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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.2
Data decisione, Autorità: 06.09.2021, CEF
Titolo: Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria
Incarto n. 15.2021.2
Lugano 6 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella procedura avviata con istanza 4 gennaio 2021 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
PI 1, __________
nell’eredità giacente fu PI 2 († 2000), composta oltre all’escusso PI 1 di:
PI 3, __________ PI 4, __________ PI 5, __________
nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da:
PI 13, __________ PI 6, __________ PI 7, __________ (rappresentati dall’RA 1, __________) PI 8, __________ PI 9, __________ PI 10, __________ (rappresentato dal proprio Municipio, __________) PI 11, __________ PI 12, __________ PI 14, __________
ritenuto
in fatto: A. Nelle 31 esecuzioni promosse nei confronti di PI 4 per oltre fr. 246'000.– complessivi, il 22 dicembre 2018, l’11 giugno 2019, il 12 novembre 2019, il 12 febbraio 2020 e il 14 settembre 2020, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del padre fu PI 2(†2000). Nei verbali di pignoramento l’ufficio ha indicato che la comunione ereditaria è composta di PI 3, PI 1 e PI 4, e che la quota di partecipazione dell’escusso è di 1⁄8. L’Ufficio ha elencato quali beni appartenenti alla comunione i fondi n. __________, __________, __________, , __________ e __________ siti sul territorio del Comune di C, attribuendo alla quota di partecipazione dell’escusso il valore di stima di fr. 147'161.65.
B. Avendo vari creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 22 settembre 2020 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza dei creditori, ad eccezione del PI 10, e degli eredi, ad eccezione del debitore.
C. A seguito della trasmissione da parte di PI 3 della decisione del 13 maggio 2020 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna (incarto OR.2020.3), il 19 agosto 2020 l’UE è venuto a conoscenza che PI 5, figlio del defunto PI 2, che aveva rinunciato al suo diritto ereditario nella successione del padre, è poi subentrato nella comunione ereditaria quale erede legittimo della sorella nel frattempo deceduta __________, assieme al fratello PI 1 e all’altra sorella PI 4.
D. Il 29 settembre 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie pignorate, inserendo tra gli eredi anche PI 5 e stabilendo le seguenti partecipazioni alla comunione ereditaria:
– PI 3, 75%,
– PI 1, 11.1%,
– PI 4 11.1%,
– PI 5, 2.8%.
E. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
F. Il 17 dicembre 2020 l’UE ha comunicato a tutti i creditori che il valore venale della quota spettante al debitore nella comunione ereditaria ammonta a fr. 202'378.53 e che il debito ipotecario effettivo assomma a complessivi fr. 657'000.–.
G. Il 4 gennaio 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.1 Nello scritto del 17 dicembre 2020 l’UE ha comunicato a tutti i creditori che il valore dell’interessenza del debitore ammonta a fr. 202'378.53 e il debito ipotecario effettivo a fr. 657'000.– complessivi. Tali accertamenti non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate, men che meno dall’escusso. In queste cir-costanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento (di oltre fr. 246'000.– al 22 settembre 2020), ma anche di quello (di più di fr. 176'000.–) del maggiore creditore (PI 12), sono decisamente superiori al valore di stima della quota dell’escusso.
2.2 L’alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria potrebbe invero essere più vantaggiosa per i creditori la cui pretesa è esigua e che hanno quindi un minore interesse ad acquisire la quota all’asta. Secondo le stime appena ricordate, essi potrebbero ricevere infatti un dividendo dell’ordine del 50% in caso di liquidazione della comunione ereditaria, mentre non percepirebbero nulla se il maggior creditore dovesse farsi aggiudicare la quota dell’escusso per un prezzo vicino all’importo del suo credito. Nessun creditore ha però proposto di procedere allo scioglimento della successione e soprattutto nessuno si è dichiarato pronto ad anticipare le relative spese, sicché il rischio è concreto che in mancanza di anticipo la quota dell’escusso debba, comunque sia, essere venduta ai pubblici incanti giusta l’art. 10 cpv. 4 ODiC.
2.3 L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione a mezzo di asta pubblica.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 4⁄36 spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria del padre PI 2.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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