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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.458
Data decisione, Autorità: 24.06.2021, TRAM
Titolo: Dipendente cantonale. Determinazione della data di entrata in servizio
Incarto n. 52.2020.458
Lugano 24 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2020 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 26 agosto 2020 (n. 4380) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 29 aprile 2019 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle risorse umane, in materia di determinazione della data di entrata in servizio presso l'Amministrazione cantonale;
ritenuto, in fatto
A. Il 1° agosto 2002 RI 1 è entrato in funzione quale bidello a tempo pieno presso l'allora Comune di L__________ grazie a una nomina conferitagli dall'Esecutivo comunale. L'atto di nomina indicava che le prestazioni sarebbero state eseguite presso la scuola elementare (20% circa) e presso la scuola media (80% circa).
B. Dal 1° giugno 2014 RI 1 è stato assunto dal Consiglio di Stato quale custode presso la scuola media di __________, in esito a pubblico concorso.
C. a. Con scritto del 26 novembre 2018 RI 1, preso atto dei dati personali riportati sul suo certificato di assicurazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, ha chiesto all'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni una modifica della data (1° giugno 2014) della sua entrata in servizio presso l'Amministrazione cantonale, siccome avrebbe lavorato già dal 1° agosto 2002 quale custode delle scuole di L__________ con un'attribuzione dell'80% per la scuola media (cantonale) e del 20% per la scuola elementare (comunale).
b. A tale richiesta, il 3 dicembre 2018 la Sezione delle risorse umane ha risposto a RI 1 di non poter considerare gli anni di servizio prestati dal 1° agosto 2002, quando risultava alle dipendenze del Comune di L__________. È seguito uno scambio di corrispondenza al termine del quale il collaboratore ha preteso una decisione formale in merito alla sua domanda.
c. Con decisione del 29 aprile 2019 la Sezione delle risorse umane ha respinto la richiesta di RI 1, ritenuto che dal 1° agosto 2002 al 31 maggio 2014 il medesimo era da considerare dipendente del Comune di L__________ e non dello Stato.
D. Contro la predetta decisione, RI 1 ha interposto ricorso dinanzi al Governo, che il 26 agosto 2020 lo ha respinto confermando la tesi dell'autorità inferiore.
E. RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa chiedendone l'annullamento e il conseguente riconoscimento del periodo dal 1° agosto 2002 al 31 maggio 2014 come anni di servizio svolti presso l'Amministrazione cantonale. Sostiene che, al di là degli aspetti formali, nel periodo in cui ha lavorato presso la scuola media di L________ sarebbe venuto in essere un rapporto di impiego con lo Stato che meriterebbe di rientrare nel computo degli anni di servizio.
F. Al ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e la Sezione delle risorse umane, che ribadisce l'inesistenza di un rapporto di impiego di RI 1 precedente al 2014. L'esperienza maturata presso il Comune di L__________ è stata correttamente tenuta in considerazione ai fini della determinazione dello stipendio iniziale, ma non può andare ad incidere sull'anzianità di servizio. Ciò, benché lo Stato abbia negli anni rimborsato al Comune di L__________ gli oneri legati allo stipendio del custode per il lavoro prestato presso la scuola media, al pari delle spese del personale addetto alle pulizie e degli altri costi legati all'utilizzo della struttura comunale.
G. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie è chiara e i documenti trasmessi dalle parti permettono al Tribunale di evadere il ricorso con cognizione di causa.
Secondo l'art. 21 cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) sono riconosciuti come anni di servizio gli anni in cui il dipendente ha avuto un rapporto d'impiego con lo Stato. Una regola particolare per i docenti è sancita all'art. 21 cpv. 4 LStip e prevede che in caso di assunzione nelle scuole cantonali, sono di regola riconosciuti gli anni di servizio prestati come docente delle scuole comunali ticinesi.
Nel caso in esame, il ricorrente è stato nominato nel 2002 dal Municipio di L__________ come bidello. L'atto di nomina indicava che il medesimo sarebbe stato assicurato presso la Cassa pensioni dell'Associazione dei Comuni svizzeri, a cui era affiliato il Comune di L__________, e stabiliva un onere lavorativo di 40 ore settimanali, di cui circa il 20% presso la scuola elementare e l'80% presso la scuola media.
Dallo scritto del 13 marzo 2014 del Municipio di L__________ al Dipartimento delle finanze e dell'economia (cfr. doc. G e doc. 5), emerge che tra il Comune e lo Stato era in essere un contratto di locazione avente per oggetto i locali del centro scolastico (comunale) occupato dalla scuola media (cantonale) e che in base a detto negozio giuridico il Comune richiedeva ogni anno allo Stato il rimborso delle spese per lo stipendio del custode e del personale addetto alle pulizie, assieme ai costi di riscaldamento, acqua potabile ed energia elettrica.
Dall'insieme di questi elementi risulta in maniera inequivocabile che RI 1 era a tutti gli effetti un dipendente comunale. L'autorità di nomina era infatti il Municipio di L__________: esso ha assunto il dipendente e ha fissato le condizioni di impiego. Il custode era inoltre stipendiato dal Comune e assicurato alla Cassa pensioni a cui quest'ultimo era affiliato. Al contrario, tra lo Stato e RI 1 non vi era alcun rapporto di impiego. Il fatto che lo Stato rimborsasse al Comune l'80% del suo salario, assieme agli altri costi legati all'utilizzo dello stabile comunale, non permette di giungere ad altra conclusione.
Nemmeno torna applicabile l'art. 21 cpv. 4 LStip, che permette al Consiglio di Stato di riconoscere ai docenti assunti gli anni di servizio prestati come insegnanti nelle scuole comunali. La regola, stabilita per il corpo docente, non può infatti essere applicata per analogia al resto del personale impiegato presso le strutture scolastiche.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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