AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.77
Data decisione, Autorità: 06.10.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo carentemente motivato e basato su un’allegazione e un documento nuovo
Incarto n. 14.2021.77
Lugano 6 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.82, SO.2021.83 e SO.2021.84 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanze 8 marzo 2021 dall’
RE 1 __________
contro
CO 1 __________ (rappresentato da RA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 27 maggio 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 25 maggio 2021 dalla Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 aprile 2020 RE 1 (in seguito RE 1) e CO 1 hanno sottoscritto un “contratto di ammissione e di degenza IA” con cui l’ospite ha accettato di pagare una retta giornaliera di fr. 100.– per la degenza dal 9 ottobre 2019 nel reparto invalidi adulti (IA), oltre all’importo mensile forfettario di fr. 5.– quale partecipazione all’assicurazione di responsabilità civile (RC) privata collettiva degli utenti che soggiornano nell’istituto. Il contratto prevedeva altresì che in caso di assenza dell’utente superiore a tre giorni per ospedalizzazione, rientro in famiglia, vacanze, ecc. venisse praticata una deduzione sulla retta di fr. 20.– per giornata.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 febbraio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Faido, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso delle “fattur[e] per il soggiorno nel reparto Invalidi adulti” per i dieci mesi da dicembre del 2019 al settembre del 2020 di fr. 2'696.–, fr. 3'105.–, fr. 2'985.–, fr. 2'825.–, fr. 3'005.–, fr. 3'166.50, fr. 3'005.–, fr. 3'101.80, fr. 3'105.– e fr. 3'050.–, pari a complessivi fr. 30'044.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo (senza però indicare l’importo contestato), con tre separate istanze dell’8 marzo 2021 (il modulo ufficiale permettendo d’indicare al massimo quattro crediti) l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Leventina limitatamente a fr. 29'044.30 (anziché fr. 30'044.30), in considerazione di un acconto di fr. 1'000.– pagato per la rata di dicembre 2019. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte del 7 aprile 2021.
D. Statuendo con decisione del 25 maggio 2021, la Pretore ha parzialmente accolto le istanze per complessivi fr. 22'509.25 (anziché fr. 29'044.30), ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico del convenuto per fr. 200.– e dell’istante per fr. 100.–.
E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2021 per ottenere “il riconoscimento dell’intero scoperto di fr. 29'044.30”, ossia l’accoglimento integrale delle sue istanze. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 26 maggio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 27 maggio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata, la Pretore ha considerato che il “contratto di ammissione e di degenza IA” sottoscritto da CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la retta giornaliera e per l’importo mensile forfettario per l’assicurazione RC privata, ma non per i costi di fr. 243.30 per “podologa”, “consumo materiale igienico personale”, “coiffeur” e “inoltro posta privata”, che figurano in alcune delle fatture agli atti, siccome non sono contemplati nel contratto. La prima giudice ha d’altronde dedotto i versamenti dimostrati dal convenuto, senza contestazioni da parte dell’istante, di fr. 6'291.75 oltre all’acconto di fr. 1'000.– già tolto dall’RE 1 in una delle istanze (che vertono su fr. 29'044.30 anziché su fr. 30'044.30). Ha quindi accolto le istanze limitatamente a fr. 22'509.25 (fr. 29'044.30 ./. 6'291.75 ./. 243.30).
1.3.2 Nel reclamo l’RE 1 sostiene che il rigetto avrebbe dovuto essere accordato integralmente, e quindi per fr. 29'044.30, poiché in tale importo sono già stati contabilizzati tutti i pagamenti del convenuto, pari a fr. 7'291.75, come risulta dalla scheda contabile allegata al reclamo. Secondo la reclamante anche la sua pretesa di fr. 243.30 avrebbe dovuto essere accolta, poiché si tratta di spese direttamente a carico dell’ospite, non comprese nella retta, che gli sono state anticipate per poi essergli rifatturate.
1.3.3 Sennonché la scheda contabile prodotta per la prima volta in questa sede è un documento nuovo e quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.2), come lo è pure l’allegazione secondo cui tutti i pagamenti effettuati dall’escusso sono già stati conteggiati nell’importo di fr. 29'044.30 fatto valere nelle istanze. Non è così possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia. L’RE 1 avrebbe dovuto far valere tale circostanza in prima sede ribattendo alle osservazioni del convenuto con una replica spontanea, ciò che non ha fatto. Ora è troppo tardi. Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), producendo questa volta la scheda contabile e spiegandone dettagliatamente il calcolo con riferimento alle rette e alle partecipazioni convenute, al numero di giorni di degenza e alle deduzioni degli importi versati dall’ospite.
1.3.4 Per quanto concerne la pretesa di fr. 243.30 la reclamante non si confronta con la motivazione pretorile (v. sopra consid. 1.3), secondo cui manca al riguardo un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, siccome la somma non figura nel contratto firmato dall’escusso. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile. La decisione impugnata è del resto corretta. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, ossia nella fattispecie di un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, cioè di uno scritto firmato dall’escusso o dal suo rappresentante, con cui riconosce di dover all’escutente la somma di fr. 243.30 in questione (cfr. DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Ora, l’RE 1 non ha prodotto uno scritto del genere e il contratto di degenza non contiene alcun riconoscimento di tale somma (per il semplice motivo che le prestazioni cui si riferisce non erano ancora state effettuate). La via del rigetto provvisorio dell’opposizione è di conseguenza preclusa all’istante, alla quale si offre però la via della procedura di accertamento giudiziale della sua pretesa, in procedura ordinaria semplificata (art. 243 segg. CPC) o di tutela giurisdizio-nale nei casi manifesti (art. 257 CPC), nella quale potrebbe anche chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; DTF 136 III 587 consid. 2.3).
1.4 In definitiva, il reclamo si avvera dunque integralmente irricevibile.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'535.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
––
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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