AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2020.47
Data decisione, Autorità: 23.09.2021, CCR
Titolo: Reclamo in materia di spese: quantificazione della tassa di giustizia e delle ripetibili
Incarto n. 16.2020.47
Lugano 23 settembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo del 9 novembre 2020 presentato dall'
avv. dott. RE 1 (patrocinato dal dott. iur. studio legale PA 1, )
contro la decisione emessa il 7 ottobre 2020 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est, nella causa 15/2019 (azione di accertamento d'inesistenza del credito a norma dell'art. 85a LEF) promossa nei suoi confronti con petizione del 7 gennaio 2019 dall'
avv. dott. CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di natura successoria, l'avvocata CO 1, che figura tra le parti convenute, ha segnalato il cugino avvocato RE 1, patrocinatore della parte istante, alla commissione per l'avvocatura per comportamenti contrari alle norme deontologiche. Con decisione del 27 febbraio 2018 la commissione in questione ha deciso di non dar seguito alla segnalazione. Il 26 aprile 2018 RE 1 ha fatto notificare alla cugina CO 1 il precetto esecutivo n. __________7 dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 5000.– oltre interessi e spese per ‟risarcimento danni – fatt. 4.4.2018ˮ. L'escussa ha interposto opposizione.
B. Il 24 maggio 2018 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere, in particolare, l'accertamento, sulla base dell'art. 85a LEF, dell'inesistenza del credito di fr. 5000.–. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il 18 dicembre 2018 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 80.– sono state poste a carico dell'istante (inc. 56/2018).
C. Con petizione del 7 gennaio 2018 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Invitato a presentare osservazioni, in un memoriale del 20 maggio 2019 RE 1 ha proposto di respingere la petizione. Nella loro replica e duplica le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista. Alle prime arringhe del 27 aprile 2020 le parti hanno confermato le rispettive posizioni rimettendosi ‟al giudizio del Giudiceˮ.
D. Statuendo con sentenza del 7 ottobre 2020 il Pretore ha accolto la petizione accertando l'inesistenza del debito di fr. 5000.–, oltre tasse, spese e interessi, mantenendo l'opposizione al precetto esecutivo e ha ordinando all'Ufficio esecuzioni di Lugano di cancellare l'atto esecutivo. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 900.– per ripetibili.
E. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1, patrocinato dal dott. iur. A__________ C__________, è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 novembre 2020 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di ridurre le spese processuali a fr. 150.– e le ripetibili a fr. 350.–. Chiamata a formulare osservazioni, il 3 febbraio 2021 CO 1 rimprovera al dott. iur. A__________ C__________ di versare in un conflitto d'interessi, ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura semplificata, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto l'8 ottobre 2020. Il termine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato 7 novembre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 9 novembre 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
a) Fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera il principio cardine dell'art. 12 lett. c LLCA, secondo cui l'avvocato deve evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è correlato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, che impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come pure con gli imperativi dell'art. 12 lett. b LLCA, che impone all'avvocato di esercitare l'attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale. Un avvocato deve evitare la rappresentanza di un cliente quando potrebbe essere indotto a usare contro l'avversario conoscenze protette dal segreto professionale che ha acquisito nell'ambito di un mandato precedente. Per sapere se ricorrano tali presupposti occorre ponderare il tempo intercorso fra i due mandati, il nesso giuridico o fattuale tra i medesimi, l'importanza e la durata del mandato pregresso, le conoscenze acquisite dal legale nel quadro di quel mandato e la sussistenza – o no – di una relazione di fiducia con il vecchio cliente (I CCA sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 2a con rinvio a DTF 145 IV 218 consid. 2.1 con richiami;).
b) L'avvocato deve rifuggire in sintesi – secondo giurisprudenza – ogni situazione a rischio. Il rischio dev'essere concreto, ma non occorre che si sia già verificato o che l'avvocato abbia già agito in maniera censurabile. Ove sopraggiunga un possibile conflitto d'interessi, l'avvocato deve rinunciare al mandato (DTF 145 IV 218 consid. 2.1 con richiami). Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che il divieto del patrocinio multiplo si estende anche al caso in cui le parti siano patrocinate da avvocati diversi, ma che esercitano nello stesso studio al momento dell'assunzione dell'incarico, siano essi associati o collaboratori. Un conflitto d'interessi può sorgere anche qualora un avvocato associato o collaboratore cambi studio, al punto che ciò potrebbe obbligare i nuovi colleghi a deporre un mandato già assunto in precedenza (DTF 145 IV 223 consid. 2.2 segg.). Se di fronte al rischio di un conflitto d'interessi l'avvocato non rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede (o, se così dispone il diritto cantonale, l'autorità di vigilanza sull'avvocatura) gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 138 II 166 consid. 2.5). Chi dirige il procedimento, in effetti, statuisce d'ufficio e in ogni tempo sulla capacità di patrocinio di un mandatario professionale (I CCA sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 2b con rinvio a DTF 141 IV 261 consid. 2.2).
c) Nella fattispecie ci si può seriamente chiede se il dott. iur. A__________ C__________, praticante dello studio legale PA 1, possa rappresentare il titolare allorquando durante la pratica legale svolta dall'avv. PA 2, dal 7 gennaio al 17 aprile 2020, la causa in cui CO 1 è coinvolta era già pendente in prima sede. Ora, qualora il dott. iur. A__________ C__________ versasse in un conflitto d'interessi con conseguente dichiarazione di inefficacia degli atti processuali da lui compiuti, questa Camera dovrebbe ingiungere al legale di deporre il mandato e assegnare alla parte un termine perché sottoscriva essa medesima il reclamo, ratificandolo, oppure designi un altro patrocinatore (I CCA sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 2d/e con numerosi rinvii). Dato nondimeno che un invito del genere si esaurirebbe manifestamente in un esercizio di forma, conviene rinunciare a tale esigenza. Giovi perciò vagliare il rimedio giuridico, fermo restando che il reclamante non può dolersi che gli argomenti sollevati dal suo patrocinatore siano esaminati.
a) L'art. 6 LTG prevede che la tassa di giustizia delle decisioni del Giudice di pace è fissata tra fr. 50.– e fr. 300.–. Entro il minimo e il massimo essa va poi fissata secondo il valore, la natura e la complessità della procedura (art. 2 cpv. 1 LTG). Le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte per finanziare – in certa misura – il funzionamento dell'apparato giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche. Le tasse di giustizia sogliono coprire fra il 30 e il 50% delle spese complessive, il resto rimanendo a carico dell'ente pubblico. Il principio dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria.
Il vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica di un litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare della medesima in modo da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia (I CCA sentenza inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid. 4).
b) Premesso che il Giudice di pace è competente per giudicare le controversie patrimoniali, comprese quelle fondate sulla legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (LEF) fino a un valore litigioso di fr. 5000.– (art. 31 lett. a e b), è evidente che nell'ottica del primo giudice il valore della controversia era elevato. Non si disconosce che la decisione del Giudice di pace sia succinta, ma ciò non significa che la stesura non abbia richiesto un dispendio di tempo particolare. Anzi il procedimento ha implicato l'esame della petizione (di cinque pagine), cui era allegata tra l'altro una lunga decisione della Commissione di disciplina degli avvocati, delle osservazioni (di cinque pagine), della replica (di nove pagine) e della duplica (di quattro pagine), oltre alla tenuta di un'udienza. Le questioni giuridiche sollevate dalle parti, inoltre, non potevano definirsi banali ove appena si pensi alle numerose citazioni di giurisprudenza e dottrina menzionate nei loro memoriali. Vista poi l'ingiustificata esecuzione promossa nei suoi confronti, l'interesse, l'utilità e il vantaggio economico che derivava all'attrice dalla procedura non poteva dirsi trascurabile. Il tutto senza dimenticare infine la verosimile favorevole situazione economica delle parti coinvolte, entrambi avvocati. Alla luce di quanto precede, tutto ponderato, le spese processuali di fr. 300.– per una procedura come quella in rassegna appare giustificata e rientra nel potere di apprezzamento che competeva al primo giudice. Al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.
a) Il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede che nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile le ripetibili in favore della parte vittoriosa ammontano, per un valore litigioso di fr. 5000.–, dal 15 al 25% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1). Nelle “procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti” le ripetibili si pongono tra il 20 e il 70% “dell'importo calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2 lett. b). Tra il minimo e il massimo l'indennità va fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). L'art. 13 cpv. 1 del regolamento dispone inoltre che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.
b) Nel caso concreto ci si può chiedere se all'azione di inesistenza del debito in rassegna, retta dal rito semplificato, si applichi la riduzione prevista dall'art. 11 cpv. 2 lett. b del citato regolamento. La questione può rimanere indecisa, anche volendo far capo a tale norma l'apprezzamento del primo giudice resistendo alla critica. Posto che le ripetibili sono fissate con un ammontare complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto (art. 14 del noto regolamento), all'atto pratico l'importo di fr. 760.– per la sola partecipazione all'onorario corrisponde all'applicazione dell'aliquota medio-alta dell'art. 11.cpv. 1 del regolamento e a una riduzione medio-bassa dell'art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento. Considerato che, come si è visto, il patrocinio dell'attrice, di una certa complessità, è consistito nella redazione di due allegati (petizione di cinque pagine e replica di nove pagine), nella partecipazione a un'udienza, oltre alla prevedibile attività collaterale (colloquio con la cliente e corrispondenza indispensabile), non si può dire che l'applicazione di tali aliquote costituisca un abuso del potere di apprezzamento del primo giudice. Del resto, essa remunera poco più di 2 ore e mezza di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato regolamento), dispendio di tempo che risulta finanche ai limiti inferiore di quello che un legale solerte e speditivo avrebbe dedicato a un caso analogo. Ne segue, in ultima analisi, che il reclamo vede la sua sorte segnata.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. dott. ; – avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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