AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2020.120
Data decisione, Autorità: 01.02.2021, TCA
Titolo: Domanda di revisione respinta. Confermata la non entrata in materia. Trasmissione atti all'Ufficio AI per esaminare nuova domanda di revisione. Reiezione della domanda di assistenza giudiziaria
Raccomandata
Incarto n. 32.2020.120
BS
Lugano 1° febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 settembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, nel mese di febbraio 2013 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 3 inc. AI).
Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del __________ del 3 novembre 2014, con decisione del 23 aprile 2015, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI l’ha posta al beneficio di un quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 45%) dal 1° novembre 2014 (doc. 68 e 73 inc. AI).
Il quarto di rendita è stato in seguito confermato con decisione 20 febbraio 2017 (doc. 98 inc. AI), preavvisata il 18 novembre 2016 (doc. 94 inc. AI). La decisione è cresciuta in giudicato.
1.2. Nel giugno 2020 l’assicurata ha presentato una domanda di revisione (doc. 101 inc. AI).
Non avendo prodotto alcuna documentazione medica, in data 4 giugno 2020 l’Ufficio AI ha preavvisato la non entrata nel merito della domanda di revisione (doc. 102 inc. AI).
Con scritto 26 giugno 2020 l’avv. RA 1, in nome e per conto dell’assicurata, ha chiesto di sospendere la procedura dovendo raccogliere la documentazione medica (doc. 105 inc. AI). Dopo avergli accordato un termine fino al 31 luglio 2020 per l’inoltro di documentazione (doc. 106 inc. AI), poi prorogato un’ultima volta sino al 31 agosto 2020 (doc. 108 inc. AI), costatato di non aver ricevuto alcunché con decisione 4 settembre 2020 l’amministrazione ha confermato la non entrata in materia (doc. 109 inc. AI).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento e l’accoglimento della domanda di revisione con conseguente riconoscimento “al più tardi” dal 3 giugno 2020 del diritto ad una rendita intera per un grado del 100%. In allegato al ricorso l’assicurata ha prodotto numerosa documentazione medica, rilevando come non sia stato possibile produrla entro i termini fissati dall’amministrazione poiché si riferivano ad un periodo estivo, periodo non facile per raccogliere i referti necessari per avere un quadro completo di quasi 10 anni dall’insorgenza del danno alla salute.
Con riferimento a quanto prodotto, in particolare al rapporto 21 agosto 2020 del dr. med. __________ dell’Ospedale __________, l’assicurata ritiene come sia necessario procedere ad un’indagine medica approfondita.
L’insorgente ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso. Dopo aver fatto esaminare da parte del SMR gli atti allegati al ricorso, il cui dr. med. __________ con annotazioni 4 giugno 2020 ha concluso di non aver rilevato nuove ed oggettive patologie, l’amministrazione ha confermato la decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurata reso plausibile una modifica del suo stato di salute.
1.5. In data 27 novembre 2020 il patrocinatore dell’assicurata ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa.
Su richiesta del TCA, il 2 dicembre 2020 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito a quanto osservato dalla ricorrente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del ricorso è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata nel giugno 2020.
Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
Non si tratta, come sostenuto dall’insorgente nelle osservazioni (replica) 27 novembre 2020, di esaminare se sono dati i presupposti per una revisione (processuale) ex art. 53 cpv.1 LPGA, ossia, per quanto è dato di capire, se considerare il rapporto del dr. Renard quale fatto nuovo o mezzo di prova nuovo ai sensi del dispositivo citato.
2.2. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se una richiesta di prestazioni è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STF non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STF del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TF ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
2.3. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come accennato – l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
2.4. Con il ricorso l’assicurata ha prodotto numerosa documentazione, che è stata esaminata dal SMR con annotazioni 5 ottobre 2020:
" (…) Si conferma che tutta la globale documentazione medica non giustifica un cambiamento dello stato di salute dell’A. rispetto alle rispettive valutazioni
A riprova di ciò vi è il rapporto del viceprimario di urologia dell'__________ Dr. med. __________ del 21.08.2020 che cita:
"Nel 2012 in seguito a nuovo episodio di erosione la paziente si è vista asportare questo nastro TVT per finalmente riposizionarne uno nuovo nel 2013 in seguito alla recidiva dell'incontinenza da sforzo.
