AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 38.2021.24
Data decisione, Autorità: 30.08.2021, TCA
Titolo: Sospensione 5 gg per consegna tardiva (il 15.1.21) delle ricerche di lavoro di 12/'20. Da 4 a 13.1.21 IL x malattia. Il 14.1 egli avrebbe dovuto immediatamente consegnarle. Difficoltà di accedere alla piattaforma Job-Room era nota, per cui avrebbe dovuto inviare senza indugio messaggio a consulente
Incarto n. 14.2021.44
Lugano 6 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa E20-34 (cancellazione di precetto esecutivo) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 28 ottobre 2020 da
RE 1, (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1, (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'500.– oltre agli interessi del 5% dal 17 giugno 2020 indicando come titolo di credito le “Ripetibili come da decisioni 14.08.2018 del __________ (inc. __________) e 09.01.2019 del __________ (inc. __________)”.
Il 21 luglio 2020 l’escusso ha pagato il debito, compresi gli interessi e le spese di esecuzione.
B. Dopo un infruttuoso scambio di email, volto a ottenere da CO 1 il ritiro dell’esecuzione, ormai estinta, RE 1 ha promosso nei suoi confronti dinnanzi alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso un’“istanza di annullamento dell’esecuzione”, chiedendo di ordinare all’Ufficio di esecuzione di Lugano di cancellare il precetto esecutivo, protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2021, CO 1 si è opposta all’istanza, protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili.
C. Statuendo con sentenza dell’8 marzo 2021, il Giudice di pace ha respinto l’istanza e ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità per ripetibili di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2021, postulandone la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza, la rifusione da parte della convenuta di tasse e spese di prima istanza, nonché la condanna della stessa al pagamento di ripetibili di prima istanza di fr. 430.80 oltre agli interessi del 5% a decorrere dalla data della sentenza, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede. Egli ha inoltre chiesto di sospendere l’esecutività della decisione impugnata. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di annullamento dell’esecuzione (art. 85 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 10 marzo 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 20 marzo, ed è quindi stato prorogato per legge al successivo giorno feriale (art. 142 cpv. 3 CPC), ossia a lunedì 22 marzo. Presentato il 16 marzo 2021 (data risultante dall’inserimento del numero di raccomandata nell’apposito campo di ricerca del sito www.post.ch/it), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha preso atto che secondo la documentazione agli atti l’istante aveva atteso di ricevere il precetto esecutivo per pagare il debito e che il convenuto aveva informato tempestivamente l’ufficio d’esecuzione del pagamento. Facendo “proprie le argomentazioni di diritto espresse dal convenuto nelle osservazioni” (il quale aveva considerato l’istanza irricevibile per mancanza di una base legale e carenza di un’esecuzione pendente), il giudice ha respinto l’istanza.
Nel reclamo, RE 1 ammette che, secondo la dottrina citata dal convenuto, presupposto dell’azione fondata sull’art. 85 LEF è l’esistenza di un’esecuzione pendente, in difetto di che l’azione è improponibile per carenza di un interesse degno di protezione. RE 1 ricorda tuttavia che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, menzionata dagli autori citati dal convenuto, esecuzioni iscritte nel relativo registro, anche se non sono più pendenti, ledono la reputazione del debitore, facendolo apparire insolvibile, sicché il debitore che intrattiene abitualmente relazioni commerciali ha un chiaro interesse affinché tali iscrizioni non figurino nel registro. A detta del reclamante, l’unica possibilità per il debitore di difendersi da un simile pregiudizio è chiedere al tribunale l’annullamento dell’esecuzione, così che l’ufficio non ne dia più notizia ai terzi in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF. Nel caso concreto, il reclamante pretende pertanto di avere un interesse degno di protezione all’annullamento dell’esecuzione, dal momento che l’escutente, pur riconoscendo l’estinzione del debito, ha espressamente vietato all’ufficio d’esecuzione di cancellare il precetto esecutivo, a suo dire col solo scopo di creargli un pregiudizio. Il reclamante ritiene in conclusione che l’azione di annullamento dell’esecuzione sia fondata.
