AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.205
Data decisione, Autorità: 17.09.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Onorario della curatrice stabilito dall’Autorità regionale di protezione. Fattura del Comune. Titolo di rigetto. Tassa di diffida
Incarto n. 14.2020.205
Lugano 17 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promossa con istanza 12 ottobre 2020 dal
CO 1, __________ (rappresentato dall’RA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 dicembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Acquarossa;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 giugno 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 953.25 oltre agli interessi del 2.5% dal 18 giugno 2020 (indicando quale causa del credito la “Mercede curatori e tutori ARP anno 2019”), di fr. 50.– (per “Tassa diffida”) e di fr. 17.15 (per “Interessi sino al 17-06-2020”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 ottobre 2020 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Serravalle, la quale ha poi trasmesso l’incarto per competenza territoriale a quella di Acquarossa. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 2 novembre 2020, completate nello scritto 12 novembre 2020. Con replica del 27 novembre 2020 il Comune ha ribadito la propria domanda.
C. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2020, il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 dicembre 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’annullamento, la reiezione dell’istanza e il rinvio della causa al primo giudice affinché ordini al CO 1 di completare l’istanza di rigetto con le prove da lui indicate, in entrambi i casi protestate spese (dall’anticipo delle quali ha postulato l’esenzione) e ripetibili di fr. 500.–. Nelle sue osservazioni del 14 gennaio 2021, il CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo e della richiesta di esonero da anticipi. Mediante replica spontanea del 20 gennaio 2021 il reclamante ha confermato le proprie conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’11 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 21 dicembre 2020 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 2 gennaio un sabato. Presentato il 21 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie la nuova documentazione prodotta dal reclamante – ossia le diverse ricevute di pagamento a favore di __________, l’estratto del contratto di locazione per un monolocale ad __________, la lettera del 24 marzo 2020 di assunzione quale operaio comunale avventizio presso il Comune di __________ e la comunicazione dei premi di cassa malati __________ per il 2021 – così come la circolare SEL/IAS no. __________ del 13 dicembre 2007 presentata dal Comune di Bellinzona con le proprie osservazioni al reclamo (doc. 3) sono inammissibili e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sono comunque di rilievo per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 6).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto ritenuto che la risoluzione __________ del 19 aprile 2019 emessa dall’Autorità regionale di protezione di Bellinzona (in seguito: “ARP”) – con cui veniva riconosciuta alla curatrice di PINT1 1 un’indennità di fr. 1'745.– posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno – non può costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nei confronti del padre convenuto, dal momento che il Comune istante non ha dimostrato l’impossibilità da parte dei genitori di far fronte personalmente al pagamento, anticipando l’importo. Per contro egli ha considerato che la diffida di pagamento del 17 febbraio 2020, successiva alla fattura del 29 agosto 2019 (relativa alla “mercede curatori e tutori ARP 2019”), che indica i rimedi giuridici di cui l’escusso non si è però avvalso, costituisce una decisione giudiziaria nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Sulla scorta di tale motivazione, il primo giudice ha accolto integralmente l’istanza.
Nel reclamo RE 1 ribadisce che il Comune ha gravemente violato i termini e le condizioni stabiliti nella decisione dell’ARP, dal momento che ha corrisposto direttamente la mercede alla curatrice senza dimostrare l’impossibilità da parte sua di far fronte personalmente al pagamento. Rimprovera al primo giudice di aver “ribaltato” l’onere della prova su di lui allorquando incombeva all’istante dimostrare di aver rispettato quanto deciso nella risoluzione. Gli risulta poi incomprensibile il motivo per cui il Comune abbia proceduto ad anticipare la mercede al posto suo pur sapendo – come allegato nella replica di prima sede – ch’egli era proprietario di beni immobili. Il reclamante ritiene d’altronde senza rilievo il fatto di non aver inoltrato reclamo contro la diffida di pagamento, poiché – a prescindere dal fatto che la mercede era già stata corrisposta dal Comune alla curatrice – una semplice fattura come quella prodotta non costituisce una decisione giudiziaria ai sensi dell’art. 80 LEF. A suo dire, il primo giudice avrebbe pertanto dovuto fondarsi unicamente su quanto stabilito dalla risoluzione dell’ARP del 19 aprile 2019. Si duole infine di una violazione del suo diritto di essere sentito, perché il Comune non gli ha né trasmesso né sottoposto preventivamente la fattura relativa alla retribuzione della curatrice e chiede – considerata la sua precaria situazione finanziaria – l’esenzione dalla tassa di giudizio sulla scorta di un conteggio da lui stesso allestito.
