AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.83
Data decisione, Autorità: 02.07.2021, ICCA
Titolo: Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figli
Incarto n. 11.2020.83
Lugano, 19 agosto 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2018.3898 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 agosto 2018 dall'
AO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 30 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 12 giugno 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967) e AP 1 (1970) si sono sposati a __________ il 14 maggio 1999. Dal matrimonio sono nati N__________ (17 marzo 2000), G__________ (20 febbraio 2002) e T__________ (28 gennaio 2013). Avvocato e notaio, il marito è socio dello studio legale __________ e siede in vari consigli di amministrazione. La moglie possiede anch'essa un brevetto di avvocato e lavora al 75% quale docente per la __________, attività che già esercitava durante la vita in comune con un grado d'occupazione variante dal 30 al 50%. Fino al 2018 essa ha esercitato inoltre come avvocato al 20% nello studio legale __________. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2017, quando la moglie ha lasciato l'alloggio coniugale di __________ (particella n. 134 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi con i figli in una villa appena edificata a __________ (particella n. 729 RFD, intestata anch'essa ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno). Il marito si è trasferito, da parte sua, in un appartamento a __________ (proprietà per piani n. 26 239 della particella n. 271 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno).
B. Il 14 agosto 2018 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e senza contraddittorio – l'autorizzazione a vivere separato, l'attribuzione provvisoria alla moglie dell'alloggio coniugale a , l'affidamento a sé dei figli G e T__________ (riservati i diritti di visita materni), la pronuncia della separazione dei beni e l'assegnazione in uso di un appartamento di vacanza a , comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo (un quarto ciascuno). Alla moglie egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili. In via subordinata l'istante ha chiesto l'affidamento congiunto di G e T__________ ai genitori, proponendo un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per il primo e di fr. 1000.– mensili per il secondo, assegni familiari non compresi. Con decreto cautelare del 16 agosto 2018 il Pretore ha respinto l'istanza di provvedimenti cautelari inaudita parte e ha citato i coniugi al dibattimento del 10 settembre 2018, poi rinviato all'8 ottobre successivo.
C. AP 1 ha trasmesso al Pretore il 5 ottobre 2018 un memoriale spontaneo di risposta nel quale ha dichiarato di aderire alla vita separata e di accettare l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale, ma ha rivendicato l'affidamento dei figli, postulando un contributo alimentare di fr. 1899.90 mensili per N__________ (maggiorenne), di fr. 1790.– mensili per G__________ e di fr. 1344.45 mensili per T__________ (assegni familiari non compresi), come pure un contributo di mantenimento in suo favore di fr. 11 861.90 mensili dal gennaio all'agosto del 2018, di fr. 10 545.30 mensili dal settembre del 2018 all'agosto del 2019 e di fr. 11 861.90 mensili dal settembre del 2019 in poi. Essa ha concluso inoltre perché l'appartamento di __________ sia a disposizione del marito tutti i mesi pari dell'anno e a disposizione sua tutti i mesi dispari.
D. Al dibattimento dell'8 ottobre 2018 i coniugi si sono confermati nelle rispettive domande: in quelle dell'istanza il marito, in quelle della risposta spontanea la moglie. Il Pretore ha ordinato il 2 no-vembre 2018 – tra l'altro – l'audizione di G__________ e T__________ a cura della pedagogista __________ R__________, la quale ha allestito due rapporti, il 27 dicembre 2018 e il 31 maggio 2019. Il dibattimento è continuato l'8 gennaio 2019, allorché le parti hanno ribadito le loro richieste e notificato prove. Nel corso dell'istruttoria il Pretore ha emanato vari decreti cautelari, in particolare riguardo a provvedimenti conservativi come il blocco di due conti di risparmio intestati al marito. Questi ha lasciato nel luglio del 2019 l'appartamento di __________ per andare a vivere con la sua nuova compagna a __________. L'assunzione delle prove si è chiusa il 15 luglio 2019 e alla discussione finale i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
E. Nel suo memoriale conclusivo del 29 agosto 2019 AO 1 non ha formulato chiare richieste di giudizio. Dalla motivazione addotta si evince nondimeno che egli sembrava disposto a erogare un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili complessivi per moglie e figli, sollecitando la custodia congiunta dei ragazzi, non senza rivendicare dalla moglie la rifusione di fr. 20 436.10 per “spese legali effettivamente pagate” e di fr. 21 600.– per il tempo “sottratto alla sua attività lavorativa”. Nel proprio allegato conclusivo di quello stesso 29 agosto 2019 AP 1 ha chiesto una volta ancora di essere autorizzata a vivere separata, di affidarle G__________ e T__________ per la cura e l'educazione (riservato il diritto di visita paterno), di attribuirle in uso l'abitazione coniugale di , di condannare il marito a versare un contributo alimentare dal gennaio 2018 di fr. 1899.80 mensili per N, di fr. 1790.– mensili per G__________, di fr. 1345.45 mensili per T__________, portati a fr. 1645.35 mensili dal febbraio del 2020 in poi (assegni familiari compresi), e di fr. 10 163.92 mensili per sé, ridotti a fr. 10 025.88 mensili dal 1° settembre 2018. Infine essa ha concluso una volta ancora perché l'appartamento di __________ sia a disposizione del marito tutti i mesi pari dell'anno e a sua disposizione tutti i mesi dispari.
F. AP 1 ha introdotto poi un memoriale spontaneo del 12 settembre 2019 in cui ha contestato una volta ancora le conclusioni del marito e ha esibito ulteriore documentazione. AO 1 ha reagito spontaneamente il 25 settembre 2019, contestando le allegazioni della moglie e opponendosi alla ricevibilità di quei documenti. Constatato che il 20 febbraio 2020 anche G__________ era divenuto maggiorenne, il Pretore ha impartito al medesimo il 14 maggio 2020 un breve termine per comunicare se approvasse le richieste di contributo alimentare avanzate dalla madre in sua vece dopo i 18 anni, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come approvazione. G__________ è rimasto silente.
G. Statuendo con sentenza del 12 giugno 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'uso dell'abita-
zione coniugale alla moglie, ha affidato T__________ a quest'ultima per la cura e l'educazione, ha regolato il diritto di visita paterno in caso di disaccordo e ha condannato AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari:
– per G__________:
fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2018 in poi,
assegni familiari non compresi;
– per T__________:
fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2018,
fr. 1325.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019,
fr. 1100.– mensili dal 1° giugno al 30 giugno 2019 e
fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2019 in poi,
assegni familiari non compresi;
– per la moglie:
fr. 2810.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e
fr. 2706.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi.
Il Pretore ha respinto inoltre la richiesta di AO 1 intesa a ottenere l'assegnazione in uso dell'appartamento a __________, così come ha respinto la richiesta di lui tendente a far pronunciare la separazione dei beni. Infine il Pretore ha confermato il blocco di un conto bancario “risparmio soci” intestato al marito e il blocco fino a concorrenza di fr. 20 000.– di un conto “privato soci” intestato al medesimo. Le spese processuali di fr. 10 000.– complessivi sono state poste solidalmente a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 giugno 2020 nel quale chiede di riformare la decisione impugnata aumentando il contributo alimentare per G__________ a fr. 1740.– mensili dal 1° gennaio 2018 (assegni familiari non compresi), quello per T__________ a fr. 1705.– mensili dal 1° gennaio 2018 e a fr. 1531.– mensili dal 1° gennaio 2019 (assegni familiari non compresi), come pure quello per lei a fr. 7877.10 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, a fr. 8253.15 mensili dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, a fr. 7044.05 mensili dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020 e a fr. 7446.60 mensili dal 1° luglio 2020 in poi. Invitato a esprimersi, nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla legale della convenuta il 17 giugno 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 27 giugno 2020, salvo protrarsi a lunedì 29 giugno 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC), festivo (Santi Pietro e Paolo: art. 1 n. 9 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 843.200), onde l'ulteriore protrazione fino a martedì 30 giugno 2020. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Al memoriale AP 1 acclude, oltre alla citata dichiarazione di G__________, una serie di documenti nuovi (doc. B a I di appello). Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimi-tato, dato che litigiosi sono anche i contributi alimentari per T__________ (art. 296 CPC), tuttora minorenne, i nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). Nella misura in cui appaiano utili per la decisione, simili documenti saranno quindi considerati ai fini del giudizio.
Controversi rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per moglie e figli. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato che la convenuta chiedeva di fissare i contributi di mantenimento in base al metodo di calcolo fondato sull'ammontare del fabbisogno effettivo, ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio tenendo conto della situazione finanziaria particolarmente favorevole in cui versa la famiglia. Ciò posto, egli ha determinato le entrate complessive di AO 1 in fr. 23 598.– mensili da attività lucrativa (media degli ultimi tre anni, dal 2017 al 2019), più fr. 720.– mensili fino al 30 aprile 2019 dalla locazione dell'ex abitazione coniugale a __________. Riguardo al fabbisogno effettivo di lui, il primo giudice l'ha appurato in fr. 10 050.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo in caso di convivenza fr. 850.–, pigione fr. 3250.–, premio della cassa malati fr. 450.50, assicurazione economia domestica fr. 40.–, interessi ipotecari e ammortamento dell'appartamento a __________ fr. 155.20 (quota di un quarto), spese condominiali di __________ fr. 84.60 (quota di un quarto), fondo rinnovamento di __________ fr. 31.25 (quota di un quarto), assicurazione economia domestica di __________ fr. 5.85 (quota di un quarto), imposta di circolazione fr. 41.75, assicurazione dell'automobile fr. 80.–, “terzo pilastro” fr. 564.–, imposte fr. 4500.–).
Riguardo alla moglie, il Pretore ne ha definito i redditi complessivi in fr. 6641.– mensili nel 2017, in fr. 5870.05 mensili nel 2018 e in fr. 5974.– mensili nel 2019 per rapporto a un fabbisogno effettivo di fr. 8680.– mensili: vitto fr. 600.–, interessi ipotecari dell'alloggio coniugale a __________ fr. 435.50 (già dedotta la quota di 7/12 compresa nel fabbisogno in denaro dei figli), riscaldamento fr. 82.55, tasse e spese correlate all'abitazione fr. 415.70, ammortamento obbligatorio fr. 833.35, giardiniere fr. 269.–, tassa di ricezione radiotelevisiva fr. 37.60, abbonamento __________ fr. 163.–, interessi ipotecari e ammortamento dell'appartamento a __________ fr. 155.20 (quota di un quarto), spese condominiali di __________ fr. 84.60 (quota di un quarto), fondo rinnovamento di __________ fr. 31.25 (quota di un quarto), assicurazione economia domestica di __________ fr. 5.85 (quota di un quarto), tassa di soggiorno a __________ fr. 12.30 (quota di un quarto), elettricità dell'ap-partamento a __________ fr. 4.95 (quota di un quarto), abbonamento __________ per __________ fr. 9.90 (quota di un quarto), premio della cassa malati fr. 575.50, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 111.–, spese d'automobile fr. 579.25, premi assicurativi fr. 238.60, aiuto domestico fr. 630.–, “terzo pilastro” fr. 564.–, abbigliamento e accessori fr. 670.–, vacanze e viaggi fr. 480.–, attività sportive fr. 141.30, cosmetica e profumeria fr. 13.50, ristoranti fr. 100.–, riviste e libri fr. 103.05, estetista e parrucchiere fr. 245.–, casalinghi e arredamento fr. 221.–, animale domestico fr. 8.20, quote sociali fr. 111.–, imposte fr. 750.–.
Quanto ai figli, il Pretore ha rilevato anzitutto che N__________, maggiorenne già dall'inizio della procedura, doveva procedere personalmente contro il genitore, la madre non potendo far valere le sue pretese in sostituzione processuale nemmeno con il di lui consenso. Per quel che è di G__________, divenuto maggiorenne in pendenza di causa, il primo giudice ne ha stabilito invece il fabbisogno in denaro in fr. 1300.– mensili sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2018), adattando il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive, dedotto l'assegno familiare (percepito dalla madre). AO 1 dichiarandosi disposto nondimeno a versare per il figlio fr. 1500.– mensili, il Pretore ha stabilito il contributo di mantenimento per G__________ in tale somma (assegni familiari non compresi). In merito a T__________, il primo giudice ne ha definito il fabbisogno in denaro sulla scorta di parametri analoghi, cui ha aggiunto un contributo di accudimento pari alla retribuzione di una bambinaia assunta transitoriamente dalla madre (fr. 450.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, fr. 225.– mensili dal 1° al 14 giugno 2019), di modo che ha determinato il fabbisogno complessivo di lui in fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2018, in fr. 1325.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, in fr. 1100.– mensili dal 1° giugno al 30 giugno 2019 e nuovamente in fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2019 in poi (assegni familiari non compresi).
In definitiva, alla luce di quanto precede, il Pretore ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare consistente nell'ammanco da questa registrato rispetto al fabbisogno effettivo (fr. 2810.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, fr. 2706.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi), un contributo alimentare per G__________ pari a quanto offerto dall'istante medesimo (fr. 1500.– mensili, assegni familiari non compresi) e un contributo alimentare per T__________ equivalente al fabbisogno complessivo del figlio, scaglionato nel modo testé descritto.
Nell'appello la convenuta ribadisce che – come ha ritenuto il Pretore – in concreto “fa stato il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del fabbisogno effettivo”. Essa non mette in discussione i redditi del marito, che il Pretore ha accertato in fr. 23 598.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8 in alto), più fr. 720.– mensili fino al 30 aprile 2019 dalla locazione dell'ex abitazione coniugale a __________ (dopo di che tale locazione è stata incassata interamente da lei: sentenza impugnata, pag. 10 a metà). Nella sentenza impugnata, del 12 giugno 2020, il primo giudice non aveva ancora tenuto calcolo inoltre del provento generato dall'appartamento di __________, appigionato dal 1° luglio 2020 (doc. C di appello). Entrambi i coniugi riconoscono che tale locazione frutta fr. 202.– mensili netti a ognuno di loro (appello, pag. 12; osservazioni all'appello, pag. 6). Ne discende che le entrate dell'attore vanno accertate mediamente in circa fr. 24 000.– mensili (fr. 24 318.– fino al 30 aprile 2019 e fr. 23 800.– dal 1° luglio 2020). Relativamente al fabbisogno minimo di AO 1, determinato dal Pretore in fr. 10 050.– mensili, esso non è contestato. Non bisogna dimenticare tuttavia che tale fabbisogno comprende un onere tributario di fr. 4500.– mensili risalente ai tempi in cui i coniugi vivevano ancora insieme (doc. LL). Dalla separazione (agosto del 2017, prima della decorrenza dei contributi alimentari oggetto della sentenza impugnata), una volta disgiunte le partite fiscali, l'attore potrà dedurre i contributi alimentari per moglie e figli dai propri redditi (art. 32 cpv. 1 lett. c LT e. 33 cpv. 1 lett. c LIFD), contributi che andranno cumulati al reddito della moglie (art. 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD). Il carico d'imposta gravante AO 1 diminuirà così, presumibilmente, di circa fr. 1000.– mensili dal 2017 in poi.