Giusta l’art. 85 LEF, se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione.
4.1 Dal testo della norma si evince logicamente che se l’esecuzione è già sospesa o estinta, l’azione intesa alla sua sospensione o annullamento è priva d’interesse degno di protezione. È in base a un simile ragionamento che il Tribunale federale aveva giudicato che l’azione di accertamento dell’inesistenza o dell’inesigibilità del credito posto in esecuzione e di annullamento o sospensione dell’esecuzione in procedura ordinaria (art. 85a LEF) era inammissibile per carenza d’interesse degno di protezione quando l’esecuzione era ancora sospesa dall’opposizione interposta dall’escusso. Aveva negato un interesse indipendente e proprio di quest’ultimo a far accertare l’inesistenza del credito posto in esecuzione per impedirne la comunicazione a terzi in base all’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF, considerando che bastasse al riguardo l’azione generale di accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione (DTF 125 III 149 segg., in particolare pag. 153 consid. 2/d; 128 III 334 segg.). Per quanto attiene all’azione di annullamento o sospensione dell’esecuzione in procedura sommaria (art. 85 LEF), il Tribunale federale aveva invece ammesso che potesse essere inoltrata anche quando l’opposizione al precetto esecutivo non era stata definitivamente tolta, pur mantenendo l’esigenza di un’esecuzione pendente (DTF 140 III 43 consid. 3.2).
4.2 Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore una modifica dell’art. 85a cpv. 1 LEF, che permette ormai all’escusso di domandare al giudice in ogni tempo l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione “a prescindere da una sua eventuale opposizione”. Con ciò il legislatore ha voluto “correggere la giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale”, che considerava l’azione “esclusivamente come espediente per prevenire l’esecuzione e non come strumento di rettifica del registro” (rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale sull’iniziativa parlamentare Abate “Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati” [09.530], FF 2015, pagg. 2645 e 2651). Ne segue che l’azione dell’art. 85a LEF – ma anche quella dell’art. 85 LEF, siccome persegue gli stessi obiettivi ancorché a mezzo di una procedura sommaria (sopra consid. 1.1) – deve permettere all’escusso d’impedire con effetti immediati la comunicazione di un’esecuzione estinta con il meccanismo dell’art. 8a cpv. 3 n. 1 LEF (cfr. DTF 147 III 46 consid. 3.4.1). Tale interesse sussiste accanto a quello volto a far annullare o sospendere l’esecuzione. Qualora sia dato, l’interesse alla non divulgazione dell’esecuzione legittima l’azione anche quando l’esecuzione è estinta. Su questo punto il reclamo si avvera quindi fondato.
4.3 La causa in esame, invero, non tende però a far accertare l’estinzione del credito posto in esecuzione e della relativa esecuzione in vista di bloccarne la comunicazione ai terzi, bensì a “far ordine all’Ufficio di esecuzioni di Lugano di cancellare la procedura esecutiva”, oltre a condannare il convenuto alla rifusione della fattura del suo patrocinatore di fr. 430.80 (istanza a pag. 4 e reclamo a pag. 4).
4.3.1 Orbene, la gestione del registro delle esecuzioni, e in particolare la comunicazione d’informazioni a terzi secondo l’art. 8a LEF, rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure se egli è adito con un’azione di accertamento dell’inesistenza di un credito posto in esecuzione (sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 del 27 novembre 2014, SZZP/RSPC 2015, 179 segg., consid. 4.2). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione – o meglio detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale valuterà se sono date le condizioni legali per accedere alla domanda, segnatamente se l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in modo indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale (ad esempio di disconoscimento o di accertamento negativo di debito) che l’esecuzione era ingiustificata sin dalla sua introduzione (DTF 125 III 336 consid. 3 con rinvii, 125 III 153 consid. 2/d e 141 III 75 consid. 2.6.1.1; sentenza 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2 e 2). La decisione dell’ufficio può essere impugnata con ricorso (giusta gli art. 17 e 18 LEF) dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art. 13 LEF) e non al giudice civile (sentenza della CEF 14.2016.137 del 25 novembre 2016, RtiD 2017 II 865 n. 36c, consid. 2).
