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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.73
Data decisione, Autorità: 17.09.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio della causa diventata senza oggetto in seguito alla conclusione di una transazione extragiudiziale
CO 1
Incarto n. 14.2021.73
Lugano 17 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.5751 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 dicembre 2020 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 3, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ __________ e dall’__________ PA 3 , __________)
giudicando sul reclamo del 20 maggio 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 7 maggio 2021 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza e di conseguenza rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2020 per l’incasso di fr. 150'000.– oltre agli accessori, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 1'500.– a favore dell’istante;
ricordata l’ordinanza 16 luglio 2021 con cui il presidente della Camera, a richiesta congiunta delle parti, ha sospeso la trattazione della causa a far tempo dal 16 luglio 2021 fino a domanda della parte più diligente;
preso atto dello scritto 15 settembre 2021 della reclamante, che in seguito al raggiungimento di un accordo extragiudiziale con la controparte chiede lo stralcio della causa, tasse e spese a carico di chi le ha anticipate e compensate le ripetibili;
considerato che l’accordo extragiudiziale ha reso la causa senza oggetto, la quale va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
ritenuto che conformemente a tale accordo e alla volontà delle parti, le spese processuali, nella cui commisurazione si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG), vanno poste a carico della reclamante, compensate le ripetibili;
atteso che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico dell’RE 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 900.– anticipata dalla reclamante le è retrocessa. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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