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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.169
Data decisione, Autorità: 04.12.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00169
Lugano 4 dicembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori -inc. SF.2001.173 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4- promossa con istanza 13 luglio 2001 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________ e
avente per oggetto l'appartamento da loro occupato nell'edificio di cui alla part. __________ di __________;
domanda cui si è opposta la sola convenuta 1, mentre il convenuto 2 è rimasto assente dal contraddittorio;
sfratto decretato dal pretore con decisione 25 settembre 2001 e impugnato da __________ con il presente tempestivo appello;
lette le osservazioni dell'istante presentate il 30 ottobre 2001;
preso atto dei documenti della causa e degli incarti LA.2001.58 e LA.2001.77 della medesima Pretura;
considerato
in fatto e in diritto:
Nell'immobile di cui trattasi abitano, in un appartamento, l'istante e madre di __________, nel secondo appartamento, il figlio con la propria famiglia, ossia la moglie __________ e due figli. Nell'ambito di una prima procedura di sfratto, avviata con istanza 6 ottobre 2000 da __________, le parti -all'udienza di contraddittorio 7 dicembre 2000- sono addivenute a una transazione in base alla quale hanno formalmente concluso un contratto di locazione a tempo determinato, ossia con scadenza definitiva il 30 giugno 2001; di conseguenza la lite è stata stralciata dai ruoli. Ora, trascorsa la data di scadenza del contratto e non essendo stato riconsegnato l'appartamento occupato dai convenuti, __________ ritiene dati i presupposti per ottenere lo sfratto. Tesi accolta dal Pretore che ha considerato terminata la locazione pattuita il 7 dicembre 2000.
Con il presente appello __________ ha impugnato la decisione di sfratto per tutta una serie di motivi, già esposti sia in prima sede, sia con riferimento a una sua istanza di provvedimenti cautelari nei confronti della suocera e tendente a ottenere la continuazione della locazione per sé e per i figli fino a definizione della vertenza concernente la nullità della disdetta 19 giugno 2000 e dell'accordo 7 dicembre 2000 (inc. LA. 2001. 58 della stessa Pretura), sia dinanzi all'autorità di conciliazione in materia di locazione. Tra le altre eccezioni l'appellante ha sostenuto la nullità dell'atto di divisione in base al quale l'istante è divenuta proprietaria dell'appartamento familiare dei convenuti, senza che sia stato nemmeno chiesto il consenso della moglie, __________ (cfr. doc. C; Istanza di conciliazione 12 giugno 2001, punto 3; appello, ad 3). Si tratta del contratto 13 giugno 2000 dal quale risulta che il bene immobile, appartenuto un tempo a __________ e passato per successione in proprietà della comunione ereditaria composta della vedova __________ e dei figli __________ e __________, è stato attribuito esclusivamente alla sola istante, nell'ambito di una divisione parziale, ovvero concernente unicamente il bene immobile dove si trovano gli appartamenti occupati da entrambe le parti (doc. A).
L'art. 169 CC vieta al coniuge, senza l'esplicito consenso dell'altro, di disdire un contratto di locazione, di alienare la casa o l'appartamento familiare o di limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare. Si tratta di una disposizione a tutela del matrimonio che costituisce diritto cogente (Hausheer/ Reusser/ Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, vol. 1, art. 169 CC e 271a CO, N. 8 e 10; Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 124). Nel caso in cui il coniuge abbia agito in contrasto con la norma citata, ossia senza il consenso dell'altro, il relativo negozio giuridico è nullo ai sensi dell'art. 20 CO. Si tratta cioè di nullità assoluta che dev'essere rilevata d'ufficio, non dovendo essere oggetto d'impugnazione (DTF 118 II 491; Hausheer/ Reusser/ Geiser, op. cit., ibidem, N. 59). Ancorché il coniuge di un erede avente diritto all'abitazione familiare non abbia in sé nessuna legittimazione per partecipare alla divisione dell'eredità, nel concetto di altri negozi giuridici di cui alla norma in esame può rientrare un atto di divisione ereditaria. La dottrina precisa tuttavia che ne sono dati i presupposti, solo se l'atto di divisione ha per oggetto l'abitazione familiare di un erede e quando, per quel tramite, egli prenda l'iniziativa della divisione, oppure quando voglia cedere ad altro coerede la sua partecipazione alla successione e intenda così rinunciare al suo diritto su quell'abitazione: stando così le cose, è necessario l'esplicito consenso del coniuge ai sensi dell'art. 169 CC (Hausheer/ Reusser/ Geiser, op. cit., ibidem, N. 31; Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, op. cit., pag. 127). Consenso richiesto, a maggior ragione, nel caso in cui -nell'ambito della divisione- l'erede si opponga ad assumere per sé l'alloggio familiare, ancorché lo stesso bene gli spetti (Hausheer/ Reusser/ Geiser, in Comm. di Berna, 1999, art. 169 CC, N. 31).
