AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.527
Data decisione, Autorità: 24.06.2021, TRAM
Titolo: Docente cantonale. Stipendio iniziale, riconoscimento dell'esperienza pregressa
Incarto n. 52.2020.527
Lugano 24 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2020 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 7 ottobre 2020 (n. 5132) del Consiglio di Stato, che ha stabilito le condizioni del suo rapporto di impiego di docente incaricato a orario parziale presso la Scuola media di commercio di __________;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è stato incaricato a orario parziale dal Consiglio di Stato, in esito a pubblico concorso, quale docente di educazione allo sport (16/28 ore settimanali) e di scienze dello sport (1.08/25 ore settimanali) presso la scuola media di commercio di __________ (Scuola professionale per sportivi d'élite; SPSE) per l'anno scolastico 2020/2021. Con decisione del 7 ottobre 2020, comunicata all'interessato dalla Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) il 12 ottobre successivo, il Governo ha fissato il salario di RI 1 attribuendogli la classe di stipendio 9 con 9 aumenti.
B. Contro la predetta decisione, nella misura in cui si determina sulla sua retribuzione, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone la riforma nel senso che gli sia attribuita la classe di stipendio 9 con 16 aumenti, o in via subordinata la classe 9 con 12 aumenti. Sostiene che l'autorità di nomina non abbia tenuto in debita considerazione la sua esperienza pregressa per determinare la sua posizione salariale.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che difende la valutazione operata per fissare lo stipendio dell'insorgente secondo le regole applicabili. In particolare, né le attività professionali svolte come docente di educazione fisica né quelle svolte in ambito extra scolastico sarebbero perfettamente affini alla materia insegnata e meritano pertanto di essere riconosciute solo in modo parziale. Gli anni di esperienza (14.15) sarebbero quindi stati giustamente ponderati con coefficiente 0.5 per determinare gli aumenti (7) da aggiungere alla posizione di partenza (classe 9 con 2 aumenti) riconosciuta ai docenti di scuola professionale con titolo accademico.
D. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto occorra, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti.
esperienza d'insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1;
esperienza in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d'insegnamento non affine alla materia insegnata: coefficiente 0.5.
L'esperienza senza relazione con la disciplina d'insegnamento è ponderata con coefficiente 0. Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto a un numero corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido per i docenti senza esperienza di cui al cpv. 9.
3.1. Il ricorrente vanta le seguenti esperienze lavorative precedenti all'assunzione:
1 anno come docente di educazione fisica presso una scuola secondaria a __________;
3 anni come docente di educazione fisica presso le scuole elementari di __________;
1 anno come docente di educazione fisica presso le scuole elementari di __________;
3.75 anni in cariche diverse (capo della formazione e capo disciplina salti e lanci, responsabile formazione sport di prestazione, direttore e allenatore) presso __________, __________;
5.4 anni quale coordinatore sportivo presso il Centro sportivo __________ di __________.
Il Consiglio di Stato ha applicato agli anni di esperienza dell'insorgente il coefficiente 0.5. Ritiene innanzitutto le attività di insegnamento non affini alla materia assegnata siccome, da un lato, le discipline di educazione allo sport e scienze dello sport si differenziano dall'educazione fisica in quanto tale, mentre dall'altro lato tali attività sono state svolte in scuole di ordine diverso da quella in cui è stato assunto. In relazione alle ulteriori esperienze lavorative, queste non potrebbero che essere ponderate al 50% in applicazione dell'art. 51 cpv. 10 RDSt, in quanto esulanti dall'insegnamento.
3.2. Le conclusioni del Consiglio di Stato sono pienamente sostenibili. L'attività di docente di educazione fisica nelle scuole elementari e secondarie non è infatti paragonabile a quella di insegnante di educazione allo sport e di scienze dello sport presso la SPSE. Come ben rileva il ricorrente, la particolare figura del docente di educazione allo sport è presente solo alla SPSE. Allo stesso tocca seguire gli allievi in relazione alla pratica sportiva, monitorare la situazione scolastica e sportiva o artistica degli allievi durante l'anno scolastico, mantenendo anche i contatti con gli altri docenti e i referenti sportivi. Il medesimo coordina e pianifica la scolarizzazione degli allievi contattando le direzioni di altri istituti scolastici e collaborando con le famiglie e i docenti. Si occupa pure della pianificazione della griglia oraria e dei piani di carriera degli allievi con le loro persone di riferimento e li orienta sul loro post carriera (cfr. mansionario del coordinatore sportivo, prodotto agli atti dal ricorrente sub doc. K). Pure la disciplina scienze dello sport si rivolge in modo specifico agli allievi della SPSE e, come la precedente, è senz'altro diversa da quella insegnata da un docente di educazione fisica, che impartisce lezioni finalizzate all'attività motoria e sportiva. Va quindi esente da critica la decisione di considerare gli anni di esperienza maturati in veste di docente di educazione fisica, per altro in scuole di altri ordini scolastici, in misura parziale e meglio con il coefficiente 0.5. Non viola il diritto nemmeno la valutazione operata in merito alle attività estranee all'insegnamento svolte dall'insorgente per __________ e presso il Centro sportivo _______ di __________. L'art. 51 cpv. 10 RDSt stabilisce infatti in modo inequivocabile che esperienze in settori professionali o aziendali affini sono riconosciute con coefficiente 0.5. Queste esperienze, in particolare il ruolo di coordinatore sportivo presso il Centro sportivo _______ di __________, sono senz'altro utili e affini all'attività oggetto dell'incarico, tuttavia non essendosi svolte nel settore scolastico, non possono che essere considerate nella misura decisa dal Governo. Sebbene l'esercizio di tali professioni possa aver implicato la messa in campo di competenze analoghe, il ruolo di docente per cui l'insorgente è stato incaricato, per quanto singolare, si inserisce comunque nel contesto scolastico dove l'aspetto pedagogico e didattico assume particolare rilievo.
Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizi di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster