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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.171
Data decisione, Autorità:
07.11.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00171
Lugano
7 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire sul ricorso 10 ottobre 2001
presentato da
rappr. dallo studio legale __________
contro la decisione 24 settembre 2001 della
Sezione del Registro fondiario e di commercio,
quale Autorità di vigilanza sul registro di
commercio, Bellinzona
in materia di rifiuto di cancellazione di una
società dal registro di commercio.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
che il
ricorrente si è aggravato contro la decisione del 24 settembre 2001
dell'autorità di vigilanza sul registro di commercio che aveva confermato una
precedente decisione dell'Ufficio del registro di __________ che rifiutava di
procedere alla cancellazione della società __________ in liquidazione;
che la
motivazione del rifiuto risiedeva nel fatto che il liquidatore dell'anonima, il
qui ricorrente __________, era pure presidente della __________, ufficio di
revisione particolarmente qualificato, che aveva eseguito le verifiche di cui
all'art. 745 cpv. 3 CO;
che il
ricorrente lamentava, al proposito, una disparità di trattamento ed un
cambiamento di prassi contrario alla buona fede;
che,
ricevute le osservazioni al ricorso dell'Autorità di vigilanza e dell'Ufficio
dei registri di __________ che concludevano per la reiezione del ricorso, il
ricorrente, con lettera 5 novembre 2001, ha comunicato di ritirare il ricorso
chiedendo che le spese siano accollate all'autorità resistente il cui agire
poco chiaro l'avrebbe costretto a ricorrere, tanto che gli dovrebbe anche
essere attribuita un'indennità per ripetibili;
che il
ritiro del ricorso equivale a desistenza e quindi a soccombenza,
indipendentemente dai motivi, del ricorrente;
che a
quest'ultimo vanno quindi addebitate le spese del giudizio proporzionate, in
mancanza di decisione sul merito, agli atti compiuti;
che,
proprio perché soccombente, non gli si può riconoscere un'indennità per
ripetibili;
Per i quali motivi
decreta
-
Il
ricorso 10 ottobre 2001 di __________ è stralciato dai ruoli.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 50.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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