AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2020.82
Data decisione, Autorità: 22.02.2021, CDT
Titolo: Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, imposte dei periodi precedenti la separazione, attribuzione dell’utile di un ristorante
Incarti n. 80.2020.82 80.2020.83
Lugano 22 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 giugno 2020 contro la decisione del 15 maggio 2020 in materia di IC/IFD 2011-2012-2013.
Fatti
A. RI 1 () è separato da RI 1 () dal 3.4.2014 (cfr. verbale di udienza della Pretura di __________, inc. ). Per i periodi fiscali 2011 – 2013 i contribuenti presentavano congiuntamente le loro dichiarazioni fiscali. Dal 1970 è iscritta a Registro di commercio la ditta individuale “” che ha, quale scopo, “l’esercizio del ristorante __________” a __________. Titolare è RI 1, con diritto di firma individuale.
B. In data 14.12.2016 venivano emanate le decisioni di tassazione IC/IFD 2011 – 2013, contro le quali è stato presentato reclamo. Nell’ambito della procedura di reclamo è stato conferito mandato, da parte dell’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) all’Ispettorato fiscale di voler procedere alla ricostruzione della cifra d’affari dell’esercizio pubblico __________. L’Ispettorato ha consegnato il proprio rapporto in data 11.3.2019. In particolare il reddito aziendale è stabilito di comune accordo tra quest’ultima autorità e RI 1 il 16.11.2018, durante il verbale di audizione del contribuente.
C. Il 15.5.2019 l’UT emetteva le decisioni tassazione dopo reclamo IC/IFD 2011 – 2013: a motivazione di tutti i periodi fiscali veniva indicato: “Reclamo deciso come a verbale redatto dall’ispettorato fiscale in data 16 novembre 2018”.
D. Con scritto 14/15.5.2019 __________ chiedeva all’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) di effettuare il riparto delle imposte a far tempo dal periodo fiscale 2011.
E. In data 9.7.2019 venivano emanate le decisioni di riparto inerenti i periodi fiscali IC/IFD 2011 – 2013 che venivano inviate, separatamente, ai due coniugi. In particolare, per tutti gli anni in questione, il reddito aziendale, pari a fr. 38'500.- nel 2013, a – fr. 3'991.- nel 2012, e 136'000.- nel 2011 veniva attribuito in maniera esclusiva a RI 1.
F. Con reclamo 6/7.8.2019 RI 1 contestava le decisioni di riparto IC/IFD 2011-2013 tra coniugi: in particolare indicava che, negli anni in questione “(…) il ristorante veniva gestito anche dalla signora __________ che usufruiva degli utili dell’attività come il sottoscritto”. Motivo per il quale chiedeva che il reddito aziendale fosse ripartito in egual misura del 50%.
G. Con decisioni di riparto su reclamo IC/IFD 2011-2013 del 15.5.2020, l’autorità fiscale riconfermava l’attribuzione esclusiva del reddito della ditta individuale a RI 1 con la seguente motivazione:
“Avverso i riparti quote coniugi intimati in data 9 luglio 2019 è stato interposto reclamo da parte del contribuente, a motivo della ripartizione del reddito da attività lucrativa indipendente. Dall’analisi di quanto accertato in prima istanza dall’ufficio di tassazione, e, nell’ambito della procedura di reclamo, anche da parte dell’ispettorato fiscale, non sono emersi elementi che possano portare a una diversa ripartizione del reddito d’attività lucrativa indipendente”.
H. Con ricorso 15/16.6.2020 RI 1 impugna le decisioni di riparto su reclamo IC/IFD 2011-2013. Dopo aver precisato di essere separato dalla moglie dal 2014, indica come il reddito AVS sia stato diviso per beneficiario, la sostanza e i redditi da titoli secondo il proprietario del titolo/credito, la sostanza immobiliare sia stata ripartita a metà, ma tuttavia, nel riparto, i redditi e la sostanza aziendale siano stati attribuiti unicamente a RI 1. Secondo il ricorrente, emerge dal verbale dell’udienza tenutasi dinanzi al Pretore il 3.4.2014 che “(…) almeno fino al 2013/2014 (…) la moglie si sia occupata della gestione del Bar/Ristorante. In quegli anni infatti la signora aveva ancora libero accesso e usufruiva dei redditi del bar come il Signor RI 1”. Motivo per il quale, anche in sede ricorsuale, il contribuente chiede che il reddito aziendale venga ripartito a metà tra marito e moglie.
I. Con osservazioni 23/25.6.2020 al ricorso, l’autorità fiscale chiede la conferma delle decisioni impugnate. In particolare, l’UT rileva che l’attività di esercente è iscritta a registro di commercio a nome di RI 1. Nelle dichiarazioni fiscali, tale suddivisione pare chiara visto come l’attività del marito risulta essere quella di “esercente”, mentre per la moglie non s’indicava alcuno svolgimento di attività lucrativa. Inoltre: “(…) anche gli importi sono sempre stati dichiarati come attività indipendente del contribuente senza suddividere alcunché con la moglie”.
L. In data 30.12.2020 la Camera di diritto tributario ha trasmesso il ricorso inerente le decisioni di riparto anche a __________, la quale, patrocinata dall’avv. __________ ha chiesto che il ricorso venga respinto. In particolare, ha specificato che il ricorrente non ha portato alcuna prova del fatto che la signora avesse libero accesso al bar e potesse usufruire dei redditi allo stesso modo di RI 1 RI 1. Dalle dichiarazioni fiscali, come pure dalla contabilità aziendale emerge che unicamente il marito era esercente ed era pure l’unico beneficiario dell’utile aziendale. A questo proposito s’indica che RI 1 non figurava neppure tra i dipendenti del ristorante.
