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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.55
Data decisione, Autorità: 24.09.2021, ICCA
Titolo: Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
Incarti n. 11.2021.55 11.2021.56
Lugano 24 settembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SE.2019.4 (filiazione: contributo di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 7 febbraio 2019 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 22 aprile 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 marzo 2021 dal Pretore (inc. 11.2021.55)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2021.56);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 marzo 2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha condannato AP 1 (1973) a versare al figlio AO 1, maggiorenne (1997), un contributo alimentare di fr. 1160.– mensili dal 1° ottobre 2018 fino al termine della formazione triennale in economia aziendale presso la scuola __________. Le spese processuali, di fr. 800.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Contestualmente AP 1 è stato tenuto a versare al figlio, in via cautelare, un identico contributo alimentare fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito (inc. CA.2018.19). Le spese della procedura cautelare, di fr. 1200.–, sono state anch'esse poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'istante è inoltre stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio anche per tale procedura.
B. Contro la sentenza di merito (ma non contro la decisione cautelare) AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 aprile 2021 in cui postula il rigetto della petizione o, in subordine, il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, l'assegnazione di ‟tasse, spese e ripetibiliˮ (non quantificate) e il conferimento del gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
C. Il 24 agosto 2021 AO 1 ha comunicato a questa Camera che dal 9 agosto 2021 – pur continuando la sua formazione in economia presso la scuola __________ – egli lavora a tempo pieno come segretario per la fondazione della __________ con uno stipendio di fr. 3790.– lordi mensili. Ciò posto, egli ha reputato caduco il contributo alimentare in suo favore e ormai privo di oggetto l'appello, postulando così lo stralcio della causa dal ruolo. Chiamato a esprimersi sulle spese giudiziarie dell'appello e a comunicare eventuali intese al riguardo, l'appellante non ha reagito. Dal canto suo l'attore ha scritto il 30 agosto 2021 che le parti non hanno raggiunto un'intesa sulle spese giudiziarie dell'appello e rivendica ripetibili per fr. 225.–, soggiungendo che a prescindere dall'esito della causa egli avrebbe chiesto il beneficio del gratuito patrocinio in appello.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice esamina d'ufficio in ogni stadio di causa se sono dati i presupposti processuali, a cominciare dall'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (art. 59 cpv. 2 lett. a combinato con l'art. 60 CPC). Se l'interesse degno di protezione viene meno dopo la litispendenza, in corso di procedura, la causa diviene caduca e va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). L'interesse degno di protezione può decadere anche in sede di appello o di reclamo (Heinzmann/ Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 242 con rimandi).
Nel caso specifico il fatto che l'attore abbia trovato, in pendenza di appello, un impiego a tempo pieno che gli consente sostanzialmente di sovvenire da sé solo al proprio fabbisogno minimo – incontestato – di fr. 3177.– mensili (sentenza impugnata, pag. 14) ha reso caduco l'interesse di AO 1 al contributo alimentare impugnato e con esso l'interesse delle parti all'appello, come ha rilevato l'attore senza essere contraddetto al riguardo dalla controparte. Fino a quel momento il contributo alimentare continua infatti a essere regolato dal decreto cautelare che non ha formato oggetto di ricorso. L'appello è divenuto così senza oggetto nel senso dell'art. 242 CPC.
Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati “secondo equità”, tanto più trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Le particolarità del caso inducono, nondimeno, a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni alla controparte, la quale per altro neppure nelle due lettere del 24 e 30 agosto 2021 ha mai proposto di respingere l'appello.
Per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede, infine, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.28/29 del 29 ottobre 2020 consid. 3).
Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché l'appello è divenuto senza oggetto, ovvero con il reperimento di un impiego a tempo pieno da parte dell'attore che ha reso caduco l'interesse del medesimo al contributo alimentare impugnato (sopra, consid. 2). E a quel momento l'appellante non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito (nello stesso senso già: I CCA, sentenze inc. 11.2016.39 del 27 settembre 2017 consid. 9, e 11.2015.22 del 28 dicembre 2015). Né la caducità della lite si deve – per avventura – a un comportamento deliberato dell'attore che, dando seguito a quanto gli chiedeva il padre (ovvero trovare un impiego che gli permettesse di mantenersi da solo), non ha provocato costi processuali frustranei di cui egli sarebbe tenuto a farsi carico.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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