AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2019.390
Data decisione, Autorità: 16.03.2021, CDT
Titolo: Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, tardivo, società acquistata solo nel corso del periodo fiscale
Incarti n. 80.2019.390 80.2019.391
Lugano 16 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 settembre 2019 contro le decisioni dell’8 agosto 2019 in materia di IC e IFD 2016 e 2017.
Fatti
A. La RI 1 è stata costituita il 13 giugno 2013, con sede a Lugano. Dal 1° ottobre 2018 ha trasferito la sede a Roveredo (GR), con la nuova ragione sociale RI 1.
La contribuente non ha presentato le dichiarazioni d’imposta per i periodi 2016 e 2017, neppure dopo essere stata diffidata (rispettivamente, il 7 novembre 2017 e il 20 agosto 2018). Con decisioni, rispettivamente, del 12 dicembre 2017 e del 3 dicembre 2018, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 100.- (per il 2016) e di fr. 200.- (per il 2017) e le ha attribuito un termine di venti giorni per adempiere ai suoi obblighi, avvertendola che in caso contrario, decorso infruttuoso il termine, avrebbe proceduto a una tassazione d’ufficio, secondo gli art. 204 LT e 130 LIFD.
B. Con decisioni, rispettivamente, del 25 gennaio 2018 e del 21 marzo 2019, vista la persistente inadempienza dei suoi obblighi procedurali, l’UTPG ha notificato alla contribuente le tassazioni allestite d’ufficio. Per il periodo fiscale 2016, l’utile imponibile IC/IFD è stato stabilito in fr. 1'000.- e il capitale imponibile IC in fr. 21'000.-; per il periodo fiscale 2017, l’utile imponibile IC/IFD è stato commisurato in fr. 35'000.- e il capitale imponibile IC in fr. 56'000.-.
C. Il 15 luglio 2019 la contribuente ha interposto reclamo contro le suddette decisioni, allegando la dichiarazione fiscale ed il conto annuale 2017.
Con separate decisioni dell’8 agosto 2019, l’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto tardivo. In particolare ha sottolineato che, dalle ricerche effettuate, la decisione di tassazione era stata regolarmente intimata alla contribuente in data 29 gennaio 2018 per l’IC/IFD 2016 e il 1° aprile 2019 per l’IC/IFD 2017.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la contribuente si aggrava avverso le decisioni di tassazione su reclamo del 8 agosto 2019, argomentando che la ditta RI 1 è stata presa in amministrazione da__________ a solo alla fine del 2017 e che è poi stata trasferita nel Canton Grigioni nel 2018, rimanendo inattiva fino al 2018. Nel momento in cui l’attuale socio e gerente aveva rilevato l’amministrazione della società, gli sarebbe stato “comunicato che non presenta[va] irregolarità”.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente il 15 luglio 2019. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
2.2.
Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.3.
Nel caso in esame, la ricorrente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta 2016 e 2017, nonostante le diffide e le multe per violazione degli obblighi procedurali. Le relative decisioni sono state notificate alla contribuente, rispettivamente, il 25 gennaio 2018, per il periodo fiscale 2016, e il 21 marzo 2019, per il periodo fiscale 2017. Dal tracciamento degli invii postali, risulta che le decisioni, inviate per raccomandata, sono state recapitate alla destinataria, rispettivamente, il 29 gennaio 2018 (periodo fiscale 2016) e il 1° aprile 2019 (periodo fiscale 2017).
La società contribuente ha tuttavia inoltrato la dichiarazione d’imposta e il conto annuale 2017 solo in data 15 luglio 2019.
Nelle circostanze descritte, il reclamo contro la tassazione d’ufficio è manifestamente intempestivo.
2.4.
La ricorrente non adduce alcuno dei motivi di restituzione dei termini, previsti dalla legge, ma si limita a sostenere che, quando l’attuale socio e gerente ha ripreso la società, gli sarebbe stato comunicato che “non presenta[va] irregolarità”.
A tale proposito, basti rilevare che __________ ha acquisito metà delle quote sociali il 13 settembre 2017, divenendo presidente della gerenza; dal 17 luglio 2018 detiene l’intero capitale sociale della ricorrente ed è iscritto a Registro di commercio come socio e gerente.
Ne consegue che fin da quando l’UTPG ha notificato alla insorgente la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali per il periodo fiscale 2016, __________ era presidente della gerenza. In queste circostanze, non si comprende chi avrebbe dovuto provvedere all’adempimento degli obblighi procedurali cui era tenuta la contribuente.
In ogni caso, né quando alla ricorrente sono state notificate le diffide né quando le sono state inflitte le multe per violazione degli obblighi procedurali e neppure dopo la notificazione delle tassazioni d’ufficio, il gerente si è mai rivolto all’autorità di tassazione, facendo presenti eventuali problemi amministrativi, dipendenti dalla precedente gestione della società. Anche se ciò non avrebbe esonerato la contribuente dall’adempimento dei suoi obblighi di collaborazione, la totale inerzia del nuovo gerente non attesta purtroppo una sua particolare diligenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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