Diritto
Sia secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.
La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD).
In questi casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole quote d’imposta. Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione e al riparto intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per analogia. In materia di imposta federale diretta, la legge non disciplina espressamente un criterio di riparto.
1.2.
L’Ufficio di tassazione ha intrapreso la ripartizione dei debiti d’imposta dei coniugi RI 1, separati dal 2014, sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta per i periodi fiscali dal 2011 al 2013.
Per quanto concerne la prima, l’autorità fiscale ha dato seguito alla richiesta della coniuge dell’insorgente, dal quale è separato dal 3.4.2014, e ciò in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 LT, che, come già ricordato, conferisce la facoltà al singolo coniuge di rispondere della sua quota nell’imposta complessiva facendone semplicemente richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della decisione di tassazione (in casu le decisioni di tassazione su reclamo sono del 15 maggio 2019).
In relazione all’IFD, la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) consente al coniuge di chiedere la ripartizione delle quote dell’imposta complessiva solo nel caso in cui l’altro coniuge sia insolvibile. Anche secondo l’art. 13 LIFD, tuttavia, rispondono solidalmente dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o di fatto”. Ne consegue che, la separazione fa in ogni caso decadere la responsabilità solidale dei coniugi. L’art. 13 cpv. 2 LIFD prevede espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT). La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 ("Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]") afferma (al par. 6.2.2):
Ogni responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD).
(cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 13 LIFD; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD).
1.3.
Dal momento che i coniugi non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando, la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione. La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op. cit., n.18 s., p. 214 s.).
Con il gravame RI 1 contesta che, nella decisione di riparto, il reddito aziendale derivante alla gestione del __________ sia stato attribuito unicamente a lui, sostenendo, in estrema sintesi, che negli anni in discussione, pure la moglie aveva accesso all’esercizio pubblico e ne condivideva gli utili.
2.2.
Il regime della responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità fiscale della famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, di uguale tenore dell’art. 9 LIFD, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle modalità di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase della tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.
Tale premessa è importante perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato nell’ambito del procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca autonomia delle due procedure. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, non è pertanto ammissibile che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento dei redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della tassazione dei coniugi, perlomeno nella misura in cui esso sia passato in giudicato (cfr., al proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t; cfr. anche decisione CDT n. 80.2011.81 del 23 febbraio 2012).
Nell’ambito della procedura di riparto del debito d’imposta fra i coniugi, la relativa decisione di riparto (che viene emanata dal competente Ufficio di tassazione) può essere impugnata censurando unicamente la misura della responsabilità del coniuge (quando il contribuente argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui attribuito appartiene, di fatto, all’altro coniuge) oppure il calcolo del debito d’imposta attribuito ad un coniuge (cfr. decisione CDT n. 80.97.223 del 23 marzo 1998 e riferimenti).
2.3.
La quota di un coniuge dell'imposta totale dovuta è l'importo basato sul rapporto tra il suo reddito netto e il totale del reddito netto coniugale (Locher, Kommentar DBG, 2a ed., Basilea 2019, n. 19 ad art. 13 LIFD e altri riferimenti citati in particolare Hunziker/Mayer – Knobel, Kommentar DBG, 3a ed. Basilea 2017, n. 7 ad art. 13 LIFD).
2.4.
2.4.1.
Ora dagli atti esaminati emerge – contrariamente all’assunto ricorsuale – che il reddito aziendale è di esclusiva pertinenza di RI 1.
In effetti, molti elementi convergenti correttamente ritenuti dall’autorità fiscale portano a tale conclusione. Iscritta a registro di commercio dal 27.4.1970 è la ditta individuale RI 1 che ha quale scopo “l’esercizio del ristorante ”. Titolare, con diritto di firma individuale è RI 1. In tutte le dichiarazioni fiscali oggetto di riparto è sempre stato indicato che il marito svolge l’attività di esercente (crociando ad esempio nella 2013 la casella “indipendente”), mentre che __________ figura senza attività (“casalinga”). Del resto, nelle decisioni di tassazione il reddito aziendale è sempre stato attribuito a RI 1 (“reddito att. indipendente principale contribuente”). A tal proposito occorre rilevare che per i periodi dal 2011 al 2013 il reddito da attività indipendente è stato oggetto di verifica da parte dell’Ispettorato fiscale. Il verbale di audizione del 16.11.2018 – sottoscritto unicamente da RI 1 -, verteva sui risultati dell’indagine che ha appurato gli utili aziendali del contribuente. In particolare il reddito aziendale è stato stabilito di comune accordo tra l’Ispettorato fiscale e RI 1: nella procedura in questio.
2.4.2.
Altro elemento a suffragio della correttezza del riparto, e quindi dell’attribuzione del reddito aziendale al marito è che, nell’ambito dell’udienza pretorile tenutasi il 3.4.2014 (inc. __________), il Giudice ha fissato, con effetto dal mese di marzo 2014 compreso, un contributo di mantenimento di fr. 1'500.- a favore della moglie e ciò sulla base dei redditi del marito tra i quali, si legge dal verbale di udienza a pagina 2, sono compresi i “(…) redditi ristorante e bar”.
Del resto va pure aggiunto che il marito, nelle conclusioni, ha unicamente contestato l’attribuzione del reddito aziendale e non l’attribuzione della sostanza aziendale. Con ogni evidenza, se la ditta indipendente fosse stata effettivamente di entrambi i coniugi anche la sostanza aziendale avrebbe dovuta essere – in sede di riparto – suddivisa: ciò che non è stato il caso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali (già anticipate dal ricorrente) consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del ricorrente.
Il ricorrente verserà a __________ un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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