AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.56
Data decisione, Autorità: 12.10.2021, ICCA
Titolo: Protezione della personalità: videosorveglianza da parte di persone private allo scopo di proteggere persone o cose
Incarto n. 11.2020.56
Lugano 12 ottobre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SE.2015.440 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 4 dicembre 2015 da
AO 1 e AO 2 (patrocinati dagli avvocati e PA 1 )
contro
AP 1 e AP 2 ,
giudicando sul “ricorso” del 3 giugno 2020 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 5 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AO 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1789 RFD di __________, su cui sorge la loro abitazione. Il fondo confina a nord con la particella n. 1788, anch'essa edificata, appartenente ad AP 1 e AP 2 in ragione di un mezzo ciascuno. Nel corso del 2013 i coniugi AP 1 hanno installato sulla loro proprietà un impianto di videosorveglianza composto di otto videocamere di sicurezza, di cui quattro rivolte verso il fondo dei coniugi AO 1. Le telecamere sono programmate in modo che si possano consultare le riprese in tempo reale anche a distanza (tramite un cellulare). In caso di movimento il sistema si attiva da sé, conservando le registrazioni per sette giorni.
B. L'8 giugno 2013 AO 1 e AO 2 hanno scritto ai vicini perché sospendessero la videosorveglianza della loro proprietà e cancellassero tutte le immagini registrate senza il loro consenso siccome lesive della loro sfera personale. AP 1 e AP 2 hanno risposto il 17 luglio 2013 di avere cancellato le registrazioni esistenti e fatto restringere il campo di ripresa escludendo la proprietà contigua, tranne per quanto riguarda una porzione di terreno sul retro in cui la casa di AO 1 e AO 2 non ha finestre. AO 1 e AO 2 hanno ribadito l'illiceità delle riprese del loro fondo e il 3 settembre 2014 hanno sporto querela per violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagine (art. 179quater CP). La procedura penale è terminata il 17 marzo 2015 con un decreto di non luogo a procedere, confermato il 9 luglio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (inc. 60.2015.117).
C. Nel frattempo AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione nei confronti di AP 1 e AP 2 inteso a ottenere la rimozione o lo spostamento delle telecamere di sorveglianza dirette verso la loro proprietà, oltre a un risarcimento danni e una riparazione del torto morale variante tra fr. 5000.– e fr. 20 000.–, come pure la consegna delle registrazioni riguardanti il loro fondo fin dal giorno in cui è stato installato il sistema di videosorveglianza. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 7 settembre 2015 ad AO 1 e AO 2 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.139). Le spese di fr. 200.– sono state poste a carico degli istanti, riservato un diverso addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2015.139).
D. Il 4 dicembre 2015 AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1 e AP 2 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, sollecitando quanto postulato in sede conciliativa, salvo rinunciare al risarcimento del danno e alla riparazione del torto morale. Il Pretore aggiunto ha trattato la causa con la procedura semplificata e il 9 dicembre 2015 ha fissato ai convenuti un termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. In un memoriale del 2 febbraio 2016 AP 1 e AP 2 hanno proposto di respingere la petizione, dichiarando di avere provveduto a oscurare le telecamere in corrispondenza del fondo degli attori. Al dibattimento del 13 aprile 2016 le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo le rispettive posizioni e notificando prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 5 dicembre 2017. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 31 gennaio 2018 gli attori hanno limitato la richiesta di giudizio alla rimozione o allo spostamento delle telecamere rivolte verso la loro proprietà. Nel proprio memoriale del 24 febbraio 2018 i convenuti hanno ribadito il loro punto di vista.
E. Il 29 marzo 2018 i convenuti hanno comunicato di avere sostituito quel mese, a causa di un guasto, l'impianto di videosorveglianza, ciò che ha permesso di ampliare ‟la copertura delle maschere di oscuramento a tutela della privacyˮ. A sostegno di quanto affermato essi hanno accluso la documentazione tecnica del nuovo sistema e alcune immagini delle nuove riprese oscurate. Gli attori hanno contestato il 13 aprile 2018 la ricevibilità delle nuove allegazioni, ritenute tardive. Nel merito hanno rilevato che la loro sfera privata rimane lesa, poiché anche le nuove inquadrature riprendono la loro proprietà.
