PI 2 patrocinato dall’avv.
e ora sul reclamo del primo perito giudiziario
RE 1
avverso la decisione 21 settembre 2020 con cui il Pretore ha stabilito l’ammontare della remunerazione dovutagli;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 giugno 2012 PI 1 ditta attiva nell’estrazione, lavorazione e commercio di pietra naturale, ha chiesto la condanna di PI 2, titolare di un’officina che ripara anche macchine industriali, al pagamento di fr. 80'000.– oltre accessori a titolo di risarcimento per il danno conseguente la rottura del motore di un escavatore.
Con risposta 26 settembre 2012 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.
Nel successivo scambio di allegati le parti hanno confermato le rispettive richieste. In esito al dibattimento del 20 febbraio 2013, il Pretore ha poi ammesso i mezzi di prova da loro notificati.
B. Il 30 ottobre 2017 il Pretore ha ordinato l’assunzione di una perizia tecnica, nominando RE 1 quale perito giudiziario. Il referto peritale 3 maggio 2018 è stato spedito il successivo giorno 9, insieme alla relativa nota d’onorario di fr. 8'000.–.
Con decisione 13 settembre 2018 il Pretore ha accolto l’istanza 28 giugno 2018 con cui l’attrice chiedeva di assumere una nuova perizia viste le carenze di quel referto, richiesta cui la controparte si era opposta. Egli ha rinviato la decisione sulla remunerazione a dopo la presentazione del nuovo rapporto peritale.
I relativi reclami presentati da RE 1 e da PI 2 sono stati dichiarati inammissibili da questa Camera con separate decisioni datate 6 dicembre 2018.
C. Con decisione 13 marzo 2019 il Pretore ha incaricato della nuova perizia l’ing. mecc. dipl. __________, che ha poi presentato il suo referto peritale il 31 marzo 2020.
Nell’ambito della richiesta di completamento e delucidazione di tale rapporto il 27 agosto 2020 il perito giudiziario ha inoltre specificato di avere visionato la prima perizia ma di non avere utilizzato alcuna delle relative osservazioni e considerazioni ivi contenute, ad eccezione di allegati e foto.
D. Il 1° settembre 2020 il convenuto ha rilevato che le conclusioni tratte dal primo perito corrispondevano in sostanza con quelle del secondo perito, di modo che a RE 1 era almeno dovuta una parziale e adeguata remunerazione. Il 2 settembre 2020 l’attrice ha escluso una siffatta eventualità, in quanto il primo referto difettava dei requisiti minimi di validità tant’è che era stato inutile per il secondo perito.
E. Con decisione 21 settembre 2020 il Pretore ha riconosciuto a RE 1 e in via equitativa un onorario di fr. 400.–.
F. Con reclamo 14/15 ottobre 2020 RE 1 chiede ora di poter visionare il secondo referto peritale e la sua eventuale delucidazione, di ricevere l’importo totale dell’onorario da lui esposto e fatturato, e di ricevere un adeguato compenso per le accuse rivolte a suo carico dal Pretore.
Con osservazioni 14 aprile 2021 PI 1 ha postulato la reiezione del gravame.
PI 2 non ha inoltrato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Del gravame se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.
Il reclamante è personalmente insorto davanti a questa Camera senza l’assistenza di un patrocinatore legale. La decisione 21 settembre 2020 gli è pervenuta l’indomani. Spedito il 15 ottobre 2020, il gravame ossequia il termine di 30 giorni indicato nei rimedi di diritto specificati in calce alla decisione impugnata (pag. 3 in basso). Il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamante rivendica da una parte il diritto di visionare il nuovo rapporto peritale allestito dal collega perito insieme all’eventuale delucidazione, e dall’altro il riconoscimento di un compenso per le accuse rivoltegli dal primo giudice.
3.1 Il perito non ha, come tale, un diritto automatico ad essere informato circa la prosecuzione della causa, men che meno a vedersi consegnata la sentenza finale. Il suo interesse a ricevere informazioni si contrappone all’interesse di riservatezza e segretezza delle parti, potendosi con ciò in linea di massima ritenere che quanto più il perito e il suo referto sono stati centrali e determinanti per l’esito della procedura, tanto più un certo diritto in tal senso all’informazione andrebbe riconosciuto (Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 19 ad art. 184; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 12 ad art. 184). Non è questo il caso in concreto. A prescindere dai motivi per i quali è stata disposta l’assunzione di una nuova perizia, quest’ultimo referto peritale ha oggettivamente soppiantato quello allestito a suo tempo dal reclamante, riutilizzato limitatamente ad allegati e fotografie. Mal si vede quindi come ciò possa confortare un’ipotesi di suo legittimo diritto ad ottenere informazioni in tal senso. Su questo punto il reclamo va respinto.
3.2 La richiesta di “ricevere un adeguato compenso per le accuse del Pretore nei miei confronti” presuppone, d’altro canto e semmai, l’avvio di un’azione di risarcimento danni rispettivamente di un’azione di responsabilità dell’ente pubblico, e la prova dei necessari presupposti cui tali controversie soggiacciono. Il tema, che non è oggetto del presente reclamo, è pertanto sprovvisto di pertinenza.
