AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.67
Data decisione, Autorità: 25.05.2021, IICCA
Titolo: Contratto di lavoro - provvigione - interpretazione di clausole contrattuali
Incarto n. 12.2020.67
Lugano 25 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.84 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 18 aprile 2018 da
AO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 41'387.24 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2015 a titolo di provvigioni;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con sentenza 6 maggio 2020 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con appello 28 maggio 2020 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando le spese giudiziarie di prima e seconda sede;
mentre con risposta 16 luglio 2020 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con un contratto denominato “di collaborazione” sottoscritto il 18 maggio 2010 AO 1 è stato assunto dalla AP 1 quale consulente e intermediatore assicurativo del servizio esterno a partire dal 1° agosto seguente. Il contratto prevedeva quale corrispettivo per l’attività esercitata il versamento di “una percentuale su base annua” del 50% “delle commissioni generate dal portafoglio” del consulente per i rami assicurativi generali, vita collettiva e di persone, rispettivamente di una “provvigione unica” del 60% “sulle commissioni delle assicurazioni vita individuali” (doc. C, art. 5 e allegato 1). Al termine della collaborazione attiva il consulente aveva diritto a “un’indennità annuale” del 30% delle commissioni generate dal suo portafoglio clienti per tutti i rami assicurativi per la durata di 5 anni (doc. C, art. 10 e allegato 1).
B. Il 30 aprile 2014 AP 1 ha disdetto il contratto di collaborazione con AO 1 per il 31 luglio successivo (doc. D) e il 3 aprile 2015 gli ha inviato il conteggio finale delle provvigioni per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2014, dal quale risultava un importo complessivo a favore della datrice di lavoro di fr. 6'049.28 (fr. 12'835.27 di provvigioni 2013 + fr. 68'615.45 di provvigioni 2014 ./. fr. 87’500.- di acconti versati nel 2014, doc. G).
C. Con petizione 18 aprile 2018 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. H), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 41'387.24, oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2015. A suo dire, per il periodo di validità del contratto di collaborazione dal 1° gennaio al 31 luglio 2014 egli avrebbe diritto al 50%, rispettivamente al 60% delle commissioni incassate dalla convenuta in tale periodo (pari a un importo di fr. 97'612.- per i rami assicurativi generali e di fr. 16'089.29 per il ramo assicurativo vita individuale, calcolati sulla base dei dati di cui al doc. F), mentre per il periodo successivo alla disdetta (1° agosto – 31 dicembre 2014) le provvigioni ammonterebbero al 30% dei premi incassati in quel periodo per tutti i rami assicurativi (fr. 2'328.51, rispettivamente fr. 22.17), per un importo complessivo di fr. 116'051.97. A tale somma andrebbero aggiunti fr. 12'835.27 (pari al saldo delle provvigioni del 2013) e dedotti gli anticipi ricevuti per il 2014 (di fr. 87’500.-), per un saldo in suo favore di fr. 41'387.24.
D. Con risposta 22 maggio 2018 AP 1 si è integralmente opposta alla pretesa attorea, contestando il calcolo delle provvigioni. A suo dire, esse andrebbero determinate partendo dalla totalità delle commissioni da lei incassate per l’intero 2014, risultanti dal doc. F (fr. 202'985.71 per i rami assicurativi generali, pari a una provvigione del 50% di fr. 101'492.85; rispettivamente fr. 26'889.38 per l’assicurazione vita individuale pari una provvigione del 60% di fr. 16'133.62), e calcolate pro rata temporis per i 7 mesi durante il quale il dipendente ha lavorato alle sue dipendenze. La provvigione 2014 ammonterebbe pertanto a fr. 59'204.17 (fr. 101'492.85 : 12 x 7) per i rami assicurativi generali rispettivamente a fr. 9'411.28 (fr. 16'133.62 : 12 x 7) per il ramo assicurazione vita individuale, per un importo complessivo di fr. 68'615.45. A tale somma andrebbero aggiunti fr. 12'835.27 (pari al saldo delle provvigioni del 2013) e dedotti gli anticipi versati nel 2014 di fr. 87’500.-, per un saldo negativo a carico del lavoratore di fr. 6'049.28. La convenuta ha inoltre contestato di dovere un’indennità del 30% per il periodo successivo all’interruzione del rapporto di lavoro siccome i clienti del portafoglio dell’attore non sarebbero rimasti presso di lei.
E. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 6 maggio 2020 qui impugnata, ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr. 41'387.24, oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2015, in favore di AO 1, ponendo la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 2’970.- a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 5'700.- a titolo di ripetibili.
F. Con appello 28 maggio 2020 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, protestando le spese giudiziarie di entrambe le sedi. Con risposta 16 luglio 2020 l’attore si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.
E considerato
in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 6 maggio 2020 è stata recapitata all’appellante l’8 maggio seguente (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 28 maggio 2020 è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attore nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, premesso che tra le parti era litigiosa la questione riguardante le modalità di calcolo delle provvigioni rivendicate dall’attore per il 2014 in seguito alla conclusione del rapporto di lavoro e ritenuto che agli atti non vi erano prove in merito alla reale e comune volontà delle parti, ha proceduto a un’interpretazione oggettiva delle loro dichiarazioni di volontà contenute nel contratto di collaborazione (doc. C). Sulla base del chiaro tenore delle relative clausole contrattuali e in assenza di altre circostanze che avrebbero permesso di giungere a un diverso risultato, il primo giudice ha concluso che il senso che in buona fede le parti potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle pertinenti clausole contrattuali disciplinanti il diritto alle provvigioni fosse quello secondo cui fino allo scioglimento del contratto il consulente aveva diritto alle provvigioni calcolate secondo l’art. 5 e l’allegato 1 fino a quella data e secondo l’art. 10 e l’allegato 1 per il periodo successivo. Il Pretore aggiunto, accertato che l’attore aveva cessato ogni attività lavorativa per la convenuta a partire dal 31 luglio 2014 e che almeno fino alla fine del 2014 il suo portafoglio clienti era rimasto presso di lei, ha ritenuto adempiute le condizioni per l’ottenimento della provvigione al termine della collaborazione attiva ai sensi dell’art. 10 e dell’allegato 1 del contratto. Il primo giudice ha pertanto concluso che le pretese vantate dall’attore erano conformi alla menzionata interpretazione oggettiva. Considerato che sia l’ammontare delle provvigioni per il 2014 e degli ulteriori importi aggiunti o sottratti fino a raggiungere il saldo di fr. 41'387.24 sia gli interessi moratori non erano stati contestati dalla controparte, egli ha infine accolto la petizione.
Con l’appello la convenuta contesta l’interpretazione delle clausole contrattuali eseguita dal Pretore aggiunto e ribadisce la tesi secondo cui l’attore avrebbe diritto al 50%, rispettivamente al 60% delle commissioni da lei incassate durante l’intero 2014, calcolato tuttavia pro rata temporis per i 7 mesi durante i quali egli ha svolto la propria attività. Il consulente esterno avrebbe diritto a ricevere una provvigione su tutte le commissioni generate dal suo portafoglio clienti durante tutto l’anno, da adeguare tuttavia alla durata effettiva dei servizi da lui forniti, ritenuto che il diritto alla provvigione sarebbe correlato alle prestazioni fornite dal consulente in suo favore e non all’incasso delle commissioni.
In concreto non è contestato che il rapporto contrattuale è da qualificare come un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 seg. CO e che le parti, quale remunerazione del collaboratore, hanno pattuito il versamento di una provvigione. Controversa in appello è l’interpretazione del Pretore aggiunto delle clausole contrattuali riguardanti le modalità di calcolo della provvigione a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro a fine luglio 2014.
Nel diritto svizzero la questione di sapere se le parti hanno concluso un accordo è sottoposta al principio della priorità della volontà soggettiva sulla volontà oggettiva (DTF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Il giudice deve quindi in un primo tempo ricercare la reale e comune volontà delle parti, se del caso sulla base di indizi. Costituiscono indizi in questo senso non solo il tenore delle dichiarazioni di volontà, ma tutte le circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, sia che si tratti di circostanze anteriori alla conclusione del contratto o dei fatti posteriori alla stessa, in particolare il comportamento ulteriore delle parti che stabilisce quale era all'epoca la concezione dei contraenti. L'apprezzamento di questi indizi concreti da parte del giudice, secondo la sua generale esperienza di vita, costituisce un accertamento di fatto (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2, con rinvii).
Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti - per mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti - o se constata che una parte non ha capito la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto, egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. Si tratta di un'interpretazione basata sul principio dell'affidamento, che è una questione di diritto (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3).
Per completezza giova osservare che, contrariamente a quanto pretende l’appellante, in concreto non può in ogni caso essere rimproverata al Pretore aggiunto una violazione del diritto alla prova per non avere tenuto conto dell’audizione del teste e degli interrogatori della parte. Ciò potrebbe semmai costituire un errato apprezzamento delle prove o una violazione del diritto per non avere rispettato i principi di interpretazione, ciò che come visto non è tuttavia il caso.