La paziente da allora presenta dei dolori importanti con una sindrome del dolore uretrale. vulvodinia, disuria, pollachiuria, urgenza, nicturia ed occasionale incontinenza."
Tutti i disturbi appena citati sono già stati ampiamente constatati e valutati dalle perizie specialistiche __________ del 03.11.2014; rispettivamente sia dalla valutazione urologica del Dr. med. __________ del 07.08.2014 dove citava:
Vulvodinia e pollachiuria diurna persistente in stato dopo plurime operazioni per incontinenza urinaria da sforzo
Stato dopo TVTO (tension free vaginal tape obturator), 06.2011
Stato dopo revisione e colporaffia anteriore, 06.2012 per dolori vulvari e perineali postoperatori
Stato dopo rimozione parziale del nastro sub-uretrale 12.2012 per dolori persistenti
Stato dopo TVT retro-pubico 04.2013 con ristabilimento della continenza urinaria
e sia dalla valutazione ginecologica della Dr.ssa med. __________ del 29.09.2014 che descriveva:
Algie vaginali diffuse allegate dalla paziente alla palpazione delle pareti vaginali, senza correlato clinico e radiologico (MRI pelvi 5.6.2013)
Per cui si conferma sia il rapporto medico SMR del 05.11.2014 e sia l'annotazione del medico del 03.10.2016.” (Doc. IV/1)
Va qui ricordato che nella perizia 3 novembre 2014 del __________, posta alla base della decisione del 23 aprile 2015, l’unica patologia invalidante riscontrata riguarda la sindrome depressiva di media qualità, (ICD-10 F32.1) e la sindrome somatoforme da dolore persistente (IDC-10 F 45.4) causante un’inabilità lavorativa del 45% in tutte le attività con decorrenza dal novembre 2013 (cfr. punto no. 9 della perizia __________, pagg. 172 e 173 inc. AI).
Sulla scorta del succitato parere SMR, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha concluso che la ricorrente non ha reso plausibile una rilevante riduzione della sua capacità lavorativa, confermando pertanto la correttezza della non entrata nel merito della domanda di revisione.
Riguardo al rapporto 21 agosto 2020 (doc. C1) del dr. med. __________, rettamente il medico SMR ha rilevato come la presenza dal 2013 della recidiva dei dolori del sistema urinario riportati nel succitato referti sia stata già riscontrata nel 2013 nell’ambito della perizia urologica 7 agosto 2014 del dr. med. __________.
Anche la valutazione neurologica all’Ospedale di __________ (cfr. rapporto 2 ottobre 2013 in doc. D16) – citata nel rapporto del dr. __________ – in cui è stata posta la diagnosi di “sypathetically mediated pain vulvodynie” è stata tenuta in considerazione dai periti __________ (cfr. pag. 161 inc. AI).
Orbene, il dr. __________ ha attestato “dolori importanti con una sindrome del dolore uretrale, vulvodinia, disuria, pollochiuria, urgenza, nicturia ed occasionale incontinenza” che erano già presenti e valutati nell’ambito della perizia __________. In particolare nel rapporto 12 agosto 2014 l’urologo dr. med. __________, poste le diagnosi di cui sopra, aveva riferito di “dolori in sede uretro-vaginale e perineale con disturbi caratterizzati da pollachiuria diurna. Stranamente nessuna nicturia”. Siccome non aveva costatato un disturbo funzionale delle vie urinarie basse, in particolare non aveva riscontrato un’incontinenza urinaria, lo specialista aveva concluso che “non c’è una limitazione della capacità lavorativa nel senso strettamente urologico”. Tuttavia, come detto sopra, rispetto alla perizia urologica il dr. med. __________ ha riferito di “occasionale incontinenza” e nicturia. Al riguardo, nel rapporto 8 giugno 2020 concernente una visita uro-ginecologica il dr. med. __________, attivo presso l’Ospedale __________, definisce che “si tratta di un caso piuttosto complesso di questa paziente perimenopausale che lamenta di dolori perineali invalidanti con disuria e incontinenza urinaria da urgenza.” Riferisce che la paziente “soffre di una evidente pollachiuria ed il movimento le causa forti dolori in sede perineale che la spingono poi ad una urgenza immediata e perdita di urina. La condizione è per la paziente molto invalidante” (doc. C5). Quindi, rispetto a quando il dr. med. __________ aveva accertato che “l’incontinenza è stata ristabilita”, la situazione, come visto, è cambiata. Inoltre, il dr. __________ riferisce di nicturia che il perito non aveva riscontrato. Ritenuto come la problematica dell’incontinenza urinaria potrebbe essere legata ad una limitazione della capacità lavorativa urologica, a mente dello scrivente Tribunale tale aspetto merita di essere approfondito.
