AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.399
Data decisione, Autorità: 08.03.2021, TRAM
Titolo: Definizione del numero di sezioni di scuola dell'infanzia ed elementare ai fini dell'erogazione del contributo annuo cantonale
Incarto n. 52.2020.399
Lugano 8 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 21 luglio 2020 del
RI 1 rappresentato dal suo Municipio,
contro
la decisione del 1° luglio 2020 del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport che ha stabilito le sezioni di scuola dell'infanzia e elementare considerate ai fini dell'erogazione del contributo annuo forfetario per l'anno scolastico 2020/2021;
ritenuto, in fatto
A. Il Comune di RI 1 è da anni confrontato con la penuria di allievi di scuola dell'infanzia ed elementare e mantiene due sezioni di scuola grazie a deroghe al numero minimo di alunni concesse dalle autorità cantonali. Sia per l'anno scolastico 2018/ 2019 sia per il successivo, l'Esecutivo comunale è stato reso attento dall'ispettorato scolastico del VI circondario che tale regime eccezionale non sarebbe stato rinnovato in futuro ed era connesso all'impegno, assunto dal Municipio, di costituire con i Comuni limitrofi un istituto scolastico unico intercomunale. Uno studio di fattibilità sulla costituzione di un istituto scolastico intercomunale commissionato dai Municipi dei Comuni di CO 2, __________ e ORI 1 a __________, già ispettore scolastico e __________, direttore dei tre istituti scolastici, presenta l'andamento prevedibile del numero di allievi dal 2019 al 2025. Per il Comune di RI 1 la previsione è la seguente:
Allievi
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
SI
8
4
7
5
?
?
SE 1a
2
5
0
3
2
2
SE 2a
3
3
5
0
3
2
1° c. HarmoS
13
12
12
8
5*
4*
SE 3a
5
2
3
5
0
3
SE 4a
0
5
2
3
5
0
SE 5a
5
0
5
2
3
5
Tot. 2° ciclo
10
7
10
10
8
8
Totale SE
15
15
15
13
13
15
Lo studio ha quindi individuato due scenari attuabili per la creazione di un istituto scolastico gestito a livello intercomunale, con l'obiettivo, fissato dai Municipi, di mantenere la presenza di allievi in ogni Comune, riducendo al massimo gli spostamenti degli scolari e sfruttando gli spazi scolastici esistenti. Il primo, ritenuto più vantaggioso, prevede di lasciare una sezione mista (scuola dell'infanzia e primo ciclo di scuola elementare) nel Comune di RI 1 e di trasferire gli allievi del secondo ciclo presso le altre sedi (__________, CO 2). La seconda opzione prevede al contrario di trasferire gli alunni di scuola dell'infanzia da RI 1 a CO 2, mantenendo nel Comune di RI 1 una pentaclasse con gli allievi dalla prima alla quinta elementare. Un terzo scenario, che contemplava di mantenere due sezioni di scuola nel Comune di RI 1, è stata scartata in quanto ritenuta inattuabile.
B. a. Con scritto del 1° aprile 2020 il Municipio del Comune di RI 1 ha chiesto all'Ufficio cantonale delle Scuole comunali del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello Sport (DECS) la possibilità, in deroga alle disposizioni sul numero minimo di allievi per classe, di istituire anche per l'anno scolastico 2020/2021 due sezioni di scuola, ossia una sezione di 12 allievi di scuola dell'infanzia e del primo ciclo di scuola elementare (denominata primo ciclo Harmos) e una sezione di 7 allievi comprendente la terza e la quarta elementare.
