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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.312
Data decisione, Autorità: 27.05.2021, TRAM
Titolo: Dipendente cantonale. Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali. Norma transitoria
Incarto n. 52.2020.312
Lugano 27 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2020 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 27 maggio 2020 (n. 2813) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 13 dicembre 2018 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle risorse umane, in materia di riduzione dello stipendio del mese di dicembre 2018 a seguito dell'accumulo di più di 365 giorni di assenza per malattia o infortunio non professionale;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 lavora alle dipendenze dello Stato da diversi anni ed è attiva presso l'Ufficio dell'azione sociale e delle famiglie in qualità di operatrice socio-amministrativa. Dal 2015 è confrontata con problemi di salute che l'hanno costretta ad assentarsi dal posto di lavoro.
B. a. Con scritto del 19 febbraio 2018, l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni della Sezione delle risorse umane ha comunicato a RI 1 che dal 1° gennaio 2018 il diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia era regolato dall'art. 30 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), secondo cui il dipendente percepisce l'intero stipendio per il primo anno d'assenza e il 90% per il secondo anno. L'ha quindi informata che al 31 gennaio 2018 aveva totalizzato 272 giorni d'assenza per infortunio non professionale e che se l'inabilità lavorativa si fosse prolungata oltre il 4 maggio 2018 si sarebbe vista applicare una riduzione di stipendio. La dipendente è rientrata al lavoro per assentarsi nuovamente per malattia il luglio successivo.
b. Frattanto RI 1, per il tramite di un rappresentante sindacale, ha contestato presso la Sezione delle risorse umane le modalità di applicazione della nuova normativa, che prevede il diritto all'intero stipendio in caso di malattia o infortunio non professionali per i primi 365 giorni e al 90% dello stesso per i successivi 365 giorni all'interno di un periodo di osservazione di 900 giorni. L'abrogata disposizione (art. 23 cpv. 6 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255) prevedeva invece che il dipendente riacquistava il diritto di ricevere lo stipendio se, dopo almeno due anni dall'inizio della prima assenza per malattia, riprendeva il lavoro in modo continuato per più di tre mesi. Con il passaggio dal vecchio al nuovo sistema la dipendente si vedrebbe conteggiare i giorni di assenza accumulati a contare dal 2015, discendendone un periodo di osservazione di cinque anni. La medesima ha quindi chiesto che non le siano riportati i giorni di assenza precedenti al 1° gennaio 2018, oppure che le sia concessa la possibilità di riacquisire il diritto a ricevere lo stipendio in caso di abilità lavorativa per almeno tre mesi consecutivi, come nel vecchio sistema.
C. Alla fine del mese di novembre 2018 RI 1 ha ricevuto il conteggio di stipendio, nel quale era riportata una detrazione di fr. 133.10. La medesima ha quindi chiesto delucidazioni in merito alla Sezione delle risorse umane, sollecitando l'emanazione di una decisione formale. Risoluzione che l'autorità ha adottato il 13 dicembre 2018, spiegando che la riduzione di stipendio riportata nel conteggio del mese di novembre era da ricondurre all'accumulo di più di 365 giorni di assenza per malattia o infortunio non professionali, e precisamente sei giorni di malattia nel mese di ottobre 2018. La riduzione di salario sarebbe avvenuta in corretta applicazione delle nuove regole stabilite dalla LStip e dalla relativa norma transitoria che prescrive il riporto dei giorni di malattia o infortunio accumulati dai dipendenti che presentano un biennio di malattia o infortunio non professionale aperto secondo la vLStip (art. 43 cpv. 1 e 2 LStip).
D. Avverso la predetta decisione RI 1 è insorta dinanzi al Consiglio di Stato, che il 27 maggio 2020 ha respinto il ricorso. Il Governo ha in particolare ritenuto la norma transitoria applicabile alla fattispecie rispettosa dei principi della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio.
E. RI 1 è quindi insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione governativa, chiedendone l'annullamento, al pari della decisione dell'autorità inferiore, con conseguente stralcio della riduzione salariale fondata sull'art. 43 cpv. 1 LStip, sia in relazione al conteggio di salario del novembre 2018 sia in relazione a futuri conteggi che dovessero fondarsi sulle stesse motivazioni. Ha inoltre chiesto che il Gran Consiglio sia invitato a porre rimedio all'incostituzionalità dell'art. 43 cpv. 1 LStip. Ripercorsi i problemi di salute di cui ha sofferto dal 2015, la ricorrente ha ribadito che la norma transitoria di cui all'art. 43 cpv. 1 LStip sarebbe contraria al principio della parità di trattamento e del divieto di arbitrio. Lo dimostrerebbe l'applicazione al suo caso concreto, in cui l'autorità ha conteggiato le assenze accumulate dal 2015 al 2017, facendo poi decorrere dal 1° gennaio 2018 un nuovo periodo di osservazione di 900 giorni secondo la nuova legge, con la conseguenza che le assenze le sono conteggiate in un periodo complessivo di 1'900 giorni. Il risultato violerebbe il senso della giustizia e dell'equità, penalizzandola in maniera eccessiva e ingiustificata. La norma transitoria snaturerebbe il senso della vecchia e della nuova normativa. La prima prevedeva infatti un periodo di osservazione di due anni, mentre la seconda di due anni e sei mesi. Nel caso concreto, invece, il periodo di osservazione si estende addirittura a cinque anni. Ciò discriminerebbe i collaboratori nella situazione dell'insorgente verso quelli che non avevano un periodo di malattia o infortunio non professionale aperto all'entrata in vigore della nuova LStip.
