AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.65
Data decisione, Autorità: 11.10.2021, CEF
Titolo: Domanda d’informazioni. Interesse del sedicente cessionario del credito sequestrato alla consultazione degli atti della procedura di sequestro e dell’esecuzione a convalida. Interesse del sequestrante a ricorrere contro l’accesso agli atti
Incarti n. 15.2021.65 15.2021.67
Lugano 11 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 4 giugno 2021 (inc. 15.2021.65) di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il provvedimento 27 maggio 2021 con cui l’organo esecutivo ha accolto la domanda d’informazioni di
PI 2, UA- (Ucraina) (patrocinato dall’ , )
presentata nella procedura di esecuzione del sequestro n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla società
PI 1, __________ (Repubblica delle Seychelles) (patrocinata dall’ PR 1, )
e sul ricorso 10 giugno 2021 (inc. 15.2021.67) dell’PI 1 avverso lo stesso provvedimento;
ritenuto
in fatto: A. A domanda della società PI 1, il 24 settembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato contro RI 1 (in seguito RI 1), a concorrenza di fr. 6'909'133.15 oltre a spese e interessi, il sequestro (n. __________) di diversi beni, tra cui i crediti di USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66 che quest’ultimo vanta nei confronti della PI 3, come accertato nel lodo emanato dalla Corte di arbitrato internazionale di Londra nella procedura n. __________.
B. Dando seguito al predetto decreto, il 10 ottobre 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso il verbale di sequestro, ove alla voce n. 16 sono indicati i crediti in questione.
C. A (ulteriore) convalida del sequestro, il 26 gennaio 2021 l’PI 1 ha promosso l’esecuzione n. __________ contro RI 1 per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre ad accessori.
D. Facendo riferimento al noto sequestro e a una precedente esecuzione (n. __________) che l’PI 1 aveva promosso nei confronti di RI 1 il 3 agosto 2018 per l’incasso di fr. 6'775'141.63 oltre ad accessori, il 16 marzo 2021 PI 2 (in seguito PI 2) ha chiesto all’UE, sostenendo di essere il cessionario dei crediti derivanti dal lodo arbitrale n. __________, di essere informato sullo stato della procedura e di trasmettergli gli atti, al fine di poter esercitare i suoi diritti, segnatamente ma non esclusivamente in relazione alla rivendicazione della titolarità dei crediti.
E. Mediante comunicazione del 29 marzo 2021 l’Ufficio ha respinto la domanda, rilevando in particolare che nella traduzione in inglese dell’atto di cessione allegata alla richiesta non figurano il nome del cedente né le firme delle parti coinvolte.
F. Con scritto del 9 aprile 2021 PI 2 ha ribadito all’UE di essere cessionario dei crediti sequestrati, precisando di essere a conoscenza della procedura di sequestro promossa dall’PI 1, siccome egli è parte di una causa di deposito avviata nei confronti di tale società e nell’ambito della quale essa ha prodotto gli atti relativi al reclamo contro la decisione di exequatur e di rigetto dell’opposizione nei confronti di RI 1, ciò che – a suo dire – attesta la sua piena legittimazione a ottenere le informazioni chieste.
G. Dopo un colloquio telefonico con l’Ufficio, il 12 maggio 2021 PI 2 gli ha trasmesso una copia dell’originale dell’atto di cessione di credito in lingua ucraina con le firme dei contraenti.
H. Tramite scritto del 27 maggio 2021 l’UE ha accolto la richiesta d’informazioni, con copia al debitore sequestrato e alla creditrice sequestrante e menzione della facoltà d’interporre ricorso entro dieci giorni.
I. Con ricorso del 4 giugno 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo. Altrettanto ha domandato l’PI 1 mediante ricorso del 10 giugno 2021.
L. Il 14 giugno 2021 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo a entrambi i ricorsi.
M. Con osservazioni del 28 giugno 2021 PI 2 postula la reiezione dei ricorsi. Nelle sue del 28 giugno e 15 luglio 2021 l’PI 1 si riconferma sostanzialmente nel proprio gravame, contestando le argomentazioni del resistente. L’UE si è invece rimesso al giudizio della Camera con osservazioni del 1° luglio 2021.
Considerato
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento di fatto dei ricorsi in esame è il medesimo, avendo le parti impugnato lo stesso provvedimento emesso nell’esecuzione che le riguarda. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 31 maggio 2021, sotto questo profilo i ricorsi presentati da RI 1 e l’PI 1 rispettivamente il 4 e 10 giugno 2021 sono ricevibili (art. 17 LEF).