Nelle sue osservazioni al reclamo, il Comune di Bellinzona rileva anzitutto che RE 1 non ha contestato il fatto che con il pagamento anticipato della mercede alla curatrice l’istante è divenuto suo creditore. Tale modo di agire era infatti perfettamente noto all’escusso, giacché anche negli anni precedenti la mercede era sempre stata anticipata dal Comune e poi da lui rimborsata. D’altronde, l’istante fa notare come la controparte non abbia mai sostenuto né tantomeno allegato di avere in passato corrisposto la mercede direttamente alla curatrice del figlio, anche perché a suo dire egli non ne avrebbe comunque avuto l’intenzione, dal momento che si definiva scontento dell’operato di quest’ultima. Osserva inoltre che la decisione di approvazione del rapporto morale non prevede che la curatrice debba interpellare i genitori per ottenere quanto dovutole prima di domandare l’anticipo al Comune. Del resto, se l’istante non avesse agito al posto di RE 1, la beneficiaria dell’indennità sarebbe ancora in attesa di ricevere il compenso per le prestazioni da lei effettuate nel 2018. Non intravede poi i motivi per i quali l’escusso potrebbe validamente opporsi al versamento anticipato da parte del Comune, giacché non subisce alcun pregiudizio da tale modo di agire, peraltro fondato su una decisione dell’ARP passata in giudicato. Ribadisce la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione sia della decisione del 19 aprile 2019 dell’ARP di Bellinzona – munita dell’attestazione di passaggio in giudicato – sia della fattura del 29 agosto 2019 e della diffida del 17 febbraio 2020, la cui ricezione non è mai stata contestata da RE 1, il quale non ha interposto reclamo contro le medesime. Chiede infine la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria formulata dal reclamante.
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
6.1 Nella fattispecie, la risoluzione n. __________ del 19 aprile 2019 (doc. E annesso all’istanza) con cui l’ARP ha stabilito in fr. 1'745.– la remunerazione dovuta alla curatrice di PINT1 1 e l’ha posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, non però a favore del Comune, bensì della curatrice (v. sentenza della CEF 14.2017.128 del 4 dicembre 2017, consid. 6.2). Nelle osservazioni al reclamo l’istante afferma di essere subentrato nei diritti della curatrice anticipandone la remunerazione, ma non menziona alcun atto o norma legale a sostegno della sua allegazione. Non ha prodotto alcuna cessione di credito (che presuppone una dichiarazione scritta giusta l’art. 165 cpv. 1 CO) e l’art. 19 della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA, RL 213.100), citato nella risoluzione dell’ARP, non prevede una surrogazione del Comune nei diritti del curatore, bensì un diritto di recuperare quanto anticipato in particolare dalle persone tenute al sostentamento della persona sotto curatela (cpv. 3 lett. b). Ora agli atti non figura alcuna decisione che obblighi l’escusso a restituire al comune quanto anticipato al curatore. In mancanza di un titolo di rigetto definitivo, l’istanza andava respinta.
6.2 Il Comune sostiene invero che la Camera sarebbe vincolata all’accertamento del Giudice di pace, non contestato dal reclamante, secondo cui l’istante ha anticipato la mercede della curatrice, che “le è quindi stata ceduta”. È vera però solo la prima parte dell’allegazione, mentre a un’ipotetica cessione della mercede il primo giudice non ha minimamente accennato, anche perché lo stesso Comune non ne ha parlato né nell’istanza né nella replica.
