AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.52
Data decisione, Autorità: 17.09.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Scarna motivazione della decisione impugnata. Catalogazione degli atti processuali e dei mezzi di prova. Preventivi firmati dall’escussa. Scheda contabile (consuntivo)
Incarto n. 14.2021.52
Lugano 17 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 169-C-20-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 ottobre 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 9 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'800.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quale causa del credito la “FATTURA NO. 202047 DEL 03.06.2020”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 ottobre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 novembre 2020, mentre con replica del 18 novembre 2020 l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.
C. Statuendo con decisione del 31 marzo 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2021 per ottenerne in via principale l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, e in via subordinata l’annullamento e la riforma della decisione nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 2'414.20 (anziché per fr. 2'800.70), in entrambi i casi protestate spese e ripetibili.
E. Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2021, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° aprile 2021, il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22 aprile. Presentato il 9 aprile 2021 (data del timbro postale) il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inam-missibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha ritenuto che i preventivi firmati dalla parte convenuta costituiscono un valido riconoscimento di debito e che la stessa avrebbe potuto già al momento della firma contestarne il contenuto o chiederne la modifica prima di firmare, ciò che non ha fatto, limitandosi a sollevare le proprie obiezioni solo con le osservazioni all’istanza di rigetto, onde l’accoglimento dell’istanza.
Con il reclamo la RE 1 si duole che la decisione è carentemente motivata poiché il primo giudice non si è pronunciato sulle censure da essa sollevate con le osservazioni all’istanza se non per quanto ne attiene alla tempistica. Secondo la reclamante la decisione è inoltre errata nel merito poiché la somma dei tre preventivi, di fr. 6'640.–, tolto lo sconto del 6% pattuito dalle parti e aggiunta l’IVA del 7.7%, ammonta a fr. 6'722.20 arrotondati, sicché dopo la deduzione dell’acconto di fr. 4'308.– da essa versato, la pretesa dell’escutente è pari a fr. 2'414.20, e non a fr. 2'800.70 come indicato nella decisione impugnata, non sussistendo alcun titolo di rigetto per la differenza tra questi due importi.
Anche la reclamante ammette che la sentenza impugnata non è del tutto priva di motivazione sulle eccezioni da essa sollevate con le osservazioni all’istanza, siccome il Giudice di pace le ha respinte specificando di ritenerle tardive. Certo, la motivazione è alquanto scarna e anche parzialmente errata, dal momento che la con-venuta all’evidenza non poteva contestare il contenuto dei preventivi o chiedere le modifiche richieste nelle sue osservazioni prima di firmarli, siccome riguardano il risultato del lavoro effettuato dall’istante (mancata verniciatura di un panello) e la sua fatturazione (sovraprezzo per le piastre e computo supplementare di materiale – vetro del parapetto e piatti in ferro – a dire dell’escussa già compresi nei preventivi), ossia circostanze successive alla firma.
Ciò nonostante, secondo la giurisprudenza l’escusso che invoca dei difetti in materia di appalto deve rendere verosimile di aver adempiuto tempestivamente l’onere di verifica della cosa consegnata e di avviso dei difetti alla controparte giusta l’art. 367 CO (sentenza della CEF 14.2019.210 del 27 aprile 2020, consid. 6.1 con i rinvii). Ecco che il motivo accennato dal primo giudice potrebbe quindi avere una parvenza di fondamento, perlomeno per la doglianza di mancata verniciatura del panello.
5.1 Dal profilo formale, ad ogni modo, la decisione non può dirsi priva di motivazione (con riferimento all’art. 238 lett. g CPC), neppure in relazione al titolo di rigetto – esplicitamente identificato nei preventivi controfirmati dall’escusso – anche se le ragioni esposte dal giudice dovessero essere tutte errate o macchiate da errori di calcolo. La reclamante ha avuto modo di capire la portata della sentenza impugnata e di valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore, sicché il suo diritto di essere sentita non può considerarsi leso (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenza della CEF 14.2018.140 del 28 gennaio 2019 consid. 3.1/b). Occorre quindi entrare nel merito della questione.