F. Statuendo con sentenza del 5 maggio 2020, il Pretore aggiunto, accertata l'irricevibilità delle nuove allegazioni e dei nuovi mezzi di prova prodotti dai convenuti dopo il dibattimento finale, ha accolto la petizione e ordinato ad AP 1 e AP 2 di cessare la lesione illecita della personalità degli attori, rimuovendo o spostando le videocamere di sorveglianza rivolte verso la proprietà di AO 1 e AO 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1100.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 3 giugno 2020 per ottenere che sia “posto fine all'annoso litigio” e sia garantita la “protezione preventiva della nostra famiglia con i mezzi dissuasivi adeguati e moderni”, contestando anche l'addebito delle spese giudiziarie. Nelle loro osservazioni del 21 agosto 2020 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità come quella in rassegna, fondata sulla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati che mira a proteggere – fra l'altro – la personalità delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento (art. 1 LPD), non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con richiami). In concreto gli attori hanno chiesto al Pretore aggiunto di obbligare i convenuti a rimuovere o spostare le videocamere di sorveglianza rivolte verso la loro proprietà. Non hanno più preteso invece la rifusione del danno o la riparazione del torto morale. La loro azione non denota nemmeno finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. Sta di fatto che i convenuti non si dolgono di ciò, né risulta essere derivato loro alcun pregiudizio. Sul vizio di forma si può dunque transigere.
Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza del Pretore aggiunto era appellabile entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è pervenuta ai convenuti il 7 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 3 giugno 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Accertato che gli attori non consentono alle videoriprese, il Pretore aggiunto ha esaminato se i convenuti possano valersi di un motivo giustificativo, in particolare di un interesse privato preponderante (art. 13 cpv. 1 LPD), e se siano rispettati i principi della buona fede e della proporzionalità (art. 4 cpv. 2 LPD). A quest'ultimo proposito egli ha sottolineato che i convenuti non hanno addotto né tanto meno dimostrato che mezzi meno incisivi sarebbero insufficienti per raggiungere lo scopo perseguito, in specie la protezione dai furti. Per il Pretore aggiunto, un buon sistema d'allarme e un semplice impianto di illuminazione a sensori in giardino con segnalazione acustica sarebbero finanche più dissuasivi rispetto all'impianto di videosorveglianza, di fronte al quale eventuali malintenzionati difficilmente agirebbero a volto scoperto. Egli ha ribadito inoltre che le telecamere non devono riprendere nemmeno minimamente la proprietà dei vicini e ha constatato, confrontando la documentazione fotografica agli atti, che la posizione di tali camere – e con essa la posizione delle maschere di oscuramento – è cambiata nel tempo. Ciò conferma a mente sua la possibilità, evocata da R__________ __________, tecnico della ditta installatrice, che le videocamere possono spostarsi indipendentemente dalla volontà dei convenuti, i quali non hanno dimostrato per altro che i dati raccolti, nella loro disponibilità per sette giorni, siano al riparo da un illecito trattamento. Onde l'ordine di rimuovere o spostare le videocamere in maniera che nessuna porzione della proprietà degli attori risulti inquadrata.
a) Per quel che è della prima obiezione, non si disconosce che un memoriale deve rispettare determinate esigenze di forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 con-sid. 4.2 con riferimenti). Un appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno rivelarsi ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021, consid. 2b con rinvii). Nel caso specifico si riesce a desumere senza equivoco dall'appello che i convenuti perseguono il rigetto della petizione. Sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
b) Per quanto attiene all'obbligo di motivazione, da un memoriale di appello deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2019.140 del 27 novembre 2020 consid. 2a con rinvii). Nel caso specifico si conviene che nell'appello i convenuti riprendono per lo più la loro opinione esposta in prima sede e solo occasionalmente spiegano perché il Pretore aggiunto sarebbe caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. Comunque sia, essi contestano di avere agito illecitamente e di avere violato la sfera privata degli attori, asserendo che ‟grazie agli oscuramenti non ci sono riprese o registrazioni sulla proprietà dei nostri viciniˮ. Seppure al limite, l'appello può quindi essere vagliato nel merito.