Nel caso concreto, è pacifico che la divisione parziale effettuata il 13 giugno 2000 concerne direttamente il rapporto relativo all'occupazione dell'appartamento da parte della famiglia di __________. E ciò già per il fatto in sé che, mutando la proprietà sul bene immobile, il marito e coerede si è consapevolmente privato di ogni possibilità di disposizione sul medesimo che deteneva -come membro della comunione ereditaria fu __________ - in virtù dell'art. 602 cpv. 2 CC. D'altra parte, così facendo, egli ha ceduto alla propria madre ogni diritto relativo all'occupazione dell'appartamento familiare, ossia le ha dato carta bianca, ben conoscendo la situazione (di cui danno atto entrambe le parti) di estrema tensione e addirittura di lite aperta regnante da tempo fra lei e la nuora __________. Prova ne è che dopo soli sei giorni dalla sottoscrizione dell'atto di divisione (doc. A), la coerede cui il bene immobile era stato attribuito procedeva a disdire la locazione nei confronti del figlio e della nuora (doc. E). In altre parole, __________, sottoscrivendo l'atto di divisione, ha inteso cedere la sua partecipazione alla successione proprio relativamente a quel bene immobile, dando un contributo decisivo alla precarietà della sua occupazione. Ciò che non colpisce tanto la sua persona, tant'è che egli nemmeno ha partecipato alla causa di sfratto, ma -di fatto- la moglie __________ (e con lei i loro figli), dal momento che i rapporti fra i coniugi erano anch'essi profondamente turbati (e anche questa circostanza non è messa in discussione). Né può essere ipotizzato che il marito si sia semplicemente disinteressato dell'atto di divisione, anzitutto poiché l'istante ammette esplicitamente che gli eredi hanno agito di concerto (cfr. verbale 2 agosto 2001, osservazioni, pag. 3, ad b) e perché __________ ha poi dimostrato -nell'ambito della stessa operazione- di voler ulteriormente rinunciare ai diritti della sua famiglia all'abitazione familiare, disertando la causa di sfratto.
Ne consegue -come già ricordato- la nullità dell'atto di divisione. Ciò che comporta sia la nullità del contratto di locazione 7 dicembre 2000 che non sarebbe potuto essere sottoscritto dalla sola __________ nella veste di locatrice, in quanto carente del diritto di disporre e di amministrare il bene (Tuor/ Picenoni, in Comm. di Berna, 1966, art. 602 CC, N. 28 segg.), sia -nell'ottica processuale- la nullità dell'istanza di sfratto 13 luglio 2001 per carenza di legittimazione attiva, ossia perché un singolo coerede non può agire a nome della comunione ereditaria (e tanto meno in sua vece) a meno che ricorra un caso d'eccezione (Tuor/ Picenoni, op. cit., ibidem, N. 32; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 41, m. 4).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA,
pronuncia:
I. L'appello 8 ottobre 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 settembre 2001 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 4, è così riformata:
L'istanza di sfratto 13 luglio 2001 di __________ è nulla.
100.-, già anticipate dall'istante nella misura di fr. 500.-,
restano a suo carico. Essa rifonderà a __________ fr.
800.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese e la tassa di giustizia dell'appello, per complessivi fr. 400.-, anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________. Essa verserà alla controparte anche l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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