b. Con lettera del 16 aprile 2020 l'Ispettorato scolastico ______, rilevata la diminuzione di allievi di scuola dell'infanzia (passati da 8 a 4) che comporterebbe una ripartizione sbilanciata in classe tra questi e gli otto di scuola elementare, nonché una pluriclasse di 7 allievi troppo esigua per garantire la necessaria interazione e stimolazione fra scolari, ha comunicato al Municipio di concedere una sola sezione di scuola comunale. Ha quindi lasciato al Municipio la scelta fra una classe di scuola elementare unica di 15 allievi (dalla prima alla quarta, non essendovi scolari di quinta elementare) e una classe Harmos di 12 bambini, esprimendosi a favore della prima soluzione, che avrebbe comportato lo spostamento dei 4 allievi di scuola dell'infanzia nel limitrofo Comune di CO 2.
c. Il Municipio di RI 1 ha manifestato la propria preoccupazione per un'eventuale chiusura del proprio istituto scolastico con scritto del 21 aprile 2020 indirizzato sia all'Ufficio delle Scuole comunali sia all'ispettrice scolastica e si è espresso a sostegno del mantenimento delle due sezioni. A questo scritto, la Sezione delle scuole comunali ha risposto il 4 maggio seguente confermando la bontà delle opzioni proposte dall'Ispettorato, precisando che la chiusura dell'istituto scolastico non era ipotizzata. Il Municipio ha a sua volta replicato in data 12 maggio 2020, chiedendo una deroga per un altro anno.
d. Frattanto, con scritto del 12 marzo 2020 il Municipio di CO 2 ha comunicato a quello di RI 1 di essere disposto ad accogliere i 7 allievi del secondo ciclo di scuola elementare di RI 1 e ha chiesto una conferma di tale necessità entro il 12 maggio 2020 al fine di poter organizzare l'ordinamento scolastico e procedere all'assunzione di un docente supplementare. Con lettera del 12 maggio 2020 il Municipio di CO 2, preso atto dell'intenzione dell'Esecutivo di RI 1 di mantenere due sezioni di scuola, ha informato di aver definito l'ordinamento scolastico senza tener conto del trasferimento degli allievi di RI 1. Si è comunque detto a disposizione per accogliere singoli allievi, che non avrebbero comportato di rivedere l'organizzazione delle sezioni.
C. a. Il 14 maggio 2020 il DECS ha stabilito le sezioni di scuola dell'infanzia ed elementare considerate ai fini dell'erogazione del contributo annuo forfetario. Per quanto attiene al Comune di RI 1, le sezioni oggetto di contributo sono state fissate in 0.5 per la scuola dell'infanzia e 0.5 per la scuola elementare.
b. Con scritto del 25 maggio 2020 la Sezione delle scuole comunali, premesso che la determinazione del DECS era un progetto di decisione e che quella definitiva, suscettibile di ricorso, sarebbe stata emanata a metà giugno, ha preso posizione sull'ultimo scritto del 12 maggio 2020 del Municipio.
D. Con decisione del 1° luglio 2020 il DECS, richiamata la precedente risoluzione del 14 maggio 2020 e precisata la natura provvisoria della stessa, ha fissato il numero di sezioni di scuola dell'infanzia ed elementare considerate ai fini dell'erogazione del contributo annuo forfetario. Per RI 1, le cifre sono rimaste immutate a 0.5 per la scuola dell'infanzia e 0.5 per la scuola elementare.