Gli appellanti censurano anzitutto l'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata, in particolare il punto D in cui il Pretore aggiunto ha constatato che ‟i vicini riprendevano la loro entrata principale, l'intero giardino laterale e la finestra del salottoˮ. Essi fanno valere che, come si evince dalle fotografie agli atti (doc. L), l'entrata degli attori non è stata inquadrata anche perché ‟coperta da una doppia siepe tra le due proprietàˮ. Quanto al giardino e alla finestra del salotto, essi obiettano trattarsi di una zona a confine con la loro proprietà e in cui i vicini non si recano mai siccome ‟retrocasaˮ (così per il giardino) o di una zona discosta e ‟con un angolo di ripresa che non permette la visione interna dell'abitazione AO 1ˮ (così per la finestra del salotto). E in entrambi i casi le porzioni di terreno interessate sarebbero ‟oggetto di maschera di oscuramentoˮ. Come oppongono gli attori, nondimeno, il punto D della sentenza impugnata è una mera citazione delle allegazioni preprocessuali di AO 1 e AO 2. Al riguardo i convenuti perdono di vista che un appellante deve spiegare all'autorità di ricorso perché gli accertamenti del primo giudice siano erronei (art. 310 lett. b CPC), non perché siano attendibili i fatti da lui allegati o quelli allegati dalla controparte. Contestando gli argomenti addotti dagli attori, gli appellanti formulano il ricorso come se si trovassero ancora davanti al primo grado di giurisdizione, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. La motivazione dell'appello non è perciò sufficiente (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), onde l'irricevibilità del rimedio giuridico a questo riguardo.
Sempre per quanto attiene all'accertamento dei fatti (punto H della sentenza impugnata), gli appellanti ribadiscono che dopo la presentazione dei memoriali conclusivi il loro impianto di videosorveglianza ha accusato un grave guasto ed è stato sostituito da una ditta specializzata (la __________ di __________), alla quale si erano rivolti in precedenza gli attori medesimi per un consulto. I convenuti sottolineano di avere immediatamente segnalato la nuova situazione, ‟fornendo dati tecnici e inquadrature che sono rimaste di principio le medesime, ma con una maggiore porzione di oscuramentoˮ. Dalla loro affermazione essi non traggono tuttavia alcuna conclusione. A parte ciò, essi trascurano che il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibili i nuovi fatti e mezzi di prova da loro recati dopo il dibattimento finale. Ed essi non chiedono a questa Camera di acquisire essa stessa le prove rifiutate dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC). Per di più, quand'anche le allegazioni e i mezzi di prova testé indicati fossero proponibili in appello, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte, come si vedrà senza indugio.
Gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto di essere caduto in errore per avere accertato che le loro videocamere riprendono persone e finanche l'entrata principale dell'abitazione degli attori. A loro parere non v'è alcun riscontro che confermi simile tesi, la quale è anzi smentita dalla circostanza che le due proprietà sono separate da una siepe e da un muro. Inoltre – essi soggiungono – ‟quelle porzioni di abitazione che risultano marginalmente nelle riprese (che comunque non riprendono zone di passaggio o con presenza di persone) sono state oscurate in modo definitivo dall'installatoreˮ, cui solo sono noti i codici di accesso per modificare le maschere di oscuramento. In simili condizioni i convenuti escludono che, in difetto di riprese o registrazioni sulla proprietà vicina, sussista una lesione della sfera privata degli attori.
a) Come questa Camera ha già avuto occasione di ricordare, la registrazione di immagini di persone identificate o identificabili costituisce un'elaborazione di dati personali suscettibile di offendere la personalità, in particolare la sfera privata garantita dall'art. 13 cpv. 1 Cost. (RtiD I-2011 pag. 649 consid. 5 con riferimenti). E una siffatta lesione può essere sanzionata facendo capo alle azioni degli art. 28 e segg. CC (cui rinvia l'art. 15 cpv. 1 LPD), tra cui rientra quella di rimozione promossa dagli attori (art. 28a cpv. 1 n. 2 CC). Puntata in modo permanente anche su una proprietà altrui e suscettibile di inquadrare i proprietari ogni qual volta essi si trovino nel campo di visione, la posa di telecamere può ledere la personalità (analogamente: RtiD I-2011 pag. 649 consid. 5). Al punto che anche le riprese di un giardino privato (o di una sua parte) costituiscono un'ingerenza nella sfera privata (cfr. DTF 138 II 355 consid. 6.3, 118 IV 49 consid. 4e).
