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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2021.47
Data decisione, Autorità:
01.09.2021, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso
Incarto n.
15.2021.47
Lugano
1 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 5 maggio 2021 di
,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 18 marzo
2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
(patrocinata dall’ PR 1, )
preso
atto che con scritto 31 agosto 2021 RI 1 ha ritirato il ricorso;
considerato
come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di
conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c LPR);
ricordato
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]);
pronuncia: 1. Il
ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– PR 1, ,
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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