Per quanto attiene alla legittimazione a ricorrere, il gravame presentato da RI 1 non denota problemi, la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF essendo aperta a colui che vuole evitare che terzi abbiano accesso ai dati che lo concernono (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 8a LEF).
3.1 Discorso diverso va fatto per l’PI 1, giacché la domanda d’informazioni non la riguarda direttamente, anche se è destinataria del provvedimento impugnato. In linea di massima è legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione per debiti o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii). È considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione impugnata chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità maggiore rispetto a un terzo qualunque, ove si trovi in un rapporto stretto e speciale con l’oggetto della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende l’interesse giuridico o di fatto all’annullamento o alla modifica del provvedimento contestato: questo interesse consiste nell’utilità pratica che il ricorrente trarrebbe dalla modifica o dall’annullamento, preservandolo da un pregiudizio diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza della CEF 15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF 139 III 508 consid. 3.3; v. pure DTF 139 III 387 consid. 2.1, 138 III 630 consid. 4, 138 III 221 consid. 2.3, 129 III 595 consid. 3).
3.2 Nel caso in rassegna, sebbene lPI 1 sia la creditrice sequestrante, gli atti di cui PI 2 chiede la trasmissione riguardano il debitore sequestrato e solo indirettamente essa stessa. La sequestrante non fa valere nel ricorso né nelle proprie osservazioni alcun interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione all’annullamento del provvedimento impugnato e neppure sostiene di subire un particolare pregiudizio personale con un’intensità maggiore rispetto a qualunque altro terzo. In tali circostanze, il ricorso dell’PI 1 parrebbe inammissibile per mancanza di legittimazione a ricorrere. Vista la ricevibilità dell’altro ricorso e l’esito del giudizio odierno, la questione può tuttavia rimanere indecisa, siccome il ricorso dell’PI 1 risulta senza oggetto.
4.1 Nella fattispecie, PI 2 ha chiesto all’UE l’accesso agli atti della nota procedura di sequestro al fine di esercitare il diritto di rivendicare i crediti indicati alla voce n. 16 del verbale di sequestro, di cui egli sostiene di essere cessionario. A sostegno della sua domanda ha prodotto dapprima una traduzione in inglese di un atto di cessione di credito (“assignment contract”), secondo cui tale PI 4, agendo in nome e per conto d’PI 5, ex moglie dell’escusso RE 1, ha ceduto a PI 2 i diritti di lei derivanti dal lodo arbitrale n. __________ contro pagamento di UAH 1'000'000.– (grivne ucraine), pari a fr. 40'095.58 il 20 febbraio 2020 (secondo www.fxtop.com), ovvero il giorno in cui è avvenuto il pagamento (doc. 7), e del 50% dell’incasso dei crediti ceduti (v. punto 3.1.3/2 dell’atto di cessione). Le parti litigano sulla validità della cessione e sulle circostanze rocambolesche in cui la stessa sarebbe stata conclusa.
4.2 A ben vedere, secondo la sua stessa tesi PI 2 si è fatto cedere da PI 5 i diritti che lei (“Original creditor rights Plaintiff/Creditor”) vanta contro le società convenute, tra cui la PI 3, in base al lodo emanato il 27 febbraio 2018 dalla Corte di arbitrato internazionale di Londra nella procedura n. . Egli non spiega però perché ciò lo legittimerebbe a rivendicare la pretesa che l’ex marito RE 1 trae dal medesimo lodo. Il noto sequestro verte infatti solo sul credito di RE 1 (“credito […] detenut[o] dal Sig. CO 1 verso K, in particolare Società __________”, posizione “c” del decreto di sequestro) e non su quello d’PI 5. A prima vista, appare dunque inverosimile che PI 2 sia il “proprietario” del credito sequestrato (come affermato nella risposta al ricorso, ad n. 45), o perlomeno egli non ha reso verosimile quali sarebbero i suoi pretesi diritti su tale pretesa. Di conseguenza, non ha neppure reso attendibile il suo interesse a consultare gli atti della procedura di sequestro e dell’esecuzione a convalida. Il ricorso di RE 1 va così accolto, ancorché per altri motivi da lui sostenuti, e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione della domanda d’informazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto e di conseguenza, la richiesta d’informazioni di PI 2 è respinta.
Il ricorso dell’PI 1 è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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