E. Contro la predetta decisione il Comune di RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al DECS per nuova decisione. Premesso che il Municipio si è impegnato per la costituzione di un istituto scolastico unico con i Comuni limitrofi, ma che il progetto si trova ancora in una fase iniziale, ha contestato la chiusura di una sezione di scuola per l'anno scolastico 2020/2021. Questa sarebbe ingiustificata sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, vista la situazione pandemica si dovrebbe evitare la concentrazione di allievi in un'unica sede. Inoltre, il parere delle famiglie non sarebbe stato tenuto in considerazione, tant'è che queste hanno inoltrato una petizione all'indirizzo del Consiglio di Stato. Vi sarebbero inoltre giusti motivi per concedere una deroga al numero minimo di allievi stabilito dalla legge, per tenere conto del contesto socioculturale, socioeconomico e della morfologia territoriale della regione. Il Comune di RI 1 ha affrontato un'aggregazione comunale e adottato un masterplan di rilancio economico, per cui anche in ambito scolastico andrebbe sostenuto per evitare lo spopolamento della Valle. D'altro canto non sarebbero emerse lacune di tipo pedagogico. La soluzione esporrebbe inoltre il Comune e i genitori a maggiori oneri finanziari e implicherebbe la perdita di posti di lavoro. Esso ha in seguito chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il DECS con osservazioni del 7 agosto 2020. Questo ha innanzitutto precisato che la decisione concerne l'attribuzione del contributo cantonale per una sola delle due sezioni che costituiscono l'istituto scolastico di RI 1 e non comporta la chiusura dello stesso come paventa il Municipio. Sezione, quella riconosciuta ai fini dell'erogazione del contributo, composta da allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare (cosiddetta sezione Harmos). Ha inoltre osservato che l'Esecutivo comunale, tempestivamente informato che sarebbe stata riconosciuta solo una sezione, avrebbe avuto tutto il tempo per organizzare di conseguenza l'anno scolastico 2020/2021. Il DECS ha inoltre contestato che il trasferimento di alcuni allievi presso la scuola di CO 2 possa incidere sulla diffusione del virus Covid-19. Esso ha quindi ammesso l'importanza del coinvolgimento delle famiglie nell'istruzione, ponendo tuttavia l'accento sui compiti dell'autorità, a cui spetta assicurare il mantenimento di una scuola di qualità, promuovendo l'organizzazione delle sezioni sul territorio in modo che gli allievi abbiano la possibilità di seguire un iter scolastico in condizioni simili fra tutte le sedi. Il passaggio di alcuni scolari presso l'istituto di CO 2 consentirebbe il loro inserimento in una realtà scolastica più ampia, offrendo condizioni di insegnamento ottimali con scambi arricchenti tra gli allievi; permetterebbe inoltre di raggiungere una maggiore stabilità e continuità riguardo alla sede, ai docenti e ai compagni, senza temere cambiamenti ogni anno. La struttura scolastica offrirebbe inoltre opportunità logistiche e di sicurezza maggiori rispetto a quelli della sede di RI 1: l'edificio, secondo il parere dell'ispettore dell'Ufficio sanità, necessiterebbe infatti interventi di miglioria. Il mantenimento di una sola sezione sarebbe inoltre conforme allo spirito del legislatore e tenderebbe a dare un futuro a una presenza scolastica duratura in valle ________ tramite la costituzione di un istituto scolastico unico. Lo spostamento dei quattro bambini di scuola dell'infanzia presso la scuola di CO 2 comporterebbe un viaggio di 20 minuti a tratta e sarebbe ragionevole. Dal profilo dei costi, la chiusura di una sezione sgraverebbe il Comune, che potrebbe così finanziare i trasporti degli allievi trasferiti. Esso avrebbe inoltre diritto al contributo per il docente di appoggio a metà tempo per la pluriclasse. Il DECS ha infine richiamato la risoluzione del medesimo giorno del Governo, che ha versato agli atti e di cui si dirà al considerando seguente.
G. a. Il Consiglio di Stato, con risoluzione del 7 agosto 2020, ha evaso la petizione "Istituto Valle __________ - Manteniamo le nostre scuole", consegnata il 24 luglio 2020, con cui 412 cittadini hanno chiesto il mantenimento delle due sezioni scolastiche di RI 1, temendo lunghi viaggi massacranti per i bambini e il loro allontanamento prematuro dalle famiglie, oltre a un aggravio di costi legati al trasporto per il Comune. Inquadrata la fattispecie con considerazioni identiche a quelle esposte dal DECS con le sue osservazioni al ricorso e considerata la necessità di dare stabilità alla presenza scolastica in valle __________, il Governo ha ritenuto inadeguato riconoscere il contributo cantonale a due sezioni che non raggiungono il numero minimo di allievi (13) imposto dalle norme applicabili. Dal profilo pedagogico e didattico, nell'ottica di garantire continuità riguardo alla sede, ai docenti e agli allievi, il Consiglio di Stato si è espresso a favore del trasferimento dei quattro allievi di scuola dell'infanzia presso l'istituto di CO 2, mantenendo una pluriclasse di scuola elementare con 15 bambini a RI 1. Posta questa premessa, l'Esecutivo cantonale ha infine deciso, nel rispetto dell'autonomia comunale, di concedere, per l'anno 2020/2021, l'autorizzazione a mantenere una seconda sezione, non riconoscendo tuttavia il contributo finanziario alla stessa. Ha quindi lasciato al Municipio la libertà di decidere se mantenere due sezioni, beneficiando del contributo per una soltanto, oppure optare per una sola pluriclasse di scuola elementare.
b. Con scritto del 13 agosto 2020 il Municipio ha comunicato al Consiglio di Stato di aver deciso di mantenere le due sezioni scolastiche per l'anno 2020/2021 indipendentemente dall'esito del ricorso.
H. Con decisione del 19 agosto 2020, il Consiglio di Stato ha ritenuto di doversi astenere dall'esame del ricorso del Comune di RI 1, siccome si era già determinato chiaramente in merito all'oggetto del contendere. Esso ha quindi trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per l'evasione del gravame.
I. Preso possesso dell'incarto, il Tribunale ha completato la fase di scambio degli allegati, in cui le parti hanno confermato le proprie posizioni con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. La legittimazione del ricorrente, interessato dal provvedimento impugnato, è data (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso contro la decisione del 1° luglio 2020 tempestivo, malgrado l'errata indicazione del termine di ricorso, che è di 15 giorni, nella decisione impugnata (art. 97 LSc). Il gravame è quindi ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può quindi essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti fornisce al Tribunale sufficienti elementi per pronunciarsi con cognizione di causa.
2.2. Le disposizioni sul numero di allievi per sezione si trovano anzitutto nella LSISE, che prevede che le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi (art. 16 cpv. 1 e 24 cpv. 1 LSISE). Il numero di allievi per classe costituisce una delle variabili che contribuisce all'ottenimento degli obiettivi programmatici che la scuola si prefigge. La realtà geografica e l'evoluzione demografica fan sì che nel Cantone ci si trovi spesso confrontati con la necessità di istituire sedi con più classi riunite in una sola sezione o di rifondere monoclassi costituendo nuove e temporanee pluriclassi. La diversità di impegno nella gestione della sezione pluriclasse, unita a quella di esigenze operative più o meno complesse, ha portato alla necessità di stabilire parametri che tengano conto del tipo di classe, della consistenza della sede e della realtà sociale. Il legislatore ha posto particolare attenzione alle sedi periferiche, offrendo la possibilità di derogare ai limiti numerici stabiliti per le sezioni regolari (art. 16 cpv. 2 e 24 cpv. 2 LSISE), nel rispetto degli sforzi finalizzati al promovimento delle regioni di montagna, dove cioè il mantenere o l'istituire una sede scolastica assume una particolare valenza sociale (cfr. messaggio n. 4321 del 25 ottobre 1994 concernente la LSISE e rapporto n. 7598 del 4 febbraio 2019 della commissione speciale scolastica sull'iniziativa parlamentare del 28 maggio 2018 tendente alla modifica degli art. 16 e 24 LSISE).
2.3. La legge demanda all'esecutivo il compito di stabilire nel regolamento i criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione (art. 16 cpv. 3 e 24 cpv. 3 LSISE). Per quanto attiene alla scuola elementare il regolamento stabilisce effettivi differenziati per le monoclassi e le pluriclassi (art. 24 cpv. 4 LSISE). Il Governo ha stabilito i criteri per la formazione delle sezioni all'art. 14 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 (RSISE; RL 411.110) secondo cui per la scuola dell'infanzia questa avviene secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e frazione di questo numero, ma al minimo 13 allievi (cpv. 1). Il cpv. 2 della norma indica i criteri particolari per la composizione di sezioni monoclassi (minimo 13, massimo 25 allievi) e pluriclassi (massimo 20 allievi). Secondo l'art. 14 cpv. 3 RSISE il Dipartimento può autorizzare o imporre deroghe a questi parametri.
2.4. Pure il disciplinamento della procedura è demandato al RSISE (art. 48b cpv. 2 secondo periodo LSISE) che, all'art. 15 cpv. 1 prescrive che entro la fine di marzo di ogni anno, la direzione di istituto sottopone al Dipartimento, tramite ispettorato e in accordo con il Municipio, l'ordinamento per l'anno scolastico successivo e le previsioni a più lungo termine. Se l'ordinamento non rispetta le disposizioni vigenti in materia di numero di allievi e i criteri per la formazione delle sezioni, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 14 cpv. 3, il Dipartimento segnala al Municipio la necessità di procedere alla sua correzione; nei casi controversi la decisione viene sottoposta dal Dipartimento al Consiglio di Stato per decisione (art. 15 cpv. 2 RSISE).
La modifica legislativa di cui si è detto al consid. 2.1. ha pure interessato la modalità con cui il Cantone riconosce ai Comuni un contributo annuo per ogni sezione di scuola comunale per il finanziamento delle diverse attività di insegnamento (art. 79a cpv. 1 LSc). Questo non avviene più in modo automatico, ma è deciso dal Consiglio di Stato con separata procedura. L'art. 48c LSISE prevede infatti che il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, decide per ogni anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare di ciascun istituto soggette a contributo cantonale sulla base delle disposizioni sul numero di allievi per sezione. Il Consiglio di Stato ha delegato la competenza di decidere sul contributo al Dipartimento con l'art. 16 RSISE, che prevede che il Dipartimento comunica entro metà maggio al Municipio il progetto di decisione sulle sezioni soggette a contributo per l'anno scolastico successivo, invitandolo a presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni (cpv. 1). Entro fine giugno, soggiunge il cpv. 2 della norma, il Dipartimento decide sul numero di sezioni soggette a contributo, considerando per quanto possibile le osservazioni del Municipio. Questa divisione tra definizione del numero di sezioni e finanziamento comporta che possono sussistere sezioni di scuola comprese nell'ordinamento, ma non finanziate. Il messaggio precisa al proposito che se un Comune volesse mantenere delle sezioni rispettando i limiti normativi, ma ritenute eccessive in base a un'applicazione rigorosa della legislazione scolastica, lo potrà fare, senza tuttavia ricevere alcun sostegno finanziario cantonale (messaggio n. 4321 citato, pag. 30).
Occorre innanzitutto premettere che la decisione impugnata concerne unicamente la concessione del contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia ed elementare. Sull'ordinamento dell'istituto scolastico di RI 1, invece, il Consiglio di Stato si è espresso soltanto con la risoluzione del 7 agosto 2020, peraltro nemmeno intimata al Municipio, con cui ha autorizzato il mantenimento di due sezioni, una di 12 allievi (sezione Harmos, con 4 bambini di scuola dell'infanzia e 8 del primo ciclo) e una di 7 allievi del secondo ciclo di scuola elementare. Prima di allora nessuna decisione formale ai sensi degli art. 48b cpv. 3 LSISE e 15 cpv. 2 RSISE era stata emanata su questo aspetto, malgrado la presenza di un caso controverso che avrebbe meritato di essere sottoposto dal DECS al Consiglio di Stato per decisione.
5.1. Posta questa premessa, bisogna ora esaminare la legittimità della decisione di riconoscere il contributo annuo a favore di una sola sezione (0.5 per la scuola dell'infanzia e 0.5 per la scuola elementare). La legge non fissa particolari criteri per la determinazione delle sezioni soggette a contributo, ma rimanda alle disposizioni sul numero di allievi per sezione.