4.3.2 Come formulata, la domanda intesa a “far ordine all’Ufficio di esecuzioni di Lugano di cancellare la procedura esecutiva” è pertanto inammissibile per carenza di competenza materiale del giudice (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC).
4.4 Pur volendo entrare nel merito della causa, interpretando la domanda dell’istante nel senso (ammissibile) dell’accertamento dell’estinzione del credito posto in esecuzione e della relativa esecuzione, l’esito non risulterebbe più favorevole al reclamante.
4.4.1 Anzitutto, l’istanza sarebbe da considerare senza interesse – e dunque inammissibile (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) – dal momento che non è litigiosa l’estinzione dell’esecuzione. La procedente l’ha riconosciuta e l’ha comunicata all’ufficio d’esecuzione (v. doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza), il quale l’avrà indicata nel suo registro (con la menzione del pagamento presso il creditore), ciò che l’istante non mette in dubbio (ed è noto a questa Camera).
4.4.2 Ad ogni modo, l’accertamento giudiziario dell’estinzione dell’esecuzione non permetterebbe a RE 1 di ottenere ch’essa da subito non venga più comunicata ai terzi. Ciò presuppone infatti che l’esecuzione sia stata ingiustificata sin dalla sua introduzione (sopra consid. 4.3.1), ovvero verta su un credito inesistente o estinto (anche per pagamento) già al momento del suo avvio. Un pagamento effettuato in corso di procedura conferma invece che l’esecuzione non era indebita, fatta salva una successiva azione di ripetizione dell’indebito esercitata con successo, che nella misura in cui accerta l’inesistenza o l’inesigibilità del credito posto in esecuzione legittima una limitazione dell’informazione in virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF (già citata sentenza della CEF 14.2016.137, consid. 3).
4.4.3 Le esecuzioni estinte per pagamento, come quella in rassegna, continuano pertanto a essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal pagamento (art. 8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal procedente (v. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477 consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è ciò per precisa volontà del legislatore (FF 1991 III 23; DTF 128 III 336; sentenza del Tribunale federale del 21 luglio 1999 pubblicata in BlSchK 2000, pag. 89, citata nella Circolare n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare n. 32/2005 sull’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione [art. 8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento [estratto dal registro delle esecuzioni 2016] ad n. 7). Il Parlamento ha recentemente confermato tale orientamento, nella misura in cui il Consiglio degli Stati, il 31 maggio 2021, ha respinto la mozione Buffat n. 19.3243 volta all’annullamento automatico delle esecuzioni pagate, seguendo il parere del Consiglio federale del 15 maggio 2019, il quale si era opposto alla modifica proposta, evidenziando il rischio di una riduzione della pertinenza degli estratti del registro delle esecuzioni, che ora rivelano se il debitore ha adempiuto i suoi obblighi soltanto sotto la pressione di un’esecuzione, e di un’eliminazione dell’incentivo a pagare i debiti prima dell’avvio di un’esecuzione (www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193243).
4.4.4 Pur non disconoscendo che il mantenimento dell’iscrizione dell’esecuzione nell’apposito registro ancora per cinque anni dopo la comunicazione del suo pagamento all’ufficio d’esecuzione sia suscettibile di arrecare al reclamante un danno alla sua reputazione, è giocoforza constatare che tale conseguenza è stata accettata, anzi voluta dal legislatore. Non può quindi essere aggirata con un’azione di accertamento dell’estinzione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF. La decisione impugnata va così confermata – anche se tecnicamente l’istanza andava dichiarata irricevibile e non respinta, ciò che nella fattispecie non ha conseguenze pratiche di rilievo – e il reclamo respinto.
L’emanazione della presente decisione rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'589.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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