L’appellante ritiene che anche secondo un’interpretazione oggettiva l’unico senso che le parti potevano in buona fede attribuire alle pertinenti clausole contrattuali fosse quello secondo cui in caso di interruzione del rapporto di collaborazione durante il corso dell’anno, il consulente sarebbe stato pagato in base alle commissioni generate dal suo portafoglio durante tutto l’anno civile nella misura del 50%, rispettivamente del 60% a dipendenza del ramo assicurativo, ma unicamente per il periodo in cui egli aveva effettivamente fornito le sue prestazioni, ritenuto che per il periodo successivo egli non avrebbe più fornito alcuna attività di consulenza e di gestione delle polizze. La datrice di lavoro non avrebbe infatti avuto alcun interesse a riconoscere una remunerazione al consulente senza nessuna controprestazione in cambio. Il fatto di considerare, nel calcolo dell’importo complessivo, le commissioni incassate dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, terrebbe conto dell’interesse del consulente di vedersi comunque remunerata l’attività di acquisizione e di intermediazione fornita anche nel caso in cui la commissione fosse incassata da AP 1 in una parte dell’anno in cui il rapporto di collaborazione era già terminato.
In base al contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti, l’attore è stato assunto dalla convenuta con il compito di svolgere “attività di consulenza e intermediazione nell’ambito assicurativo”. Ai sensi dell’art. 5, “quale corrispettivo per l’attività esercitata” le parti hanno pattuito il versamento di “una percentuale su base annua delle commissioni generate dal portafoglio” del consulente “per i rami assicurativi generali, vita collettiva e di persone” (del 50%, allegato 1), rispettivamente una “provvigione unica sulle commissioni delle assicurazioni vita individuali” (del 60%, allegato 1). Il diritto alla provvigione nasceva con il pagamento del premio e veniva versata al consulente tramite un acconto mensile con conguaglio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il contratto prevedeva inoltre che “al termine della collaborazione attiva” il consulente aveva diritto a un’“indennità annuale di portafoglio” del 30% per 5 anni (art. 10 e allegato 1). Dal tenore del contratto si deduce che il consulente quale remunerazione per l’attività svolta aveva diritto a una provvigione da determinare sulla base delle commissioni generate dal suo portafoglio nell’anno precedente il conguaglio, in funzione di una percentuale differenziata a dipendenza del tipo di collaborazione e/o dell’affare concluso. Nel caso di collaborazione attiva la percentuale ammontava al 50%, rispettivamente al 60%, mentre successivamente la stessa sarebbe stata del 30% per un massimo di 5 anni. Dal tenore del contratto non è oggettivamente possibile dedurre che in caso di interruzione del rapporto di lavoro la provvigione andava calcolata sulle commissioni incassate in un anno ma solo pro rata per i mesi in cui il consulente era stato attivo. Una tale interpretazione è contraria alla natura della provvigione intesa quale remunerazione per l’attività che il lavoratore ha (già) svolto e grazie alla quale è stato validamente concluso l’affare con il terzo, e non quale corrispettivo in funzione del tempo impiegato. Secondo costante dottrina e giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 322b cpv. 1 CO, di natura relativamente imperativa (art. 362 CO), se per determinati affari è convenuta una provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l'affare è stato validamente concluso con il terzo, rispettivamente allorché la rata o la prestazione diventa esigibile per i casi e alle condizioni dell’art. 322b cpv. 2 CO, e se tra l’attività del lavoratore e la conclusione dell’affare vi è un nesso causale (DTF 128 III 174; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., n. 2 seg. ad art. 322b CO). L’interpretazione e la conseguente modalità di calcolo proposta dall’appellante produrrebbe di fatto una illecita riduzione della percentuale pattuita contrattualmente quale provvigione calcolata sulle commissioni generate dal portafoglio dell’attore durante l’anno precedente e già incassate dalla datrice di lavoro al momento dello scioglimento del contratto. L’interpretazione delle clausole contrattuali ritenuta dal Pretore aggiunto non può nemmeno essere rimessa in discussione dal fatto che non terrebbe conto dell’interesse della datrice di lavoro a remunerare il consulente, dopo l’interruzione del contratto di collaborazione, “solo per l’attività effettivamente fornita”. In tal caso, infatti, la provvigione sarebbe da determinare in applicazione dell’art. 10 e dell’allegato 1, che prevede una percentuale inferiore pari al 30% e limitata nel tempo, proprio per tenere conto del fatto che il consulente dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro non fornisce più alcuna attività di consulenza e di gestione delle polizze. Tale disposto tiene d’altra parte conto anche dell’interesse del consulente a vedersi riconosciuta la remunerazione per l’attività di acquisizione e di intermediazione svolta prima dell’interruzione della collaborazione anche se la relativa commissione è incassata dalla datrice di lavoro successivamente. Da ultimo occorre aggiungere che l’interpretazione delle clausole contrattuali proposta dall’attore e confermata dal Pretore aggiunto è rafforzata pure dal fatto che la datrice di lavoro stessa, per i mesi immediatamente successivi allo scioglimento del rapporto di lavoro, ha versato al consulente le provvigioni nella misura del 30% in applicazione dell’art. 10 e allegato 1 (doc. 12).