Litigioso è per converso il reddito complessivo di AP 1. Il Pretore lo ha accertato, come detto, in fr. 6641.– mensili nel 2017 (fr. 4777.15 dall'attività di avvocato, fr. 1803.85 dall'insegnamento, fr. 60.– dalla locazione dell'immobile a __________), in fr. 5870.05 mensili nel 2018 (fr. 1231.40 dall'attività di avvocato, fr. 3918.65 dall'insegnamento, fr. 720.– dalla locazione dell'immobile a __________) e in fr. 5974.– mensili nel 2019 (fr. 4774.– dall'insegnamento, fr. 1200.– dalla locazione dell'immobile a __________). Il guadagno che la convenuta ha ritratto da attività lucrativa è pacifico. Controverso è il reddito immobiliare.
a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che dal 1° dicembre 2017 la casa monofamiliare di __________ è locata a terzi per fr. 2350.– mensili e che fino al 1° maggio 2019 la pigione è stata incassata dai coniugi in ragione di metà ciascuno, dopo di che il canone è stato riscosso interamente dalla moglie (sentenza impugnata, pag. 10 a metà). La convenuta ha documentato spese di fr. 10 956.68 annue, onde un'entrata netta di fr. 1436.95 mensili che il marito non ha contestato. In condizioni del genere il primo giudice ha imputato a AP 1 un reddito di fr. 720.– mensili dal 1° dicembre 2017 al 30 aprile 2019 e di fr. 1440.– mensili dal 1° maggio 2019 in poi. Nell'appello la convenuta sostiene che alle spese dell'immobile vanno aggiunti, nel 2018 e nel 2019, ulteriori fr. 227.80 mensili (doc. 26 e doc. B di appello), sicché l'entrata dalle pigioni si riduce a fr. 1209.10 netti mensili e che fino all'aprile del 2019 l'intero incasso è stato usato “per pagare l'ipoteca di __________”, mentre dopo di allora è stato percepito da lei “quale modalità di pagamento di parte dei contributi volontari da parte del marito”. Inoltre, a suo parere, dopo l'emanazione della sentenza il reddito da locazione va suddiviso a metà fra i coniugi, la casa di __________ non essendo attribuita all'uno né all'altro.
Che alle spese dell'immobile vadano aggiunti nel 2018 e nel 2019 ulteriori fr. 227.80 mensili è un'argomentazione fondata su fatti nuovi. Se non che, il doc. 26 che l'appellante invoca a sostegno era già stato prodotto dinanzi al Pretore l'8 gennaio 2019 e il doc. B di appello risale al 4 settembre 2019. Perché la maggior spesa non potesse essere fatta valere in prima sede l'appellante non dice. Non sussistono dunque i presupposti dell'art. 317 CPC per ritenere ammissibile la nuova pretesa in appello. Che poi l'incasso delle pigioni di __________ sia servito fino all'aprile del 2019 “per pagare l'ipoteca di __________” nulla muta alla circostanza che quei canoni siano stati riscossi dalla convenuta e continuino a essere riscossi da lei, benché l'uso dell'immobile non sia stato attribuito a un coniuge né all'altro. Che infine dopo l'aprile del 2019 l'incasso delle pigioni per opera della convenuta sia avvenuto “quale modalità di pagamento di parte dei contributi volontari da parte del marito” non trova riscontro agli atti. Su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.
b) L'appellante evoca il reddito generato dalla locazione dell'appartamento a __________, rimproverando al Pretore di essersi “scordato di tale abitazione”. In realtà, come detto (consid. 5), la sentenza impugnata è del 12 giugno 2020, mentre l'appartamento di __________ è stato appigionato solo il 1° luglio successivo. Quanto al ricavo, si è visto che i coniugi sono d'accordo nel riconoscere che quell'appartamento frutta fr. 202.– mensili a ciascuno di loro. Ne segue che il reddito complessivo della convenuta passa, dal 1° luglio 2020, dai fr. 5974.– mensili accertati dal Pretore per il 2019 a fr. 6416.– mensili in seguito (fr. 4774.– dall'attività di insegnante, fr. 1440.– dalla locazione dell'immobile a __________, fr. 202.– dalla locazione dell'appartamento a __________).
a) L'appellante si duole che per “alimentari” il primo giudice le abbia riconosciuto nel fabbisogno effettivo fr. 600.– mensili anziché i fr. 800.– mensili da lei fatti valere. Il Pretore si è ri-ferito alla giurisprudenza, la quale ha già avuto modo di ricordare che nel 2007 “le spese di alimentazione” costituivano il 42% del minimo di base del diritto esecutivo (RtiD I-2008 pag. 1084 n. 64c). Dopo l'aggiornamento dei minimi esistenziali, nel 2009, la dottrina ha poi precisato che ora le spese per il vitto rappresentano circa il 35% del minimo di base (I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 7c con rinvio a Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 II 128). Nella fattispecie AP 1non ha prodotto alcunché a sostegno delle sue spese per il vitto al momento della separazione né tenta di confrontarsi con la motivazione del Pretore. Essa invoca genericamente il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, ma sull'ammontare di quelle spese non ha recato elementi concreti. D'altro lato è manifesto che a simili esborsi essa ha dovuto in qualche modo sovvenire. Nelle condizioni descritte il Pretore le ha riconosciuto il 50% del minimo di base del diritto esecutivo. Si tratta di una decisione che può sostanzialmente essere condivisa.
b) Nel fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore ha inserito una spesa di fr. 269.– mensili per il giardiniere, spesa documentata agli atti. La convenuta invoca un'offerta di fr. 833.35 mensili inviatale il 13 novembre 2017 dalla B__________ Sagl di __________ (doc. 5.10), trascurando però che le spese di un fabbisogno effettivo vanno rese verosimili, non solo preventivate. Che la villa di __________ sia “costata oltre 2 milioni di franchi e ha un giardino di difficile manutenzione” sarà anche vero, ma non rende verosimili spese effettive, le quali non possono semplicemente essere presunte. Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
c) Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della convenuta una spesa di fr. 630.– mensili per l'aiuto domestico. L'appellante produce un nuovo conteggio da lei sottoscritto, nel quale figura una spesa di fr. 643.45 mensili (doc. D di appello). Non pretende però che le fosse impossibile redigere quel documento in modo da poterlo accludere al memoriale conclusivo né che ciò non si potesse ragionevolmente esigere da lei (art. 317 cpv. 1 CPC). Non sussistono dunque i requisiti per versare il nuovo doc. D agli atti. Anche in proposito la sentenza impugnata merita conferma.
d) Per quanto concerne la cassa malati, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'appellante per il 2019 il premio di fr. 575.50 mensili (doc. 5). In questa sede AP 1 fa valere che nel 2020 il premio è passato a fr. 596.25 mensili (doc. I di appello), sicché essa chiede di adeguare il proprio fabbisogno effettivo di conseguenza
(appello, pag. 14 in basso). La polizza d'assicurazione della cassa malati per il 2020 data dell'ottobre 2019 ed è pervenuta all'appellante dopo la presentazione dei memoriali conclusivi, del 29 agosto 2019. Non potendo più il documento essere versato agli atti (v. I CCA, sentenza inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2021 consid. 2 con rinvii), il fabbisogno effettivo della convenuta per il 2020 va aumentato perciò di fr. 20.75 mensili.