6.3 Che la prassi comunale di anticipare la mercede alla curatrice sia stata perfettamente nota al reclamante, il quale avrebbe sempre pagato quanto rifatturato dal Comune, sicché la sua opposizione si configurerebbe come un abuso di diritto (osservazioni al reclamo, pag. 3), è un’allegazione nuova, e come tale irricevibile (sopra consid. 1.2), nonché priva di riscontro documentale. Non si disconosce, invero, che è manifestamente abusiva la doglianza del reclamante secondo cui il Comune ha pagato la mercede alla curatrice senza dimostrare l’impossibilità per i genitori di far fronte al pagamento mentre chiede d’altra parte di essere esentato dal pagamento di anticipi e spese considerata la sua “attuale precaria situazione finanziaria”. Ciò nonostante il comportamento dell’escusso non è suscettibile in sé di giustificare l’accoglimento dell’istanza, ricordato il carattere documentale della procedura di rigetto, per cui è tassativa la presentazione di un titolo di rigetto (sopra consid. 2).
6.4 Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di pace, nemmeno la fattura (“bolletta”) di fr. 953.25 per “mercede curatori e tutori ARP 2019” (doc. C) è assimilabile a una decisione nel senso dell’art. 80 LEF, siccome non è designata come tale nell’atto stesso e non indica i rimedi giuridici a disposizione del destinatario (v. al proposito le sentenze della CEF 14.2019.151 dell’11 dicembre 2019, consid. 6.2, 14.2019.110/111 del 15 ottobre 2019, consid. 6.1/b con rinvii e 14.2016.270 del 23 febbraio 2017, consid. 6.2/a). Non può valere quindi come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
6.5 La diffida del 17 febbraio 2020 (doc. B accluso all’istanza) riveste invece le caratteristiche di una decisione amministrativa ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per la tassa di fr. 50.–, a cominciare dalla sua designazione come “tassa” e tenuto conto dell’indicazione dei rimedi giuridici (v. la già citata sentenza della CEF 14. 2019.151 dell’11 dicembre 2019, consid. 6.3, 14.2019.144 del 25 novembre 2019, consid. 5.2). Doveva quindi essere chiaro a RE 1 che se avesse ritenuto la diffida irregolare avrebbe dovuto impugnarla entro trenta giorni come indicato sulla medesima, ciò che non pretende di aver fatto. Ne segue che la diffida è da considerare passata in giudicato anche se la base legale sulla quale si fonda la tassa di diffida non è menzionata. Per sua stessa natura, invece, la diffida non può fungere da titolo di rigetto per la mercede, gli oneri sociali e le spese perché presuppone l’esisten-za di una precedente decisione esecutiva rimasta ineseguita, in cui queste pretese sono già state accertate, decisione che però manca nel caso di specie (sopra ad 6.1). La diffida non può sostituire una decisione inesistente.
6.6 In riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto parzialmente accolta, limitatamente alla tassa di diffida di fr. 50.–. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva il Comune del diritto di ripresentare un’istanza di rigetto, anche nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), allegando la cessione a suo favore della pretesa della curatrice, oppure di far accertare dall’autorità competente il suo diritto di recuperare quanto anticipato secondo l’art. 19 cpv. 3 LPMA con richiesta accessoria di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF).
In entrambe le sedi la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). La domanda di esenzione da spese formulata dal reclamante non può essere accolta, giacché la sua contestazione della tassa di diffida appariva d’acchito priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC a contrario). Non si giustifica neppure di assegnargli un’indennità d’inconvenienza né in prima né in seconda sede, dal momento ch’egli non ha motivato le proprie richieste (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'020.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 50.–.
Le spese processuali di fr. 100.– anticipate dall’istante sono poste a suo carico per fr. 90.– e a carico del convenuto per i restanti fr. 10.–. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, sono poste a carico del reclamante per fr. 15.– e per i restanti fr. 135.– a carico del CO 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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