Ora, per l'anno scolastico 2020/2021 gli allievi di RI 1 sono 19 ripartiti tra scuola dell'infanzia (4 allievi), primo ciclo di scuola elementare (8 allievi dalla prima alla seconda classe) e secondo ciclo di scuola elementare (7 allievi dalla terza alla quarta). I numeri sono troppo esigui per permettere la formazione di due sezioni che rispettino il minimo di 13 allievi previsto dalle disposizioni regolanti la materia. Le due sezioni che il Municipio ha deciso di mantenere comprendono una 12 bambini (scuola dell'infanzia e primo ciclo di scuola elementare), l'altra 7 (secondo ciclo di scuola elementare). Se la prima è appena al di sotto della soglia minima, la seconda è alquanto esigua. La considerazione dell'ispettorato scolastico secondo cui un numero così ridotto di allievi non garantisce la necessaria interazione e stimolazione fra scolari appare pertinente. La scelta suggerita dall'Ispettorato scolastico e caldeggiata dal Consiglio di Stato con la risoluzione del 7 agosto 2020, di spostare i quattro bambini di scuola dell'infanzia a CO 2 e istituire una pluriclasse di quindici allievi a RI 1 appare una soluzione ragionevole che permetterebbe da un lato di mantenere una sezione abbastanza corposa nel Comune e dall'altro di limitare al minimo eventuali disagi, trasferendo soltanto quattro bambini in una sede tutto sommato vicina e permettendo una maggior interazione tra compagni. Pure l'alternativa di mantenere la sezione Harmos nel Comune di RI 1 e trasferire i 7 allievi del secondo ciclo di scuola elementare appare pienamente sostenibile. Occorre ancora considerare che la penuria di allievi non è passeggera: le previsioni demografiche dei prossimi anni, riportate nello studio di fattibilità commissionato dai comuni della _____, non lasciano presagire alcun aumento del numero di scolari. A fronte di possibilità attuabili di garantire un servizio scolastico nel Comune di RI 1 mantenendo una sezione numericamente meno svantaggiata e trasferendo alcuni scolari in un Comune vicino, la decisione di concedere il contributo soltanto per una sezione appare sostenibile.
5.2. Il Consiglio di Stato, come detto, ha lasciato la scelta al Municipio tra mantenere due sezioni oppure soltanto una pluriclasse di scuola elementare, ritenuto che il contributo sarebbe stato accordato solo per una sezione. Pure il DECS, con la sua risposta, si è espresso a sostegno del mantenimento di una sola pluriclasse di scuola elementare. Alla luce di queste prese di posizione, occorre considerare che sia il DECS sia il Consiglio di Stato sono disposti a riconoscere il contributo per una sezione di scuola elementare anziché metà per la scuola dell'infanzia (il cui importo è leggermente inferiore, cfr. art. 1 cpv. 1 del decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l'anno 2021; RL 401.250) e metà per la scuola elementare. Soluzione, quest'ultima, che avrebbe semmai avuto senso nel caso in cui fosse stata mantenuta una sola sezione Harmos. Il riconoscimento del contributo per una sezione di scuola elementare si giustifica comunque nella situazione attuata dal Comune di RI 1, visto il numero molto più importante di allievi di scuola elementare rispetto a quelli di scuola dell'infanzia. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto. La decisione impugnata è quindi annullata e gli atti rinviati al DECS affinché riconosca il contributo annuo forfetario per una sezione di scuola elementare a favore dell'insorgente.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare formulata dall'insorgente.
La tassa di giustizia è posta a carico del Comune ricorrente, quasi interamente soccombente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1.1. la decisione del 1° luglio 2020 del DECS, nella misura in cui stabilisce le sezioni di scuola dell'infanzia ed elementare considerate ai fini dell'erogazione del contributo annuo forfetario per l'anno scolastico 2020/2021 per il Comune di RI 1, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al DECS per nuova decisione ai sensi del consid. 5.2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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