e) Lamenta la convenuta che il Pretore le ha computato nel fabbisogno effettivo le spese d'automobile del solo 2016 (fr. 579.25 mensili), senza considerare che la separazione dei coniugi è avvenuta nell'agosto del 2017. Essa invoca i doc. 5.16, 34 e 51, dai quali si evincono spese d'automobile di fr. 7604.10 nel 2016, di fr. 8971.65 nel 2017 e di fr. 7463.05 nel 2018 per un totale di fr. 24 038.80. Suddivisa su 36 mesi, essa soggiunge, tale somma equivale a fr. 667.74 mensili. Se non che, il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari nelle protezioni dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di stato è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_891/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 4.4 con richiami; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 35). In concreto le spese d'automobile del 2018 non sono dunque di alcuna pertinenza. Quanto alle spese fino all'agosto del 2017, esse sono sostanzialmente in linea con quelle del 2016, se non per un gravoso tagliando di manutenzione (comprensivo di pneumatici nuovi: doc. 5.16, 4° e 5° foglio) che andrebbe ripartito in ogni modo sul lungo periodo. A un esame di verosimiglianza come quello che governa le protezioni dell'unione coniugale non è il caso di scostarsi perciò dalla valutazione del Pretore.
f) Per “abbigliamento e accessori” il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della convenuta una spesa di fr. 670.– mensili. L'appellante rivendica una spesa di fr. 992.26 mensili, rimproverando al primo giudice di avere considerato soltanto gli esborsi del 2015 e del 2016, mentre avrebbe dovuto tenere calcolo degli esborsi del 2017 o, tutt'al più, del 2016 e del 2017. Ora, non giova ripetere che il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari nelle protezioni dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di stato è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme. Davanti al Pretore l'interessata ha esposto spese per “abbigliamento e accessori” di fr. 515.20 mensili nel 2015, di fr. 907.52 mensili nel 2016 e di fr. 1077.– mensili nel 2017 (doc. 49). Il Pretore ha mediato le spese di fr. 436.05 mensili nel 2015 con le spese fr. 903.40 mensili nel 2016 (“le sole significative del tenore di vita anteriore alla separazione”), spiegando di avere tolto talune poste doppie o non documentate, onde il risultato di fr. 670.– mensili. Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Non discute lo stralcio delle spese doppie o non documentate né contesta che la separazione dei coniugi sia avvenuta nell'agosto del 2017. Quanto alle spese dei primi otto mesi del 2017, spettava all'appellante quantificarle (il doc. 5.18 comprende l'anno intero) e rendere verosimile come mai nel corso di quell'anno essa abbia speso il doppio rispetto al 2015. Limitarsi a reiterare le proprie pretese non basta.
g) L'appellante contesta la spesa di fr. 141.30 mensili inclusa dal Pretore per “attività sportive” nel suo fabbisogno effettivo, argomentando che lo stesso Pretore ha accertato costi per fr. 250.– mensili, salvo riconoscere unicamente fr. 141.30 mensili, avendo essa indicato per sbaglio quella cifra, riconducibile a “un evidente errore dovuto anche al cambio tra euro e franchi”. Che materialmente l'appellante abbia fatto male i calcoli è possibile, ma sotto questo profilo essa va rimessa alle sue responsabilità. La cifra da lei indicata non denota infatti una svista né un'inavvertenza manifesta. E ai fini del giudizio il Pretore non ha corretto solo il tasso di cambio del franco con l'euro, ma ha anche rettificato in franchi fatture per lezioni di flamenco che l'appellante esponeva in euro. In simili circostanze non toccava al Pretore riconoscere alla convenuta più di quanto essa chiedeva.
h) Il Pretore ha inserito nel fabbisogno effettivo di AP 1 una spesa di fr. 13.50 mensili per “cosmetica e
profumeria” (pagamenti con la carta __________ di fr. 138.30 e di fr. 23.65 nell'aprile del 2017, diviso 12). La convenuta rivendica una spesa di fr. 22.65 mensili, ma non spiega per nulla come giunga a tale risultato, ciò che non permette di vagliare oltre l'affermazione. Essa sostiene unicamente di avere “provato la spesa per l'anno 2017, che deve essere considerata in toto”. Mal si comprende tuttavia perché occorrerebbe tenere calcolo di spese affrontate dopo la fine della vita in comune (nell'agosto di quell'anno), periodo non più determinante per definire il livello di vita ai fini del giudizio. Anche al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
i) La spesa di fr. 100.– mensili per “ristoranti” ammessa nel fabbisogno effettivo dell'appellante è stata motivata dal Pretore con l'argomento che entravano in linea di conto solo i giustificativi antecedenti la separazione e che “i pasti consumati presso la mensa scolastica non sono comprovati”. La convenuta chiede di riconoscerle una spesa di fr. 135.40 mensili, lamentando che “la voce mensa (…) arbitrariamente non è stata considerata per una persona che lavora a __________ e abita a __________”, “per cui con il grado della sola verosimiglianza è da ritenere che ella abbia a sostenere delle spese per il pranzo”. Che in una protezione dell'unione coniugale non sia necessario addurre prove piene, ma basti rendere verosimili le proprie richieste è indubbio. La verosimiglianza non può fondarsi tuttavia su mere speculazioni, tanto meno ove si pensi che in concreto l'appellante avrebbe potuto esibire almeno qualche scontrino di cassa. La sua rivendicazione non può pertanto essere accolta.
l) Il costo dell'animale domestico considerato dal Pretore per fr. 8.20 mensili nel fabbisogno effettivo della convenuta è stato riconosciuto con riferimento alla parcella di un veterinario (fr. 98.40, diviso 12). L'appellante chiede di rivalutare la cifra a fr. 50.– mensili, dovendosi tenere conto non solo delle vaccinazioni, ma anche del cibo per animali. La pretesa è in sé legittima. Il problema è che l'interessata non ha recato alcun elemento di verosimiglianza per indicare quanto concre-tamente le costi alimentare il gatto. E, una volta ancora, non sarebbe stato gravoso per lei produrre qualche ricevuta. Fondata su una stima puramente empirica, la pretesa di fr. 50.– mensili non raggiunge un sufficiente grado di verosimiglianza.
m) L'appellante chiede che le si riconoscano fr. 43.60 mensili per spese di lavanderia. Il Pretore ha respinto la pretesa, trattandosi a mente sua di costi successivi alla separazione dei coniugi. L'interessata eccepisce che “i giustificavi agli atti sono del 2017”. Non contesta però che siano successivi alla fine della comunione domestica. Anche al riguardo l'appello è destinato così all'insuccesso.
n) Le “quote sociali” che il Pretore ha incluso nel fabbisogno effettivo di AP 1 ammontano a fr. 111.– mensili (“si rileva che la quota sociale del golf e del tennis sono già state prese in considerazione nelle spese per ʽattività sportiveʼ, di modo che si giunge a un importo medio mensile di fr. 110.–”). L'appellante dichiara di non contestare la senten-
za impugnata al proposito. La sua indicazione di spesa per fr. 273.80 mensili non ha quindi portata pratica.
