AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.80
Data decisione, Autorità: 10.05.2021, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione e rettifica errori aritmetici
Incarto n. 52.2021.80
Lugano 10 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2021 della
RI 1
contro
la decisione dell'8 febbraio 2021 del Municipio del Comune di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato le opere di trattamento e filtraggio per i giochi d'acqua occorrenti nell'ambito del restauro del bagno pubblico alla ditta CO 1;
ritenuto, in fatto
che il 27 novembre 2020 il Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di trattamento e filtraggio per i giochi d'acqua occorrenti nell'ambito del restauro del bagno pubblico (FU __________/2020, pag. __________ segg.);
che l'avviso di gara annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione:
economicità - prezzo 50%
qualità dell'imprenditore 17%
referenze per lavori analoghi 15%
prontezza di intervento 10%
formazione apprendisti 5%
perfezionamento professionale 3%
che entro il termine utile sono giunte al committente tre offerte, tra cui quella della RI 1, di fr. 233'571.15 e quella della CO 1, di fr. 231'127.-;
che, previa esclusione di un'offerta per inidoneità del concorrente e dopo rettifica degli errori aritmetici in quella presentata dalla CO 1, il committente ha deliberato la commessa a quest'ultima ditta, giunta prima in graduatoria con 5.635 punti, per un importo di fr. 225'441.25;
che contro la predetta risoluzione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, la cui offerta di fr. 233'571.15 si è posizionata al secondo rango con 5.39 punti;
che l'insorgente chiede l'annullamento della decisione e la conseguente aggiudicazione in proprio favore; contesta la valutazione delle offerte in relazione al criterio di aggiudicazione relativo alla formazione professionale, ponderato al 3%, e sostiene che il committente avrebbe dovuto comunicarle che avrebbe proceduto alla correzione degli errori aritmetici nell'offerta dell'aggiudicataria;
che all'accoglimento del gravame si oppone il committente, che conferma la correttezza delle proprie valutazioni e dello svolgimento della procedura;
che l'aggiudicataria non si è invece espressa;
che la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso formulata dall'insorgente è stata respinta dal giudice delegato con decisione del 25 marzo 2021;
che la ricorrente non ha replicato;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine;
che la ricorrente contesta innanzitutto la valutazione delle offerte in relazione al criterio di aggiudicazione relativo alla formazione professionale;
che le disposizioni particolari CPN 102 integrate nel capitolato d'appalto rimandavano alla scheda tecnica informativa del 1° gennaio 2020 emanata dal Dipartimento del territorio per quanto attiene alla valutazione del criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale (pag. 9, pos. 224.900);
che questa scheda tecnica informativa prevede di assegnare la nota per il suddetto criterio con il metodo illustrato nella tabella sottostante:
Fascia numero dipendenti
1-3
4-7
8-12
13-20
21-30
31-45
46-65
66-90
90
Totale numero lavoratori in formazione professionale
0
3
2.75
2.5
2.25
2
1.75
1.5
1.25
1
1
4.5
4.25
4
3.75
3.5
3
2.5
2.25
2
2
5.5
5.25
4.75
4.25
4
3.75
3.5
3.25
3
3
6
5.75
5.25
4.75
4.5
4.25
4
3.75
3.5
4
6
6
5.75
5.25
5
4.75
4.5
4.25
4
5
6
6
6
5.75
5.5
5.25
5
4.75
4.5
6
6
6
6
6
6
5.75
5.5
5.25
5
7
6
6
6
6
6
6
6
5.75
5.5
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
che i concorrenti erano tenuti a indicare il numero di collaboratori in perfezionamento professionale alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni; l'insorgente ne ha indicati 10 mentre l'aggiudicataria nessuno;
che dal rapporto di valutazione del committente risulta che quest'ultimo, per assegnare il punteggio alla ricorrente per il predetto criterio, ha considerato 4 dipendenti in formazione professionale su un totale di 65 collaboratori dell'azienda; le ha quindi attribuito la nota 4.5 basandosi sulla tabella sopra riportata;
che la ragione per cui il committente abbia conteggiato unicamente 4 dipendenti in formazione professionale a fronte di una dichiarazione di 10 non è data di sapere, esso non lo spiega nemmeno in questa sede;
che sia come sia, volendo tenere conto di 10 dipendenti in formazione professionale, l'insorgente avrebbe ottenuto la nota 6, ossia 0.18 punti;
che appare invece ineccepibile la valutazione dell'offerta della deliberataria, che considera 0 dipendenti in formazione su 10 impiegati totali e le attribuisce quindi la nota 2.5;
che pur rettificando la graduatoria, la ricorrente resterebbe in seconda posizione con 5.435 punti a fronte dei 5.635 dell'aggiudicataria;
che l'insorgente sostiene infine che il committente avrebbe a torto omesso di comunicare agli altri concorrenti le correzioni operate sull'offerta della deliberataria, contrariamente a quanto annunciato nel capitolato d'appalto, inficiando in modo grave la trasparenza della procedura di delibera;
che secondo l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), il committente rettifica semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale che resta agli atti;
che nel foglio di correzione dell'elenco prezzi, a pag. 1 del capitolato, la stazione appaltante ha specificato che durante l'esame delle offerte il committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti;
che nel caso concreto il committente ha corretto alcuni errori di calcolo nell'offerta dell'aggiudicataria, che è per finire risultata più economica di fr. 5'685.75 rispetto al prezzo indicato e riportato sul verbale di apertura delle offerte; nel merito delle correzioni, che appaiono del tutto legittime, la ricorrente non ha eccepito alcunché;
che la mancata informazione ai concorrenti della rettifica è destinata a rimanere senza conseguenze; l'annullamento della delibera per una disattenzione di tale natura costituirebbe, nell'evenienza concreta, un inammissibile eccesso di formalismo: la stretta applicazione di regole procedurali non sarebbe infatti giustificata da alcun interesse degno di protezione, diverrebbe fine a sé stessa e complicherebbe in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale;
che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico della ricorrente, a cui è restituito l'anticipo versato in eccesso (fr. 700.-).
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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