Ne discende che il senso oggettivo che le parti potevano in buona fede attribuire alle pertinenti clausole contrattuali era che la provvigione sarebbe stata determinata sulla base delle commissioni incassate dalla datrice di lavoro nell’anno civile precedente il conteggio finale, che sarebbe stato allestito alla fine del mese di marzo successivo per tenere conto di eventuali ristorni, ritenuto che la data di interruzione del rapporto di collaborazione avrebbe determinato l’applicazione di una percentuale differente sulle commissioni incassate nel rispettivo periodo.
Ritenuto quanto esposto al considerando precedente, anche le argomentazioni dell’appellante concernenti il calcolo delle provvigioni per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2014, secondo cui nulla sarebbe dovuto all’attore siccome la provvigione per tale periodo sarebbe già stata considerata nel calcolo della provvigione su base annua pro rata temporis ai sensi dell’art. 5 e il pagamento di una provvigione ai sensi dell’art. 10 sarebbe entrato in linea di conto semmai solo per le commissioni incassate dalla convenuta durante l’anno 2015, sono del tutto infondate.
Da ultimo l’appellante ritiene che in ogni caso nessuna provvigione sarebbe dovuta all’attore per il periodo agosto – dicembre 2014 siccome egli non si sarebbe adoperato a mantenere il suo portafoglio clienti presso la datrice di lavoro. A suo dire, la clausola contrattuale riguardante il diritto alla provvigione al termine della collaborazione attiva ai sensi dell’art. 10 non mirava “a garantire all’ex collaboratore una remunerazione di qualche mese durante i quali quest’ultimo avrebbe trasferito l’intero portafoglio”. La tesi dell’appellante non può essere seguita. Come visto precedentemente, il disposto citato mira infatti a riconoscere all’ex collaboratore una provvigione sulle commissioni generate dal suo portafoglio riconducibili all’attività da lui fornita prima dello scioglimento del contratto di collaborazione ma incassate dalla datrice di lavoro successivamente. Il tenore della clausola è chiaro: fintanto che il portafoglio clienti sarebbe rimasto presso la datrice di lavoro, generando delle commissioni in suo favore (grazie al lavoro di acquisizione e fidelizzazione del cliente svolto dal consulente durante il rapporto di lavoro), l’ex collaboratore avrebbe avuto diritto a una provvigione del 30% per un massimo di 5 anni. Dal momento in cui il portafoglio clienti sarebbe stato trasferito, egli non avrebbe più potuto pretendere alcunché. Contrariamente a quanto sembra reputare l’appellante, dalla clausola in questione non è possibile dedurre un obbligo del consulente di lasciare (definitivamente) il portafoglio alla convenuta per gli anni successivi al termine della collaborazione né un impegno a rinunciare a qualsiasi altra attività concorrenziale. Posto che l’appellante non contesta l’accertamento pretorile, secondo cui almeno fino alla fine del 2014 il portafoglio dell’attore era restato alla datrice di lavoro, le condizioni per pretendere la provvigione al termine della collaborazione attiva ai sensi dell’art. 10 e allegato 1 sono adempiute.
In assenza di ulteriori censure in merito all’ammontare delle provvigioni riconosciute all’attore, la decisione impugnata va confermata.
Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese giudiziarie per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 41'387.24 sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Esso vanno nondimeno opportunamente ridotte per tenere conto dei paralleli incarti (12.2020.66, 12.2020.68 e 12.2020.69) dall’analogo contenuto e del relativo dispendio complessivo per la trattazione delle procedure. Le spese processuali ammontano dunque a fr. 2’500.-; le ripetibili possono essere quantificate in fr. 1’300.-.
Il valore di causa supera ampiamente la soglia di fr. 15'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 28 maggio 2020 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 6 maggio 2020 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
Gli oneri processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’300.- per ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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