o) Più delicata è la questione legata all'onere fiscale che il Pretore ha stimato nel fabbisogno effettivo della convenuta in fr. 750.– mensili senza alcuna motivazione. L'interessata valuta tale aggravio in circa fr. 3350.– mensili, precisando che non le è ancora stata notificata una tassazione successiva alla disgiunzione delle partite fiscali dei coniugi. Essa formula nondimeno la sua previsione sulla base di un reddito imponibile di fr. 175 000.– annui: fr. 57 288.– annui da attività lucrativa (2019), fr. 20 757.– annui per il valore locativo dell'abitazione coniugale a __________ (fr. 37 000.–, meno fr. 3700.– per spese forfettarie del 10% e fr. 12 543.– di interessi ipotecari), la metà di fr. 4772.– annui (fr. 2386.–) per il reddito locativo della casa a __________ (fr. 12 231.–, meno fr. 2446.– per spese forfettarie del 20%, trattandosi di un immobile costruito prima del 31 dicembre 2006, e fr. 5013.– di interessi ipotecari), la metà di fr. 13 588.– annui (fr. 6794.–) per il reddito locativo dell'appartamento a __________ (fr. 30 480.–, meno fr. 3048.– per spese forfettarie del 10% e fr. 13 844.– di interessi ipotecari) e la metà di fr. 7223.– annui (fr. 3611.50)
per il mezzo valore locativo dell'appartamento a __________ (fr. 10 000.–, meno fr. 2000.– per spese forfettarie del 20% e fr. 777.– di interessi ipotecari), onde un reddito complessivo di fr. 90 836.50 annui. A ciò l'appellante aggiunge fr. 133 200.– annui da contributi alimentari (fr. 7500.– mensili per sé, fr. 1700.– mensili per G__________, fr. 1900.– mensili per T__________) e toglie fr. 22 000.– annui circa di deduzioni fiscali in favore dei figli, come pure fr. 10 800.– annui per i premi della cassa malati e fr. 16 236.50 annui per “altre deduzioni”. Infine essa cumula a tale reddito sostanza immobiliare per fr. 500 000.–, ottenendo un onere fiscale attorno ai fr. 3350.– mensili.
Nelle osservazioni all'appello AO 1 oppone un suo calcolo dell'onere fiscale a carico della moglie fondato su un reddito da attività lucrativa di fr. 57 288.– annui (lo stesso introito dichiarato dall'appellante), su un reddito da contributi alimentari di fr. 48 600.– annui (fr. 33 600.– per la convenuta, fr. 15 000.– per T__________, mentre G__________ è ora maggiorenne) e su un reddito di fr. 10 000.– annui da “immobili”. Dedotti
fr. 22 000.– annui per i figli, fr. 10 800.– annui per i premi di cassa malati e fr. 6768.– annui per il “terzo pilastro”, egli giun-ge a un reddito imponibile di fr. 76 320.– annui, cui vanno ancora dedotti a mente sua i costi per la trasferta della convenuta da casa fino al luogo di lavoro. E il carico d'imposta di fr. 750.– mensili stimato dal Pretore – egli conclude – corrisponde appunto a un reddito imponibile di circa fr. 75 000.– annui.
Sul reddito della convenuta da attività lucrativa (fr. 57 288.– annui), come detto, non sussistono contestazioni. A tale introito vanno aggiunti i redditi immobiliari di fr. 90 836.50 annui documentati dall'appellante. Anzi, dal 1° maggio 2019 va imputato alla convenuta tutto il reddito locativo della casa a , canone che da allora essa riscuote per intero (sopra, consid. a). Al reddito da attività lucrativa della convenuta vanno aggiunti poi i contributi alimentari per lei medesima e i figli, che possono stimarsi in circa fr. 95 000.– annui fino al 20 febbraio 2020 e in circa fr. 75 000.– dopo di allora, G essendo divenuto a quel momento un soggetto fiscale autonomo. Infine occorre ancora considerare l'imposta sulla sostanza per circa fr. 500 000.–. L'onere d'imposta approssimativo di fr. 3350.– mensili fatto valere dall'appellante appare dunque verosimile, almeno fino al 20 febbraio 2020. Dopo di che esso si contrae a circa fr. 3000.– mensili, il contributo alimentare per G__________ (con le relative deduzioni tributarie) non essendo più cumulato alla partita
fiscale della convenuta (calcolatore d'imposta in: ‹www4.ti.
ch/DFE/DC›). Il fabbisogno effettivo della convenuta si eleva così, verosimilmente, a fr. 11 280.– mensili fino al 31 dicembre 2019, a fr. 11 300.75 mensili fino al 20 febbraio 2020
(fr. 11 280.– più fr. 20.75 di differenza per il premio della cassa malati consid. 7d) e a fr. 10 950.75 mensili da allora in poi.
Quanto a T__________, il Pretore ne ha determinato il fabbisogno in denaro fino al 31 agosto 2018 (prima fascia d'età) in fr. 1000.– mensili (rispetto ai fr. 875.– previsti dalla tabella). Dopo di allora egli ne ha stimato il fabbisogno in denaro in fr. 1250.– mensili (seconda fascia d'età), ha sostituito il costo dell'alloggio previsto dalla tabella (fr. 480.– mensili, recte: fr. 440.–) con quello effettivo di fr. 310.90 (un quarto del costo dell'alloggio a carico della madre affidataria) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella (fr. 110.– mensili) con quello effettivo di fr. 101.90 mensili, ha dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (incassato dalla madre) e ha aggiunto un contributo di accudimento (assunzione transitoria di una bambinaia) di fr. 450.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 e di fr. 225.– mensili dal 1° giugno al 14 giugno 2019. Per finire egli ha fissato così il fabbisogno complessivo di T__________ in fr. 1325.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, in fr. 1100.– mensili dal 1° giugno al 30 giugno 2019 e in fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2019 in poi (assegni familiari non compresi).
a) L'appellante adduce che il Pretore avrebbe dovuto maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro dei figli, come prevedono le citate raccomandazioni in caso di famiglie abbienti, sicché il fabbisogno in denaro di G__________ va fissato in fr. 1940.– mensili e quello di T__________ in fr. 1903.50 mensili nel 2018, rispettivamente in fr. 1731.– mensili nel 2019. Il Pretore ha
respinto la pretesa, rilevando che nella fattispecie la famiglia non pareva condurre “uno stile di vita particolarmente dispendioso” (sentenza impugnata, pag. 19 in alto). Ma il tenore di vita di una famiglia non può essere apprezzato solo in base alle vacanze, come fa il Pretore (“due settimane al caldo nel periodo natalizio”, due settimane al mare in estate e “per il resto” vacanze nell'appartamento di __________). Occorrerebbe una valutazione d'insieme che può rivelarsi tanto più aleatoria nel quadro di un giudizio meramente sommario, fondato sull'apparenza. Conviene quindi attenersi ai criteri che questa Camera ha avuto modo di riassumere nella sentenza accennata dallo stesso Pretore (RtiD II-2010 pag. 632).
b) Una maggiorazione del fabbisogno in denaro dei figli nell'ordine del 25% è stata ritenuta legittima – ha spiegato questa Camera con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale – nel caso di un debitore del contributo alimentare con un reddito di fr. 19 300.– e una famiglia con un reddito complessivo di fr. 25 100.– mensili. Oppure nel caso di un debitore del contributo alimentare con un reddito di fr. 10 559.– mensili esente da imposta e di genitori con un reddito complessivo di fr. 25 000.– mensili. O ancora nel caso di un debitore del contributo che guadagnava fr. 12 000.– e di una famiglia che aveva un reddito complessivo di fr. 19 000.– men-sili (RtiD II-2010 pag. 636 in basso). Questa Camera ha reputato giustificata inoltre una maggiorazione del 25% nel caso di un debitore alimentare che guadagnava fr. 17 900.– mensili e fruiva di un margine disponibile di fr. 2665.– mensili (RtiD II-2010 pag. 637 consid. d), come pure nel caso di un debitore alimentare che guadagnava fr. 20 124.– mensili e fruiva di un margine disponibile di fr. 11 761.– mensili (sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015 consid. 24) oppure di un debitore alimentare che guadagnava fr. 41 620.– mensili e di una famiglia con redditi complessivi di fr. 44 120.– (sentenza inc. 11.2014.84 del 3 agosto 2016 consid. 11 segg.).
c) Nella fattispecie il debitore del contributo alimentare consegue entrate per circa fr. 24 000.– mensili e ha un fabbisogno effettivo di circa fr. 10 000.– mensili (sopra, consid. 5). La famiglia inoltre ha un reddito complessivo attorno ai fr. 30 000.– mensili. In condizioni siffatte si giustifica senz'altro di aggiungere al fabbisogno in denaro dei figli un supplemento del 25%. L'appellante dimentica tuttavia che dal fabbisogno in denaro va tolto l'assegno familiare (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2), già compreso nei fabbisogni in denaro previsti dalle menzionate raccomandazioni. Il fabbisogno in denaro di G__________ determinato dal Pretore (fr. 1300.– mensili), di per sé non contestato dall'appellante, va stabilito pertanto in fr. 1680.– mensili arrotondati fino al 31 dicembre 2019 e in fr. 1690.– mensili arrotondati dal 1° gennaio 2020 in poi.