4.1 Nel Canton Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro (cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per valutare la congruità dell’indennità dovuta al perito giudiziario si può trarre, per analogia, ispirazione dalle norme sul mandato rispettivamente, su questioni tecniche oggettivamente misurabili e verificabili, del contratto d’appalto (DTF 127 III 328 consid. 2c; Dolge, op. cit., n. 1 e 9 ad art. 184; Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 3 e 21 ad art. 184; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).
4.2 L’ammontare della remunerazione può essere preventivamente concordata (preventivo o accordi a forfait). Nondimeno, in tutti i casi, il giudice non può prescindere dall’applicare una logica di adeguatezza oggettiva dell’onorario esposto dal perito, tenuto conto delle circostanze concrete della causa, in particolare dell’attività peritale svolta, della durata, della tipologia, dell’assunzione di responsabilità, del numero di ore investite, ecc., e tornando finanche applicabili le tariffe abitualmente in uso per la rispettiva categoria di esperti (Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 184; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 95; Müller, op. cit., n. 18 segg. e 21 ad art. 184; Weibel, op. cit., n. 9a ad art. 184; Rüetschi, op. cit., n. 12 ad art. 184 con rif.).
4.3 Il perito ha diritto di essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della causa e pertanto non ne ha diritto se è talmente carente da essere inutilizzabile. Se è invece incompleto, poco chiaro o non sufficientemente motivato (art. 184 cpv. 2 prima frase CPC) la remunerazione potrà essere ridotta e (soprattutto) al perito potrà essere ordinato di rimediare gratuitamente, fornendo il completamento e/o la delucidazione del caso (Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 184; Dolge, op. cit., n. 25 ad art. 184; Müller, op. cit., n. 22 ad art. 184; Rüetschi, op. cit., n. 15 ad art. 184).
5.1 Il Pretore ha anzitutto premesso di avere disposto con decisione 13 settembre 2018 l’esecuzione di una nuova perizia poiché quella del reclamante si era rivelata carente e lacunosa sia dal punto di vista formale che da quello materiale, e di avere altresì rinviato la decisione sulla sua (eventuale) remunerazione a dopo la presentazione della nuova perizia. Con la decisione impugnata il primo giudice ha quindi ritenuto equo considerare la porzione di rapporto peritale riutilizzato dal secondo perito, il quale aveva indicato di non avere preso in considerazione la perizia del reclamante ad esclusione di allegati e fotografie, includendovi il tempo dedicato a lettura e analisi dell’incarto.
5.2 Si può certo convenire con il Pretore riguardo al fatto che il referto peritale 3/9 maggio 2018 del reclamante era scarsamente motivato. A prescindere dal fatto che il grado di motivazione di una perizia non può a priori essere definito, ciò tuttavia non significa ancora che il referto non fosse perfettibile. In particolare non si intravvedono in concreto motivi per ritenere che, se richiesto, in sede di delucidazione e/o di completamento il perito non avrebbe potuto fornire una dettagliata spiegazione in appoggio alle sue conclusioni. Va poi anche tenuto conto che, in definitiva le conclusioni della perizia allestita dal reclamante hanno poi trovato riscontro nelle risultanze della seconda perizia. In tal senso si è pure espresso il convenuto (sopra, consid. D; decisione impugnata, pag. 2 consid. 5). Il Pretore non pone in discussione tale circostanza limitandosi a precisare che, interpellata sulla remunerazione da riconoscere al reclamante l’attrice ha dal canto suo ribadito come quel rapporto peritale “non adempia ai requisiti minimi per essere considerata valida perizia giudiziale” (sopra, consid. D). Tale argomentazione non permette però di escludere che le lacune riscontrate avrebbero potuto essere sanate in sede di delucidazione e/o completamento.
5.3 Ora la rinuncia da parte del Pretore a siffatta eventualità è stata sancita con la decisione 13 settembre 2018, giudizio passato in giudicato a fronte dei due reclami dichiarati inammissibili per mancanza del presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile. Questo fatto non inibisce tuttavia la facoltà del reclamante di contestare i motivi per i quali il primo giudice gli ha riconosciuto solo una mercede ridotta. Ai fini della fissazione della remunerazione da riconoscere al reclamante non si può non tener conto del fatto che entrambe le perizie sono giunte a conclusioni rivelatisi sostanzialmente identiche e che, pertanto, alla resa dei conti il suo referto peritale presentava un potenziale margine di miglioramento che ben poteva essere sfruttato mediante la delucidazione e/o il completamento. In questa situazione non è condivisibile la decisione impugnata nella misura in cui limita la remunerazione a quanto il secondo perito ha poi utilizzato della prima perizia, ritenuto che il lavoro d’analisi risulta essere stato comunque svolto correttamente. Vero è che al reclamante si può rimproverare di non aver dato sufficiente ragione del suo lavoro di analisi, limitandosi in sostanza a riportarne le conclusioni. Ciò poteva se del caso indurre a non riconoscere eventuali spese supplementari per meglio motivare il referto, ma non a negare a priori la remunerazione del lavoro d’analisi che era comunque corretto. La decisione impugnata appare quindi viziata da un accertamento manifestamente errato dei fatti.
A scapito dell’onorario dovuto al reclamante, che un lavoro lo ha comunque svolto impiegandovi del suo tempo effettivo, non può così andare il fatto che in quel contesto il Pretore abbia ritenuto a priori inutile e superfluo questo passaggio optando per una nuova perizia. Pertanto, seppur in un contesto di potere di apprezzamento del Pretore su cui l’istanza superiore interviene con riserbo, questo non si concilia certo con il solo principio di una remunerazione stabilita a dipendenza della porzione di rapporto riutilizzato dal nuovo perito. E, segnatamente, del tempo di lavoro che il reclamante avrebbe impiegato per leggere e analizzare l’incarto e raccogliere gli allegati e le fotografie riutilizzate dal secondo perito, che il Pretore ha equamente stimato in 4 ore di lavoro. In tal senso, il giudizio del Pretore emana da un accertamento manifestamente errato dei fatti.
6.1 Il Pretore ha riconosciuto al reclamante equitativamente 4 ore di lavoro, sufficienti anche per leggere e analizzare l’incarto e questo in considerazione del fatto che, ad eccezione di allegati e foto, del suo referto peritale il nuovo incaricato non aveva utilizzato alcunché. Il primo giudice ha quindi stabilito in fr. 100.– la tariffa oraria a lui applicabile considerato il diploma federale di maestria di meccanica in suo possesso e l’esperienza acquisita negli anni, a fronte dei fr. 157.– riconoscibili ad un ingegnere diplomato in meccanica di formazione superiore ed esperienza di 5 anni o, in difetto della formazione superiore, attivo in questa funzione da almeno 10 anni. Da cui, in definitiva, l’onorario di fr. 400.– dovuto al reclamante.
6.2 A suo tempo il reclamante aveva presentato un preventivo dell’onorario indicante che “il costo relativo al mandato, tenuto conto delle ricerche specifiche date dalle domande formulate, è di almeno fr. 6'000.– (massimo 8'000.–)” (scritto 3 ottobre 2017 trasmesso alla Pretura con e-mail del 4 ottobre 2017). Al proprio referto peritale il reclamante ha poi annesso la nota d’onorario del seguente tenore “Tariffa perizia Fr. 8'000.– (ottomila)” (nota d’onorario 9 maggio 2018). Quest’ultimo stringato conteggio, che oltretutto si limita a riprendere senza motivazione la stima massima a suo tempo indicata a preventivo, non fornisce però alcun dettaglio circa le singole prestazioni effettuate dal reclamante e che compongono la mercede che egli rivendica, né vi è accenno ad un dispendio di tempo in ore ad esse dedicate e/o una differenziazione fra i relativi costi sostenuti, rispettivamente ad una tariffa oraria applicata e/o un rinvio alle tariffe di riferimento ed abitualmente in uso cui egli s’ispira (cfr. sopra, consid. 4.2).
6.3 Già si è detto del perché la quantificazione delle 4 ore di lavoro riconosciute al reclamante, basata sul principio di entità di lavoro riutilizzato dal secondo perito, non è corretta (sopra, consid. 5.2 e 5.3). Nondimeno, e diversamente da quanto sembra sottintendere il reclamante, per determinare il suo onorario oggettivamente adeguato non si può prescindere da un puntuale dettaglio e giustificativo delle prestazioni che egli pretende gli siano retribuite e che consentirà di valutare la pertinenza dell’importo così rivendicato in base alle specificità del caso concreto. Questo consentirà, dandosi il caso, di individuare quali fra le singole attività possono essere riconosciute e quali invece non possono esserlo e spiegare i motivi del loro eventuale stralcio. Il reclamo merita quindi accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, viene disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché si chini nuovamente sulla questione ed emetta al riguardo una nuova decisione sulla remunerazione ai sensi dei considerandi, dopo avere preventivamente invitato il reclamante a giustificare la propria nota d’onorario di fr. 8'000.– e, al riguardo, avere dato modo alle parti di esprimersi.
Il reclamante ottiene causa vinta nel senso che si vede annullare la decisione impugnata ma non riconoscere l’importo di fr. 8'000.–, l’incarto dovendo essere rinviato al Pretore per gli accertamenti del caso. Motivi di equità impongono che giusta l’art. 107 cpv. 2 CPC le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 e 14 LTG, siano poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (DTF 140 III 385 consid. 4.1). Non si pone la questione di eventuali ripetibili, il reclamante non essendo patrocinato.
Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2020 di RE 1 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 21 settembre 2020 della Pretura del Distretto di Leventina (inc. n. OR.2012.6) è annullato e l’incarto rinviato al Pretore affinché proceda nel senso dei considerandi ed emetta un nuovo giudizio.
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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