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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.60
Data decisione, Autorità: 23.09.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Reclamo fondato su fatti nuovi. Udienza in sede di reclamo
Incarto n. 14.2021.60
Lugano 23 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2021.285/ 286 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promosse con istanze 31 marzo 2021 da
CO 1CO 1 __________
contro
RE 1, __________ RE 2, __________
giudicando sul reclamo del 30 aprile 2021 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 26 aprile 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 17 marzo 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso i coniugi RE 1 e RE 2 per l’incasso da ognuno di fr. 8'450.– oltre agli interessi del 5% dal 15 dicembre 2020, indicando quale causa del credito le “pigioni e acconti spese accessorie da settembre 2020 a marzo 2021 + spese di richiamo e diffida, non pagati per ente locato int. __________ e posteggio scoperto no. __________ siti in __________, __________”, con la precisazione che i coniugi sono solidalmente responsabili del debito.
B. Avendo RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con due istanze, entrambe del 31 marzo 2021, CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. I convenuti non hanno presentato osservazioni entro il termine di dieci giorni assegnato loro per esprimersi sull’istanza, con l’avvertenza che in assenza di risposta il giudice avrebbe deciso in base agli atti.
C. Statuendo con due distinte decisioni, entrambe del 26 aprile 2021, il Pretore aggiunto ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a loro carico, ciascuno nella rispettiva causa, le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un unico reclamo del 30 aprile 2021 per ottenere un “confronto con il Sig. __________”, con l’auspicio che la Camera possa “in qualche modo aiutar[li]”. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Il reclamo in esame è diretto contro due decisioni aventi per oggetto, manifestamente, lo stesso credito – di cui i reclamanti sono debitori solidali –, motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i reclamanti potranno impugnare la presente decisione anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 e a RE 2, per entrambe le decisioni il 29 aprile 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 9 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 3 maggio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3.1 Ciò posto, le allegazioni di fatto contenuti nel reclamo in esame, come pure i mezzi di prova allegati, sono inammissibili, siccome non sono stati addotti in prima sede, in cui i reclamanti sono rimasti silenti. Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio. Ciò vale in particolare per l’allegazione secondo cui il rapporto di locazione si sarebbe estinto nell’ottobre 2020, perché, dopo una prima disdetta inviata nel maggio del 2020 che l’escutente sostiene di non aver ricevuto, i reclamanti ne avrebbero data una seconda il 5 agosto 2020. Ma anche le vicende che li hanno portati a dare la disdetta (vari difetti dell’ente locato, cui l’escutente non ha mai posto rimedio nonostante le varie interpellazioni; ragioni mediche; e la necessità di avere più spazio per la figlia piccola e il fratellino di prossima nascita) sono fatti di cui la Camera non può tenere conto.
1.3.2 Per mera abbondanza, va comunque osservato che, stando al contratto di locazione (doc. A), la disdetta poteva essere data solo una volta l’anno, almeno tre mesi prima di un 31 ottobre, sicché la disdetta del 5 agosto 2021 pare d’acchito tardiva per il 2021. Per il resto i reclamanti non hanno, né in prima sede né con il reclamo, reso verosimile l’allegata precedente disdetta o la proroga unilaterale del contratto.
1.4 La Camera non può neppure “in qualche modo aiutare” i reclamanti. Il suo ruolo istituzionale si esaurisce infatti nell’esame delle contestazioni debitamente motivate contenute nel reclamo (sopra consid. 1.3). Non possono essere reputate tali le censure fondate esclusivamente su fatti nuovi. Non è dunque possibile entrare nel merito del reclamo.
1.5 Non può neanche essere dato seguito alla richiesta di “un confronto con il Sig. __________“, perché questi non avrebbe “detto la verità alla Procura [recte: Pretura] di Mendrisio”. Tale domanda andava for-mulata in prima sede e le eventuali allegazioni false dell’istante stigmatizzate attraverso la presentazione di osservazioni scritte all’istanza nel termine impartito a tale scopo dal Pretore aggiunto. I fatti non contestati essendo reputati ammessi (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) e le eccezioni dovendosi sollevare “immediatamente”, ovvero già in occasione dell’udienza in prima sede o con le osservazioni all’istanza (art. 82 cpv. 2 LEF), è inutile tenere un’udienza in seconda sede, la citazione delle parti a un’udienza essendo del resto del tutto eccezionale in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2015.43 del 3 aprile 2015, consid. 1.6). La decisione va emessa in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC).
1.6 Quanto alla mancanza di mezzi per pagare il debito posto in esecuzione allegata dai reclamanti, oltre a essere un’allegazione nuova, e pertanto inammissibile, è anche priva di rilievo a questo stadio della procedura. Delle difficoltà finanziarie dei reclamanti si terrà conto se del caso in sede di pignoramento, in occasione della determinazione della pignorabilità dei loro redditi giusta l’art. 93 LEF (ad esempio sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 settembre 2015 consid. 7.2 e 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stati intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'450.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in solido.
Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – RE 2, __________, __________; – CO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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