Per quanto riguarda T__________, il suo fabbisogno in denaro è di fr. 875.– mensili fino al 6° compleanno (28 gennaio 2019) e di fr. 1250.– mensili dopo di allora. Sostituito il costo dell'alloggio previsto dalla tabella (fr. 440.– mensili) con quello effettivo di fr. 310.90 (un quarto del costo dell'alloggio a carico della madre affidataria) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella (fr. 110.– mensili) con quello effettivo di fr. 101.90 mensili e dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (incassato dalla madre), risulta un fabbisogno in denaro di fr. 540.– mensili arrotondati fino al 28 gennaio 2019, di fr. 910.– mensili arrotondati fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 960.– mensili arrotondati dopo di allora. Maggiorati del 25%, tali fabbisogni risultano di fr. 670.–, rispettivamente di fr. 1140.– e di fr. 1200.– mensili arrotondati. A ciò va aggiunto il costo della bambinaia, accertato dal Pretore in fr. 450.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 e in fr. 225.– mensili dal 1° giugno al 14 giugno 2019. L'appellante chiede che tale costo le sia riconosciuto sin dal 1° gennaio 2018 senza limiti di tempo, rimproverando al Pretore di avere emesso la sentenza nove mesi dopo la chiusura dell'istruttoria. Sta di fatto che nemmeno in questa sede la convenuta documenta oltre il costo dell'accudimento (il doc. D di appello, per altro irricevibile, attesta una retribuzione di __________ M__________ solo dal 1° gennaio al 31 maggio 2019). Non soccorrono dunque i presupposti per scostarsi al riguardo dall'apprezzamento del Pretore.
Tutto ponderato, il fabbisogno in denaro di T__________ si eleva mediamente a fr. 1030.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019. Il Pretore avendo riconosciuto importi maggiori che AO 1 non ha appellato, fino al 30 giugno 2019 va confermata così la sentenza impugnata (fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2018, fr. 1325.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, fr. 1100.– mensili dal 1° giugno al 30 giugno 2019). Dal 1° luglio 2019 il fabbisogno in denaro di T__________ passa a fr. 1140.– mensili (arrotondati) e dal 1° gennaio 2020 in poi a fr. 1200.– (arrotondati).
Se ne conclude, a un sommario esame come quello preposto all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale e con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza, che in applicazione del metodo di calcolo fondato sul fabbisogno effettivo AO 1 può contare su un margine disponibile attorno ai fr. 14 000.– mensili (reddito di circa fr. 23 000.– mensili complessivi, fabbisogno effettivo dopo la disgiunzione delle partite fiscali di circa fr. 9000.– mensili). Ciò gli permette di colmare l'ammanco della moglie, che con un reddito di fr. 5870.05 mensili per il 2018, di fr. 5974.– mensili fino al 30 giugno 2020 e di fr. 6416.– mensili in seguito rispetto a un fabbisogno effettivo di fr. 11 280.– fino al 31 dicembre 2019, di fr. 11 300.75 mensili fino al 20 febbraio 2020 e di fr. 10 950.75 mensili da allora in poi accusa un disavanzo di fr. 5410.– mensili per il 2018, di fr. 5306.– mensili per il 2019, di fr. 5327.– mensili fino al 20 febbraio 2020, di fr. 4977.– mensili fino al 30 giugno 2020 e di fr. 4535.– mensili dopo di allora. Gli consente inoltre di sovvenire al fabbisogno in denaro di G__________, di fr. 1680.– mensili fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 1690.– dopo di allora, e a quello di T__________, di fr. 1170.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 (fr. 1000.– per 8 mesi del 2018, più fr. 1325.– per 9 mesi del 2019, più fr. 1100.– per il giugno del 2019, il tutto diviso 18), a fr. 1140.– mensili dal 1° luglio 2019 e a fr. 1200.– dal 1° gennaio 2020 in poi, conservando una disponibilità di oltre fr. 6000.– mensili. L'appello della convenuta merita accoglimento entro tali limiti.
In tre sentenze recenti, non ancora pubblicate, il Tribunale federale ha nel frattempo cambiato giurisprudenza e deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita tra coniugi e figli nella proporzione di due a uno (sentenze 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020, 5A_891/2018 del 2 febbraio 2021, 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021). Il metodo di calcolo “abituale” fondato sul riparto a metà dell'eccedenza (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a, I-2015 pag. 881 consid. b) è stato abbandonato. Quanto al metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), cui ha fatto capo il Pretore nella sentenza impugnata, esso rimane attuale, ma solo nel caso di redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 consid. 4.3). Il livello di vita cui un coniuge e i figli possano aspirare è invero l'ultimo raggiunto prima della separazione, non un livello più elevato (sopra, consid. 7d). Il metodo di calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri termini, a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).
Nel sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.). A tali minimi si aggiungono per ogni singolo membro, se le condizioni della famiglia ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli di un alloggio commisurato alla rispettiva situazione economica), le imposte, un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, i premi di assicurazioni non obbligatorie, le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti e il rimborso di eventuali debiti contratti durante la comunione domestica, mentre rimangono escluse le spese voluttuarie o per diporto come viaggi, vacanze, hobby e così via (si tratta del cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile”; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d). Volendo applicare il metodo di calcolo “a due fasi” nel caso specifico, occorre ricalcolare perciò il fabbisogno dei singoli membri della famiglia secondo i criteri testé illustrati, come si vedrà in appresso.
a) Il fabbisogno effettivo di AO 1 determinato dal Pretore in fr. 10 050.– mensili (sentenza impugnata, pag. 12 in alto) corrisponde già sostanzialmente al fabbisogno minimo “allargato” (o “del diritto civile”), i cospicui mezzi di cui dispone la famiglia consentendo di riconoscere in tale fabbisogno, oltre al minimo esistenziale del diritto esecutivo, il “terzo pilastro” previdenziale del marito, ma non il costo dell'abitazione secondaria a __________ (interessi ipotecari e ammortamento fr. 155.20 [quota di un quarto], spese condominiali fr. 84.60 [quota di un quarto], fondo di rinnovamento fr. 31.25 [quota di un quarto], assicurazione dell'economia domestica fr. 5.85 [quota di un quarto]). Nel fabbisogno di AO 1 va ridotto inoltre da fr. 4500.– mensili a fr. 3500.– mensili l'onere d'imposta, indipendentemente dal metodo di calcolo applicabile al fabbisogno minimo (sopra, consid. 5 in fine). Ne segue un fabbisogno minimo del marito di fr. 8775.– mensili arrotondati.
