AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.179
Data decisione, Autorità: 28.01.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00179
Lugano 28 gennaio 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00171 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di sfratto 7 settembre 2001 da
e
entrambe rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
che il Segretario assessore, con decreto 18 ottobre 2001, ha accolto ordinando lo sfratto della convenuta dai locali adibiti a Ristorante-Pizzeria (__________) in località __________.
Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 22 ottobre 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto, mentre le controparti, con osservazioni 19 novembre 2001, ne chiedono la reiezione con conferma della decisione pretorile.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto:
Il primo giudice ha respinto le argomentazioni della locataria - riguardanti l'inesistenza della mora nel pagamento delle pigioni, e quindi la nullità della disdetta, in funzione della compensazione per suoi crediti derivanti da pretese di riduzione della pigione e da risarcimento danni per difetti della cosa locata - poiché in tale evenienza è esclusa la possibilità di compensazione dal momento che la legge prevede la possibilità per il conduttore di liberarsi, e quindi di adempiere i suoi obblighi di pagamento, mediante deposito dei corrispettivi litigiosi.
La parte appellata chiede la reiezione del gravame e la conferma del decreto di sfratto.
La critica di natura processuale dell'appellante non può essere protetta poiché, in verità, il fatto di aver dovuto procedere alla discussione finale senza aver visionato gli incarti richiamati non le ha arrecato alcun danno. I fatti determinanti risultanti da quegli stessi incarti sono quelli che la stessa appellante ha evidenziato con l'istanza di contestazione della disdetta 2 agosto 2001 all'Ufficio di conciliazione, alla quale aveva persino allegato il verbale dell'udienza riguardante la domanda di rigetto dell'opposizione, e in occasione dell'udienza di discussione sullo sfratto del 10 ottobre 2001 quando, per dimostrare che nulla era dovuto alle istanti e quindi non vi era mora nel pagamento delle pigioni, si è riferito alla procedura di riduzione della pigione per difetti e alla relativa sentenza (che le riconosceva una riduzione del 20%). Con l'appello non indica partitamente quali altre determinanti argomentazioni avrebbe potuto addurre e gli stessi motivi dell'appello, per quanto si rifanno al contenuto di quegli incarti, sono quelli che gli erano noti senza necessità di dover sfogliare ulteriormente il fascicolo giudiziale. La censura, fine a sé stessa, che non indica quale pregiudizio sia stato arrecato alla parte la quale, in verità, non ha subito alcun nocumento è priva di qualsiasi fondamento.
Nel merito l'appellante non rimette più in discussione la sua pretesa di compensazione, respinta dal primo giudice, e il relativo accertamento della sua mora nel pagamento delle pigioni. Oppone che la disdetta è abusiva poiché per ragioni imputabili alle proprietarie si è trovata nell'impossibilità di pagare il canone e quindi anche di depositarlo e, al proposito, fa riferimento alla sua istanza all'Ufficio di conciliazione. A parte il fatto che il rinvio a precedenti allegati o richieste non rappresenta motivazione sufficiente d'appello con la conseguenza della sua irricevibilità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 20), nella domanda all'Ufficio di conciliazione del 2 agosto 2001, in contestazione della disdetta, l'appellante, oltre a contestare il termine per il quale la disdetta era stata data, evocava unicamente di non dover nulla e quindi di non essere in mora e ne chiedeva la nullità. L'abusività della disdetta ai sensi dell'art. 271 CO, la cui conseguenza è invero l'annullabilità di una disdetta in sé valida, non era assolutamente sostenuta. Solo in occasione della discussione sull'istanza di sfratto la qui appellante solleva l'abusività della disdetta perché conseguenza di una mora nel pagamento dovuta al comportamento anticontrattuale delle locatrici che, per mesi, non hanno tenuto a sua disposizione degli enti locati idonei all'uso. Non torna conto esaminare se, trascorsi trenta giorni dalla notifica della disdetta, la conduttrice poteva ancora, dopo aver chiesto nei termini di legge la nullità della disdetta per altri motivi, sollevare la sua pretesa abusività poiché nell'atteggiamento delle istanti non si ravvisa alcun comportamento contrario alla buona fede. Esse, come si afferma nella sentenza 7 gennaio 2002 di questa Camera (inc. 12.2001.00134) che conferma quella del Pretore nella causa richiamata relativa alla riduzione della pigione, non sono mai state con le mani in mano, ma fin dall’insorgere dell’inconveniente sono sempre intervenute cercando attivamente una soluzione ai problemi. Non si capisce quindi quale possa essere stato il comportamento delle locatrici che ha impedito all'inquilina, la quale del resto aveva a disposizione l'arma legale del deposito della pigione, di pagare e addirittura di depositare la pigione la cui realizzazione dipendeva, invero, solo da sua attività. Non è dimostrato né affermato che la disdetta sia la concretizzazione di un'attitudine sleale e contraddittoria delle locatrici.
L'appello deve così essere respinto con il carico di spese e ripetibili alla parte soccombente.
Per i quali motivi
visti gli art. 257d, 271 CO, 404 e 506 CPC
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia:
L'appello 22 ottobre 2001 di __________ è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 350.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 400.--), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.-- per ripetibili d'appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster