AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2020.219
Data decisione, Autorità: 22.02.2021, CDT
Titolo: Procedura: diffida a presentare la dichiarazione d’imposta, mancato inoltro dopo scadenza del termine prorogato, regolare coinvolgimento del rappresentante
Incarto n. 80.2020.219
Lugano 22 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 novembre 2020 contro la decisione del 5 novembre 2020 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. RI 1 ha annunciato il proprio trasferimento Isole Grand Cayman il 31 marzo 2019.
Scaduto il termine, prorogato al 30 giugno 2020, per la presentazione delle dichiarazioni d’imposta per il periodo fiscale 2019, il 16 luglio 2020 l’RS 1Bellinzona (di seguito UT) ha inviato al contribuente, rappresentato da RA 1, due richiami, il primo per la dichiarazione per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019, durante il quale il contribuente era ancora stato assoggettato alle imposte per appartenenza personale, e il secondo per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, durante il quale era stato assoggettato per appartenenza economica, quale proprietario di sostanza immobiliare.
Su richiesta del contribuente, in data 23 luglio 2020 l’UT ha concesso al contribuente una proroga fino al 30 settembre 2020.
Il 16 ottobre 2020, scaduto infruttuosamente anche il termine prorogato, l’autorità fiscale ha diffidato il contribuente ad adempiere agli obblighi procedurali, ponendo a suo carico la tassa di 50 franchi per ognuna delle diffide e avvertendolo che, trascorsi 20 giorni, gli sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con reclamo del 2 novembre 2020, il contribuente, tramite il rappresentante RA 1, ha interposto reclamo contro le diffide in questione, sostenendo che, scaduto il termine di proroga del 30 settembre 2020, di norma vengono concessi ulteriori 20 giorni per l’inoltro della dichiarazione. Ha ricordato inoltre che, in data 26 giugno 2020, aveva scritto all’autorità di tassazione, chiedendo l’annullamento delle varie procedure d’incasso relative alle imposte del periodo fiscale 2018, in considerazione del fatto che l’autorità aveva intimato le decisioni senza tener conto della procura, che il contribuente aveva conferito a RA 1.
L’autorità fiscale, con decisione del 5 novembre 2020, ha respinto il reclamo, argomentando che, nel termine prorogato al 30 settembre 2020, non erano state presentate le dichiarazioni d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere ulteriori proroghe. In merito alla lettera del 26 giugno 2020 inerente le procedure d’incasso 2018, questa era stata trasmessa in data 8 luglio 2020 all’ufficio esazioni e condoni per competenza.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 9 novembre 2020, RI 1 chiede nuovamente l’annullamento delle diffide. Il contribuente sostiene che nei primi giorni di giugno 2020, si è accorto di non aver ricevuto alcuna notifica di tassazione relativa all’anno 2018, pur avendo allegato regolare procura a favore di RA 1. Nel colloquio telefonico avuto in seguito con l’UT, aveva appreso che la procura inviata non era stata registrata e aveva chiesto anche di inviargli i formulari per la dichiarazione d’imposta per il periodo 2019 come pure l’annullamento di eventuali richiami e la concessione di una proroga. Con il successivo scritto del 26 giugno 2020, aveva poi chiesto l’annullamento dei precetti esecutivi notificatigli in relazione alle imposte per il periodo fiscale 2018. Per le ragioni esposte, i richiami del 16 luglio 2019 dovevano essere considerati nulli.
Diritto
I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.
1.3.
Il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro irricevibile.
Nella fattispecie, nonostante la proroga concessa fino al 30 settembre 2020, il contribuente non ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta per il periodo fiscale 2019.
2.2.
Ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza. Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della domanda stessa (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.
2.3.
Su richiesta del contribuente, l’Ufficio di tassazione ha inviato al suo rappresentante, in data 2 giugno 2020, due nuovi moduli per la dichiarazione d’imposta 2019, da compilare entro il 30 giugno 2020. Dato che il termine non è stato rispettato, in data 16 luglio 2020 ha poi inviato al suo rappresentante due richiami, con i quali gli ha attribuito ulteriori venti giorni, avvertendolo che altrimenti sarebbe stato diffidato. Il rappresentante del contribuente ha poi richiesto una proroga, che è stata accordata il 23 luglio 2020 fino al 30 settembre 2020. Poiché anche quest’ultimo termine è scaduto senza l’inoltro delle dichiarazioni e senza richiesta di ulteriori proroghe, l’autorità fiscale ha notificato le diffide.
2.4.
Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo del 2 novembre 2020, dopo la scadenza del termine prorogato non vengono concessi ulteriori 20 giorni per l’inoltro della dichiarazione.
Nelle proroghe del 23 luglio 2020, che l’Ufficio di tassazione ha concesso al ricorrente, si può del resto leggere la frase seguente: “Se entro tale data non avremo ricevuto la dichiarazione, la procedura di richiamo, diffida o multa sarà ripresa dallo stadio successivo a quello in cui si trova attualmente”. Con queste parole, l’autorità fiscale ha avvertito il contribuente che, essendogli già stato inviato il richiamo, in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro il termine prorogato, gli sarebbe stata notificata la diffida e non certo un ulteriore richiamo.
2.5.
Non si comprende per quale ragione sarebbe “logico che i richiami del 16 luglio 2020 dovevano essere considerati nulli poiché frutto di un errore dell’ufficio tassazioni di Bellinzona per la mancata registrazione della procura”, come sostenuto nel ricorso.
Il ricorrente fa riferimento, a sostegno della sua tesi, ad uno scritto del 26 giugno 2020, con il quale ha chiesto all’Ufficio di tassazione il ritiro delle procedure d’incasso relative alle imposte del periodo fiscale 2018, per il fatto che l’autorità avrebbe ignorato la procura da lui conferita a RA 1.
Ora, eventuali vizi procedurali, intervenuti nella procedura di tassazione e/o in quella di riscossione delle imposte del periodo fiscale 2018, non si riverberano sulla procedura di tassazione relativa al periodo successivo. Come ha indicato l’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, la lettera in questione, “inerente le procedure d’incasso 2018… è stata trasmessa in data 8 luglio 2020, all’Ufficio esazione e condoni”.
Per quanto concerne la procedura di tassazione relativa al periodo fiscale 2019, dopo la lettera in questione, l’Ufficio di tassazione ha inviato i moduli per la dichiarazione al rappresentante del ricorrente. Al medesimo rappresentante sono stati inviati, il 16 luglio 2020, i richiami per non aver presentato le dichiarazioni entro il 30 giugno 2020. Lo stesso RA 1 infine, ha chiesto la proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni, che gli è stato concesso dall’autorità fiscale, con scritti del 23 luglio 2020, a lui indirizzati.
Non sussiste pertanto alcun dubbio in merito al rispetto, da parte dell’Ufficio di tassazione, delle indicazioni risultanti dalla procura rilasciata dal contribuente al suo rappresentante nella procedura di tassazione per il periodo fiscale 2019.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1.2. Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Alberto Mazzinghi, Biasca;
Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, Bellinzona;
Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Bellinzona.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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