b) Dal fabbisogno effettivo di AP 1 (fr. 11 280.– fino al 31 dicembre 2019, fr. 11 300.75 fino al 20 febbraio 2020 e fr. 10 950.75 mensili dopo di allora) vanno espunte, perché estranee alla nozione di fabbisogno minimo “allargato” (“del diritto esecutivo”) o perché già comprese nel minimo di base, il costo dell'abitazione secondaria di __________ (interessi ipotecari e ammortamento fr. 155.20 [quota di un quarto], spese condominiali fr. 84.60 [quota di un quarto], fondo rinnovamento fr. 31.25 [quota di un quarto], assicurazione dell'economia domestica fr. 5.85 [quota di un quarto], tassa di soggiorno fr. 12.30 [quota di un quarto], elettricità fr. 4.95 [quota di un quarto], abbonamento __________ a __________ fr. 9.90 [quota di un quarto]), come pure le spese per l'aiuto domestico (fr. 630.– mensili), per “abbigliamento e accessori” (fr. 670.– mensili), per vacanze e viaggi (fr. 480.– mensili), per attività sportive (fr. 141.30 mensili), per cosmetica e profumeria (fr. 13.50 mensili), per ristoranti (fr. 100.– mensili), per riviste e libri (fr. 103.05 mensili), per estetista e parrucchiere (fr. 245.– mensili), per casalinghi e arredamento (fr. 221.– mensili), per l'animale domestico (fr. 8.20 mensili) e per quote sociali (fr. 111.– mensili).
Alla convenuta dev'essere riconosciuto invece il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili in luogo e vece della spesa di fr. 600.– mensili per il vitto). Va rivalutato anche il costo dell'alloggio da fr. 518.05 a fr. 621.65 mensili (interessi ipotecari fr. 435.50 e spese di riscaldamento fr. 82.55), poiché nel metodo di calcolo a “due fasi” la quota già compresa nel fabbisogno in denaro di due figli scende da 7/12 complessivi (raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo) al 30% (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 260). L'onere fiscale di fr. 750.– mensili stimato dal Pretore va rivalutato infine, come detto (consid. 7o), a fr. 3350.– mensili fino al 20 febbraio 2020 e a fr. 3000.– mensili dopo di allora.
Ne segue un fabbisogno minimo di fr. 8545.– mensili fino al al 31 dicembre 2019 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 621.65, tasse e spese correlate all'abitazione fr. 415.70, ammortamento obbligatorio fr. 833.35, premio della cassa malati fr. 575.50, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 111.–, giardiniere fr. 269.–, tassa di ricezione radiotelevisiva fr. 37.60, abbonamento __________ fr. 163.–, spese d'automobile fr. 579.25, premi assicurativi fr. 238.60, imposte fr. 3350.–), fr. 8565.– mensili fino al 20 febbraio 2020 (maggior premio della cassa malati di fr. 20.75) e fr. 8194.65 mensili in seguito (imposte fr. 3000.–).
c) Il minimo di base del diritto esecutivo che riguarda G__________ ammonta a fr. 600.– mensili fino ai 18 anni (20 febbraio 2020), cui si aggiunge una partecipazione ai costi dell'allog-gio di fr. 177.60 mensili (20% di fr. 888.10, pari agli interessi ipotecari e alle spese di riscaldamento: sopra, consid. b), il premio della cassa malati per il 2019 di fr. 131.80 mensili, rispettivamente di fr. 144.45 mensili per il 2020 (doc. I di appello) e una parte delle imposte (che la madre deve assumere finché si vede cumulare il contributo di mantenimento ai propri redditi: sentenza del Tribunale federale 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 7.2, destinata a pubblicazione) di fr. 350.– mensili (sopra, consid. 7o). Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–, il fabbisogno minimo risulta di fr. 1010.– mensili fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 1020.– mensili fino al 20 febbraio 2020. Dopo la maggiore età il minimo di base del diritto esecutivo passa a fr. 1200.– mensili, che con l'aggiunta della partecipazione ai costi dell'alloggio (fr. 177.60) e del premio della cassa malati 2020 (fr. 144.45) assomma a fr. 1520.– mensili. Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–, il fabbisogno minimo rimane a fr. 1270.– mensili.
d) Relativamente a T__________, il suo minimo esistenziale di base è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni (28 gennaio 2023), cui si aggiunge una partecipazione ai costi dell'alloggio di fr. 177.60 mensili (10% di fr. 888.10, pari agli interessi ipotecari e alle spese di riscaldamento: sopra, consid. b), il premio della cassa malati 2019 di fr. 101.90 mensili, rispettivamente di fr. 150.35 mensili per il 2020 (doc. I di appello) e una parte delle imposte (che la madre deve assumere finché si vede cumulare il contributo di mantenimento ai propri redditi), stimabile in fr. 250.– mensili. Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, il fabbisogno minimo risulta così di fr. 730.– mensili fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 780.– mensili da allora in poi. A ciò va aggiunto il costo della bambinaia, di fr. 450.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 e di fr. 225.– mensili dal 1° giugno al 14 giugno 2019 (sopra, consid. 8c). Ne segue un fabbisogno minimo di fr. 730.– fino al 31 agosto 2018, di fr. 1180.– fino al 31 maggio 2019, di fr. 955.– fino al 30 giugno 2019, di fr. 730.– fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 780.– da allora in poi.
Dal 1° gennaio al 31 agosto 2018
Reddito del marito fr. 24 318.—
Reddito della moglie fr. 5 870.05 fr. 30 188.05 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 8 773.10
Fabbisogno minimo della moglie fr. 8 544.65
Fabbisogno minimo di G__________ fr. 1 009.40
Fabbisogno minimo di T__________ fr. 729.50
fr. 19 056.65 mensili
Eccedenza: fr. 11 131.40
un terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 710.45 mensili un sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 855.25 mensili
Il marito potrebbe conservare per sé:
fr. 8773.10 + 3710.45 = fr. 12 483.55 mensili,
dovrebbe destinare a G__________
fr. 1009.40 + 1855.25 = fr. 2 864.65 mensili
assegni familiari non compresi,
dovrebbe destinare a T__________
fr. 729.50+ 1855.25 = fr. 2 584.75 mensili
assegni familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr. 8544.65 + 3710.45 ./. 5870.05 = fr. 6 385.05 mensili
Dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019
Reddito del marito fr. 24 318.—
Reddito della moglie fr. 5 927.80
(media fr. 5870.05 per 4 mesi, fr. 5974.- per 5 mesi) fr. 30 245.80 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 8 773.10
Fabbisogno minimo della moglie fr. 8 544.65
Fabbisogno minimo di G__________ fr. 1 009.40
Fabbisogno minimo di T__________ fr. 1 179.50
fr. 19 506.65 mensili
Eccedenza: fr. 10 739.15
un terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 579.70 mensili un sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 789.85 mensili
Il marito potrebbe conservare per sé:
fr. 8773.10 + 3579.70 = fr. 12 352.80 mensili,
dovrebbe destinare a G__________
fr. 1009.40 + 1789.85 = fr. 2 799.25 mensili
assegni familiari non compresi,
dovrebbe destinare a T__________
fr. 1179.50 + 1789.85 = fr. 2 969.35 mensili
assegni familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr. 8544.65 + 3579.70 ./. 5927.80 = fr. 6 196.55 mensili
Dal 1° giugno al 30 giugno 2019
Reddito del marito fr. 24 318.—
Reddito della moglie fr 5 974.— fr. 30 292.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 8 773.10
Fabbisogno minimo della moglie fr. 8 544.65
Fabbisogno minimo di G__________ fr. 1 009.40
Fabbisogno minimo di T__________ fr. 954.50
fr. 19 281.65 mensili
Eccedenza: fr. 11 010.35
un terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 670.10 mensili un sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 835.05 mensili