F. All'accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e la Sezione delle risorse umane, che ha confermato la correttezza della propria decisione. Ricordato che secondo la vecchia legge il conteggio dei giorni di assenza avveniva sì su un periodo di due anni, ma era interrotto soltanto in caso di ripresa del lavoro della durata di tre mesi consecutivi, l'autorità ha difeso la costituzionalità della norma transitoria, che si fonderebbe su criteri oggettivi e ragionevoli e non violerebbe il principio della parità di trattamento.
G. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti permette al Tribunale di decidere con cognizione di causa.
2.2. Con la nuova LStip, il legislatore ha introdotto un nuovo sistema per il computo dei giorni di assenza per malattia e infortunio non professionali. Questo non avviene più per un biennio a decorrere dall'inizio dell'assenza per malattia, ma su un periodo di osservazione di 900 giorni, che si sposta sull'asse del tempo (cfr. messaggio n. 7181 dell'11 aprile 2016 sulla revisione totale della LStip, pag. 21, ad art. 30). Il dipendente ha ora diritto all'intero stipendio per i primi 365 giorni di durata dell'inabilità lavorativa parziale o totale e il 90% per i successivi 365 giorni all'interno del periodo di osservazione (art. 30 cpv. 1 LStip). Allo scadere dei 730 giorni di durata dell'inabilità lavorativa parziale o totale, oppure a fronte di una decisione dell'Istituto di previdenza di riconoscimento di una rendita intera di invalidità, il pagamento dello stipendio cessa in ogni caso (art. 30 cpv. 3 LStip).
2.3. Il passaggio al nuovo sistema di computo dei giorni di malattia o infortunio è disciplinato dall'art. 43 LStip che, per quanto qui interessa, prevede per i dipendenti che presentano un biennio di malattia o infortunio non professionali aperto secondo la legge previgente, il riporto nel nuovo sistema del numero di giorni di assenza accumulati fino a quel momento e la successiva applicazione dei nuovi disposti (cpv. 1).
3.1. Secondo giurisprudenza, una norma viola il divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) se non poggia su motivi seri e oggettivi o non ha né senso né scopo. È contraria al principio della parità di trattamento, garantito in termini generali dall'art. 8 cpv. 1 Cost., quando stabilisce tra casi simili distinzioni che nessun fatto importante giustifica o sottopone a un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 140 I 201 consid. 6.5.1, DTF 129 I 1 consid. 3, 124 I 297 consid. 3b).
3.2. La norma transitoria in discussione mira a disciplinare la situazione dei dipendenti che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge avevano un biennio di malattia o infortunio non professionali aperto. Ciò significa che gli stessi avevano accumulato giorni di assenza sotto il regime della vLStip per meno di due anni, rispettivamente per un periodo più lungo, ma senza aver ripreso il lavoro per almeno tre mesi consecutivi. Secondo l'art. 43 cpv. 1 LStip, al 1° gennaio 2018 è riportato il conteggio dei giorni di inabilità lavorativa accumulati in precedenza, potenzialmente anche sull'arco di un lungo periodo, siccome l'abrogata normativa permetteva l'interruzione del conteggio dopo i due anni soltanto in caso di ripresa lavorativa della durata di tre mesi. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la situazione di questi dipendenti non è paragonabile a quella dei collaboratori che al 31 dicembre 2017 non avevano accumulato giorni di assenza. Benché entrambe le categorie di dipendenti si assentino dal lavoro per le medesime ragioni nel 2018, i primi hanno già registrato giorni di inabilità lavorativa l'anno precedente. Ciò rende le due situazioni diverse e giustifica un trattamento differente. È quindi senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore ha previsto di tenere conto di queste assenze precedenti, che non possono essere semplicemente ignorate.
3.3. Nella scelta della modalità di regolare a titolo transitorio la situazione di questi collaboratori il legislatore non è neppure incorso nell'arbitrio. Come detto, la disposizione legale poggia sulla necessità oggettiva di tenere conto dei giorni di assenza accumulati dai dipendenti precedentemente alla modifica legislativa. La circostanza per cui l'applicazione della disposizione legale ha comportato per l'insorgente il conteggio di assenze cumulate a decorrere dall'aprile 2015 non è scioccante e non permette di concludere che la norma sia priva di senso e scopo. Che potessero entrare in linea di conto altre soluzioni, preferibili agli occhi dell'insorgente, per trattare i casi di dipendenti che avevano già registrato un numero importante di assenze secondo il vecchio regime, ancora non significa che quella concretamente adottata sia arbitraria. Nemmeno può essere seguita l'insorgente laddove afferma che la disposizione transitoria snaturerebbe il senso della vecchia e della nuova normativa. Infatti, la legge precedente prevedeva un periodo di conteggio di principio biennale, che tuttavia poteva anche prolungarsi oltre, se il dipendente non avesse ripreso il lavoro per tre mesi consecutivi. Di conseguenza, il fatto che nella concreta fattispecie la dipendente si veda conteggiati giorni di assenza risalenti ad aprile 2015 non appare contrario allo spirito della vecchia normativa. Trattandosi di un regime transitorio, non urta infine il senso di giustizia la circostanza per cui all'insorgente sono computate assenze per inabilità lavorativa più vecchie di 900 giorni, con un risultato meno favorevole di quello previsto dall'art. 30 cpv. 1 LStip.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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