5.2 Ma prima, è necessario rilevare che la catalogazione degli atti processuali e dei documenti prodotti dalle parti adottata dalla Giudicatura di pace rende la loro citazione difficoltosa, poiché non distingue tra atti processuali e documenti delle parti e non è univoca. Ad esempio diversi atti e documenti sono contrassegnati con le lettere “D”, “E”, “F” e “G” (si veda l’[e]lenco documenti accluso allo scritto di trasmissione degli atti).
S’invita pertanto la Giudicatura di pace a adottare la catalogazione in uso nelle Preture, secondo cui gli atti processuali del tribunale e delle parti sono identificati con numeri romani (ad es. “I” per l’istanza, “II” per l’assegnazione del termine per presentare osservazioni, “III” per le osservazioni, “IV” per la trasmissione di queste ultime e “V” per la sentenza), i documenti prodotti dall’istante come mezzi di prova, anche con un’eventuale replica, con lettere (“A”, “B”, ecc.), e i documenti prodotti dal convenuto come mezzi di prova, anche con un’eventuale duplica, con cifre arabe (“1”, “2”, ecc.).
6.1 Nelle sue osservazioni dell’11 novembre 2020, la RE 1 ha contestato la scheda contabile, sostenendo che le 12 pia-stre fatturate al prezzo stabilito nel preventivo ammontavano a fr. 451.20 anziché fr. 490.–, che il costo della verniciatura del panello eseguita da un terzo, di fr. 350.–, andava detratto dalla pretesa dell’istante, come pure il costo per la fornitura del vetro del parapetto (fr. 220.–) e dei piatti in ferro (fr. 80.–), a suo dire già incluso nel prezzo pattuito. Riconosceva quindi a favore dell’istante un saldo complessivo di fr. 5'929.20, ridotto a fr. 2'385.75 dopo detrazione degli acconti di fr. 4'000.– e aggiunta dell’IVA, anziché i fr. 2'800.70 fatti valere dall’istante (differenza: fr. 414.95). Ne subordinava però il pagamento al rilascio di una dichiarazione della CO 1 relativa all’esecuzione degli accorgimenti necessari secondo la norma SIA 358 e le raccomandazioni UPI.
6.2 Nel reclamo, la RE 1 non accenna più a tale dichiarazione, che del resto non era prevista nei preventivi e non risulta mai essere stata chiesta prima, come puntualizzato dall’istante nella replica senza essere contraddetta. La reclamante non ripropone neppure le censure sollevate in prima istanza, ma si limita a sostenere che, tenuto conto dei tre preventivi, prodotti quale titolo di rigetto, la pretesa dell’escutente è di soli fr. 2'414.20 (sopra consid. 4), e non di fr. 2'800.70 (differenza: fr. 386.50).
6.3 Va dato atto alla reclamante che la scheda contabile non è firmata da lei e non può di conseguenza fungere da titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. Per contro, l’allegazione secondo cui gli acconti ammonterebbero a fr. 4'308.–, come pure i relativi documenti giustificativi (“fattura” e avviso bancario, doc. E allegato al reclamo), nella misura in cui sono addotti per la prima volta in questa sede sono nova inammissibili (sopra consid. 1.2), di cui non si può tenere conto ai fini del giudizio odierno. In prima sede, la reclamante aveva infatti ammesso che gli acconti ammontavano a fr. 4'000.–, importo posto alla base del proprio calcolo (sopra consid. 6.1).
Ne segue che dalla somma di fr. 6'722.20 arrotondati risultante dalla deduzione dai tre preventivi dello sconto del 6% e dall’aggiunta dell’IVA (sopra consid. 4) vanno detratti gli acconti soltanto per fr. 4'000.– (e non fr. 4'308.–), sicché l’opposizione dev’essere rigettata limitatamente a fr. 2'722.20 (in luogo di fr. 2'800.70), oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020. In questa ridotta misura (pari a fr. 78.50) il reclamo merita accoglimento.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la controparte non avendo esplicitamente formulato una domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'800.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il primo dispositivo della decisione impugnata è così riformato:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'722.20 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020.
Le spese processuali di fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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