Il marito potrebbe conservare per sé:
fr. 8773.10 + 3670.10 = fr. 12 443.20 mensili,
dovrebbe destinare a G__________
fr. 1009.40 + 1835.05 = fr. 2 844.45 mensili
assegni familiari non compresi,
dovrebbe destinare a T__________
fr. 954.50 + 1835.05 = fr. 2 789.55 mensili
assegni familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr. 8544.65 + 3670.10 ./. 5974.– = fr. 6 240.75 mensili;
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2019
Reddito del marito fr. 24 318.—
Reddito della moglie fr 5 974.— fr. 30 292.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 8 773.10
Fabbisogno minimo della moglie fr. 8 544.65
Fabbisogno minimo di G__________ fr. 1 009.40
Fabbisogno minimo di T__________ fr. 729.50
fr. 19 056.65 mensili
Eccedenza: fr. 11 235.35
un terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 745.10 mensili un sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 872.55 mensili
Il marito potrebbe conservare per sé:
fr. 8773.10 + 3745.10 = fr. 12 518.20 mensili,
dovrebbe destinare a G__________
fr. 1009.40 + 1872.55 = fr. 2 881.95 mensili
assegni familiari non compresi,
dovrebbe destinare a T__________
fr. 729.50 + 1872.55 = fr. 2 602.05 mensili
assegni familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr. 8544.65 + 3745.10 ./. 5974.– = fr. 6 315.75 mensili
Dal 1° gennaio al 20 febbraio 2020
Reddito del marito fr. 24 318.—
Reddito della moglie fr 5 974.— fr. 30 292.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 8 773.10
Fabbisogno minimo della moglie fr. 8 565.40
Fabbisogno minimo di G__________ fr. 1 022.05
Fabbisogno minimo di T__________ fr. 777.95
fr. 19 138.50 mensili
Eccedenza: fr. 11 153.50
un terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 717.85 mensili un sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 858.90 mensili
Il marito potrebbe conservare per sé:
fr. 8773.10 + 3717.85 = fr. 12 490.95 mensili,
dovrebbe destinare a G__________
fr. 1022.05+ 1858.90 = fr. 2 880.95 mensili
assegni familiari non compresi,
dovrebbe destinare a T__________
fr. 777.95 + 1858.90 = fr. 2 636.85 mensili
assegni familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr. 8565.40 + 3717.85 ./. 5974.– = fr. 6 309.25 mensili;
Dal 21 febbraio al 30 giugno 2020
Reddito del marito fr. 24 318.—
Reddito della moglie fr. 5 974.— fr. 30 292.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 8 773.10
Fabbisogno minimo della moglie fr. 8 194.65
Fabbisogno minimo di G__________ fr. 1 272.05
Fabbisogno minimo di T__________ fr. 777.95
fr. 19 017.75 mensili
Eccedenza: fr. 11 274.25
un terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 758.10 mensili un sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 879.05 mensili
Il marito potrebbe conservare per sé:
fr. 8773.10 + 3758.10 = fr. 12 531.20 mensili
dovrebbe destinare a G__________
fr. 1272.05+ 1879.05 = fr. 3 151.10 mensili
assegni familiari non compresi
dovrebbe destinare a T__________
fr. 777.95 + 1879.05 = fr. 2 657.— mensili
assegni familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr. 8194.65+ 3758.10 ./. 5974.– = fr. 5 978.75 mensili
Dal 1° luglio 2020 in poi
Reddito del marito fr. 23 800.—
Reddito della moglie fr. 6 416.— fr. 30 216.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 8 773.10
Fabbisogno minimo della moglie fr. 8 194.65
Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1 272.05
Fabbisogno in denaro di T__________ fr. 777.95
fr. 19 017.75 mensili
Eccedenza: fr. 11 198.25
un terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 732.75 mensili un sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 866.40 mensili
Il marito potrebbe conservare per sé:
fr. 8773.10 + 3732.75 = fr. 12 505.85 mensili
dovrebbe destinare a G__________
fr. 1272.05 + 1866.40 = fr. 3 138.45 mensili
assegni familiari non compresi
dovrebbe destinare a T__________
fr. 777.95 + 1866.40 = fr. 2 644.35 mensili
assegni familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr. 8194.65 + 3732.75 ./. 6416.– = fr. 5 511.40 mensili.
Ciò significa che AO 1 potrebbe conservare un terzo dell'eccedenza, pari a circa fr. 3700.– mensili, mentre AP 1 avrebbe diritto a un contributo alimentare attorno ai fr. 6700.– mensili (circa fr. 9000.– di fabbisogno effettivo, più fr. 3700.– pari a un terzo dell'eccedenza, meno circa fr. 6000.– di redditi). G__________ percepirebbe un contributo alimentare medio di fr. 2980.– mensili (circa fr. 1100.– di fabbisogno minimo medio, più circa fr. 1880.– corrispondenti a un sesto dell'eccedenza
media) e T__________ un contributo medio di fr. 2755.– mensili (circa fr. 875.– di fabbisogno minimo medio, più circa fr. 1880.– corrispondenti a un sesto dell'eccedenza media).
Un simile risultato non è compatibile con il principio per cui il tenore di vita garantito ai coniugi e ai figli è l'ultimo raggiunto prima della separazione. Come si è visto (sopra, consid. 9), il tenore di vita documentato da AP 1 durante la vita in comune è già assicurato con un contributo alimentare medio di fr. 5000.– mensili, mentre i contributi alimentari di fr. 1625.– mensili e fr. 1690.– mensili dal 1° gennaio 2020 per G__________ e quello compreso tra fr. 1000.– e fr. 1200.– mensili per T__________ sono già maggiorati del 25% rispetto al fabbisogno medio in denaro previsto dalle citate raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, calibrate su scala nazionale. L'applicazione del metodo di calcolo “a due fasi” porterebbe così a risultati esorbitanti. Conviene attenersi perciò alla metodica applicata dal Pretore.
aumento del contributo alimentare per sé da fr. 2810.– mensili (fr. 2706.– mensili dal 1° gennaio 2019) a fr. 5410.– mensili, ma non le cifre richieste in appello, comprese tra fr. 7044.05 e fr. 8253.15 mensili. Consegue anche un aumento dei contributi alimentari per i figli (da fr. 1500.– mensili a fr. 1690.– mensili per G__________ e da fr. 1000.– mensili a fr. 1200.– mensili per T__________ dal 1° gennaio 2020 in poi), ancora una volta inferiori però alle richieste di giudizio (fr. 1740.– mensili per G__________, fr. 1705.– mensili per T__________, ricondotti a fr. 1531.– mensili dal 1° gennaio 2019). Nel complesso si giustifica perciò che sopporti la metà delle spese processuali, compensate le ripetibili. La decisione odierna non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili di primo grado (compensate), ove si pensi che l'entit dei contributi alimentari era solo un aspetto del contenzioso su cui il Pretore è stato chiamato a statuire.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
a) per G__________:
fr. 1625.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 e
fr. 1690.– mensili dal 1° gennaio 2020,
assegni familiari non compresi;
b) per T__________:
fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2018,
fr. 1325.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019,
fr. 1100.– mensili dal 1° giugno al 30 giugno 2019,
fr. 1140.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 e
fr. 1200.– mensili dal 1° gennaio 2020 in poi,
assegni familiari non compresi.
fr. 5410.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018,
fr. 5306.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019,
fr. 5327.– mensili dal 1° gennaio al 20 febbraio 2020,
fr. 4977.– mensili dal 21 febbraio al 30 giugno 2020 e di
fr. 4535.– mensili dopo di allora.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di fr. 7500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione:
– ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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