Dal punto di vista ginecologico, con rapporto 29 settembre 2014 la dr.ssa __________ aveva riferito “di algie vaginali diffuse allegate dalla paziente alle pareti vaginali, senza correlato clinico e radiologico” ed aveva concluso che “non vi sono indizi che possano giustificare una incapacità lavorativa” (pag. 179 inc. AI). A tal riguardo il SMR ritiene che la nuova documentazione specialistica prodotta non permette di individuare una modifica della situazione riscontrata nel 2014. Questo solo in parte e ciò vale per il succitato rapporto del dr. med. __________ che, come visto, fa riferimento alla problematica uro-ginecologica. Diversa è invece la situazione risultante dal referto del 22 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________ del Servizio di ginecologia e ostetricia. In quel rapporto la specialista riferisce che la paziente “lamenta sintomi di prolasso con sensazione di corpo strano vaginale”, propone un intervento “un ri-intervento chirurgico con colporaffia anteriore +/- isterectomia vaginale con alternativa di un trattamento conservativo con fisioterapia pelvica” (sottolineatura del redattore; doc. D15). Non si tratta pertanto di sintomi senza una relazione oggettiva, come era il caso delle algie vaginali accertate dalla dr.ssa med. __________.
Da ultimo, riguardo alla patologia psichiatrica accertata nell’ambito della perizia __________ (cfr. rapporto 6 settembre 2014 della dr.ssa __________, pagg. 185ss inc. AI), causante – come visto – un’incapacità lavorativa del 45%, va fatto presente che l’assicurata non ha prodotto documentazione che attesti un peggioramento. Non può di certo essere considerato tale il certificato medico 7 agosto 2020 dello psichiatra curante attestante un’incapacità al 100% per solo un mese (doc. C3).
In conclusione, secondo questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI, dai rapporti 20 agosto 2020 del dr. __________, 8 giugno 2020 del dr. Pasqualetti e 22 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________ si può desumere un peggioramento stato di salute dell’assicurata con ripercussione sulla capacità lavorativa suscettibile di integrare gli estremi per una entrata in materia sulla domanda di revisione. Essendo stati tuttavia prodotti successivamente alla decisione contestata (4 settembre 2020) – quindi non durante la procedura amministrativa – sono da considerare tardivi ai sensi della giurisprudenza riportata al consid. 2.3.
L’assicurata sostiene che non poteva produrre la necessaria documentazione entro i termini stabiliti dall’Ufficio AI poiché coprivano il periodo estivo durante il quale non era facile raccogliere i rapporti riguardanti un lasso temporale di quasi 10 anni. Al riguardo va fatto presente che i succitati tre rapporti, rispettivamente del 20 agosto, 8 giugno e 22 febbraio 2020, avrebbero potuto essere prodotti entro la scadenza dell’ultimo termine assegnato dall’amministrazione e scaduto (dopo concessione di proroga) il 31 agosto 2020 (cfr. doc. 108 inc. AI).
Da ultimo, i succitati tre rapporti prodotti in sede giudiziaria vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché li tratti alla stregua di una domanda di revisione e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una decisione.
2.5. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.6. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole, non avendo l’assicurata prodotto durante la procedura amministrativa alcuna documentazione che rendesse verosimile una rilevante modifica della situazione valetudinaria (cfr. consid. 2.4 in fine).
In simili condizioni, risultando superfluo esaminare gli altri presupposti, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dev’essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi del consid. 2.4.
L’istanza per l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Le spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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