b) Gli appellanti escludono di avere violato la sfera privata degli attori, argomentando che le parziali visioni della casa dei vicini risultanti marginalmente dalle riprese sono ormai state oscurate. Essi sembrano alludere al loro nuovo impianto di videosorveglianza, il quale permette una ‟maggiore porzione di oscuramentoˮ. Anche dalle più recenti immagini prodotte il 29 marzo 2018 si evince tuttavia che il campo di ripresa va oltre la proprietà dei convenuti, come questi riconoscono quando dichiarano – non senza equivocare – che ‟le telecamere non riprendono in alcun modo persone o zone sensibili presenti nell'abitazioneˮ degli attori. È appena il caso di ricordare, alla stessa stregua di quanto ha fatto l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) interpellato dagli attori (messaggio di posta elettronica del 7 marzo 2014, indicato come doc. Z), che per escludere una lesione della sfera privata un fondo confinante dev'essere ‟assolutamente escluso dalle riprese delle telecamereˮ (si vedano anche i promemoria dell'IFPDT sulla videosorveglianza da parte di persone private in ‹https://www. edoeb.admin.ch› e dell'incaricato cantonale della protezione dei dati in: ‹https://www4.ti.ch›). Ciò non è manifestamente il caso in concreto.
c) Come ha accertato inoltre il primo giudice sulla scorta del materiale fotografico agli atti e della deposizione del tecnico R__________ __________, nella fattispecie non si può escludere che le videocamere si muovano da sé (sia pure di qualche millimetro), sicché in tal caso l'oscuramento non combaci più con quello iniziale (sentenza impugnata, pag. 5). E gli appellanti non contestano tale motivazione.
a) La raccolta, la comunicazione, la consultazione immediata o differita oppure la conservazione di immagini riprese con l'impiego di videocamere devono rispettare i principi generali della protezione dei dati. In sintesi, l'impiego di sistemi di videosorveglianza è legittimo ove sia consentito dalla persona interessata, da un interesse preponderante pubblico o privato oppure dalla legge (principio della liceità); inoltre esso deve rivelarsi un mezzo adeguato e necessario a conseguire l'obiettivo prefisso (principio della proporzionalità; RtiD I-2011 pag. 649 consid. 6; più recentemente: DTF 142 III 268 consid. 2.2.1 seg. con richiami).
b) Nel caso specifico gli appellanti sembrano invocare un interesse privato preponderante. Sotto il profilo della proporzionalità è pacifico – come ha accertato il Pretore aggiunto – che la posa di telecamere su una proprietà privata per prevenire atti illeciti è in sé lecito. È indubbio poi che la registrazione delle immagini così raccolte possa risultare utile per identificare gli autori di simili atti (RtiD I-2011 pag. 649 consid. 5 con riferimento). La questione è sapere se i convenuti non possano valersi di mezzi meno invasivi per perseguire lo scopo. Secondo il Pretore aggiunto – come detto (consid. 2) – AP 1 e AP 2 non hanno dimostrato che misure meno pregiudizievoli per la sfera privata dei vicini, come un buon sistema d'allarme e un impianto di illuminazione a sensori in giardino con segnalazione acustica, sarebbero insufficienti o inefficaci per proteggersi dai furti. Né gli appellanti pretendono il contrario. Si limitano ad affermare – apoditticamente – di avere fatto tutto il possibile per tutelare la privacy degli attori, ma tale è e rimane la loro opinione. Avrebbero dovuto dimostrarla (DTF 142 III 269 consid. 2.2.1), ciò che non hanno fatto. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
Gli appellanti propongono infine di addebitare agli attori le spese giudiziarie di prima sede. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'eventualità non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Costoro rifonderanno inoltre ad AO 1 e AO 2, che hanno presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il ‟ricorsoˮ è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
Notificazione:
– e ; – avvocati e .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster