AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2019.232
Data decisione, Autorità: 21.05.2021, TRAM
Titolo: Autorizzazione a svolgere una manifestazione sportiva motoristica
Incarto n. 52.2019.232
Lugano 21 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2019 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9 RI 10 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 2 maggio 2019 (n. 2180) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dai ricorrenti contro la risoluzione del 3 agosto 2018 con cui la Sezione della circolazione ha concesso al CO 1 l'autorizzazione di organizzare il __________ Rally __________;
ritenuto, in fatto
A. Il CO 1 è un'associazione di diritto privato giusta gli art. 60 segg. del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), costituita nel 1998 al fine primario di organizzare in Svizzera e all'estero manifestazioni nazionali e internazionali legate allo sport automobilistico. Nell'ultimo ventennio l'associazione ha organizzato il Rally del Ticino, tradizionale gara motoristica di richiamo nazionale e internazionale, valida per il Campionato e la Coppa Svizzera dei Rally, il Campionato Ticinese Rally e la Coppa Svizzera dei Rally Storici VHC.
B. a. Il 30 marzo 2018, il CO 1 ha preannunciato alla Sezione della circolazione l'intenzione di svolgere venerdì 31 agosto e sabato 1° settembre 2018 il __________ Rally __________, comunicando il programma di massima. Il 30 maggio 2018 ha inoltrato la formale istanza con la relativa documentazione. L'11 luglio 2018 il CO 1 ha precisato che la gara con i tratti di strada chiusi al traffico e cronometrati sarebbe avvenuta solo sabato 1° settembre 2018. Il programma aggiornato illustrava in particolare il percorso con le 6 prove speciali previsti quel giorno (PS 1: Valcolla; 2: Isone 1; 3: Isone 2; 4: Valcolla 2; 5: Isone 3; 6: Penz), con partenza da Balerna (dalle ore 8.30) e arrivo a Chiasso (dalle ore 18.00). Dalle spiegazioni e dallo stesso programma risultava inoltre che, tra il 30 e il 31 agosto 2018, si sarebbero invece tenute le verifiche amministrative e tecniche, le ricognizioni e la presentazione degli equipaggi (a Chiasso, su Corso San Gottardo). Era previsto un numero massimo di 150 partecipanti.
b. Raccolti i preavvisi favorevoli dei Municipi interessati dalle prove speciali, di Armasuisse, dell'Area dell'esercizio e della manutenzione del Dipartimento del territorio, del Reparto del traffico della Polizia cantonale, della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze e dell'Automobile Club Svizzero, come pure della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio - dopo aver considerato che quanto avveniva venerdì 31 agosto 2018 non era soggetto a permesso - il 31 luglio 2018 la Sezione della circolazione ha rilasciato al CO 1 l'autorizzazione richiesta per il rally del 1° settembre 2018, subordinandola a determinate condizioni generali e particolari, di polizia e per la salvaguardia dell'ambiente, di cui si dirà, per quanto occorre, più avanti. La decisione, pubblicata sul Foglio Ufficiale del 3 agosto 2018, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
C. a. Con ricorso del 22 agosto 2018, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, unitamente all'associazione RI 7, RI 6, il RI 8, il RI 9 e il RI 10 sono insorti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento di tale autorizzazione, previa restituzione dell'effetto sospensivo al gravame.
b. Con risoluzione del 28 agosto 2018 il Presidente del Governo ha rigettato quest'ultima istanza: il _________ Rally __________ ha quindi avuto luogo come da programma approvato.
c. Con giudizio del 2 maggio 2019, il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto ricevibile, il suddetto gravame, confermando la decisione della Sezione della circolazione. Dopo aver ammesso la sussistenza di un interesse degno di protezione, ancorché non più attuale, a verificare la liceità dell'autorizzazione, il Governo ha poi respinto nel merito tutte le eccezioni sollevate dai ricorrenti. Non ha in particolare ravvisato alcuna lesione del diritto nel mancato rispetto del termine d'ordine previsto dall'art. 37 cpv. 2 del regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (RLALCStr; RL 760.110). Ha poi negato un contrasto con il piano di risanamento dell'aria (PRA 2017), considerato che la competizione vera e propria si è tenuta il 1° settembre 2018, fuori dal periodo di divieto (1° giugno - 31 agosto) previsto dalla scheda EV 2. Gli atti preparatori della gara (in particolare le ricognizioni), ha aggiunto, non sarebbero invece toccati da tale divieto. Ha infine escluso una violazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) per l'uso della benzina al piombo, considerato che il tenore massimo di piombo (0.15 g/l) rientrerebbe appieno nel parametro massimo prescritto.
D. Contro questo giudizio i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia accertata l'illegittimità dell'autorizzazione per il __________ Rally __________. Riproponendo le censure rimaste inascoltate, gli insorgenti lamentano anzitutto la disattenzione del termine (6 mesi) previsto dall'art. 37 cpv. 2 RLALCStr, che avrebbe impedito loro di sottoporre la decisione a una verifica delle autorità di ricorso, prima della manifestazione. Contestano inoltre le conclusioni dell'istanza inferiore riferite al divieto temporale di svolgere qualsiasi manifestazione motoristica sancito dal PRA 2017, che dovrebbe estendersi anche agli atti preparatori (e in particolare alle ricognizioni e ai vari trasferimenti tra le località avvenuti tra il 30 e il 31 agosto). Sostengono infine che l'uso della benzina al piombo contrasterebbe con le disposizioni dell'OIAt e sarebbe inaccettabile sotto il profilo della valutazione delle norme di tutela dell'ambiente.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione pervengono la Sezione della circolazione e il CO 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso. La SPAAS è invece rimasta silente.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia degli insorgenti a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1.2. 1.2.1. Per quanto riguarda la legittimazione attiva dei ricorrenti, va ricordato che secondo l'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100; applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr), ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2017.244 del 21 marzo 2018 in RtiD II-2018 n. 48 consid. 1.2, 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2, 52.2014.8 del 22 luglio 2015 consid. 2). Di principio l'interesse degno di protezione deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 139 I 206 consid. 1.1, 137 II 40 consid. 2.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può fare eccezionalmente astrazione dall'esigenza di un interesse attuale, allorquando la contestazione può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o analoghe e la sua natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua attualità e, in ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico sufficientemente importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 138 II 42 consid. 1.3, 135 II 430 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3 consid. 1.2; STA 52.2017.244 citata consid. 1.2, 52.2006.252 del 20 ottobre 2006 consid. 1).
1.2.2. In concreto, occorre ritenere che, perlomeno per i ricorrenti che risiedono nelle immediate vicinanze del tracciato del rally, come ad esempio RI 4 e RI 3 (residenti a Seseglio, in via ______ rispettivamente in via __________), può essere ammessa una relazione particolarmente stretta con la decisione impugnata (cfr. STA 52.2017.244 citata consid. 1.2.2). Da questo profilo, soddisfano l'art. 65 cpv. 1 LPAmm. Sapere se ciò valga anche per gli altri ricorrenti è questione che, come indicato dal Governo, può invece rimanere aperta. Ritenuto che la manifestazione motoristica si è nel frattempo svolta, il loro interesse degno di protezione all'annullamento della decisione non risulta invero più attuale. Sennonché, con la precedente istanza occorre ritenere che da tale requisito vada in concreto fatta astrazione, conformemente alla surriferita giurisprudenza. Non appare infatti remota la possibilità che le contestazioni mosse in concreto possano ripresentarsi anche in futuro, in condizioni analoghe, senza che un esame tempestivo possa essere svolto dal Tribunale. A fronte dei tempi ristretti nei quali s'inserisce questo genere di autorizzazioni non sembra in effetti improbabile che anche in avvenire possano essere presentate richieste simili che facciano sorgere le medesime problematiche eccepite dai ricorrenti (non osservanza del termine dell'art. 37 cpv. 2 RLALCStr, svolgimento di atti preparatori in periodi critici secondo il PRA, uso di benzina al piombo). Inoltre parimenti soddisfatta risulta l'esistenza di un interesse pubblico sufficiente al chiarimento delle questioni litigiose e, di riflesso, a sapere se l'autorizzazione fosse lecita o meno.
1.3. Con queste premesse l'impugnativa, tempestiva (art. 10 cpv. 2 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.4. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. A norma di legge (art. 52 cpv. 3 LCStr), il permesso per le manifestazioni sportive può essere rilasciato solo se:
· gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento irreprensibile (lett. a),
· le esigenze della circolazione lo consentono (lett. b),
· sono state prese le necessarie misure di sicurezza (lett. c),
· è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile (lett. d).
La disposizione ha carattere potestativo e in quanto tale garantisce una discreta latitudine di giudizio all'autorità competente per la concessione del permesso, che in Ticino è la Sezione della circolazione (vedi art. 2 cpv. 1 lett. d cifra 5 e 37 RLALCStr), la quale fissa le condizioni dopo aver sentito il parere della polizia cantonale, dei municipi interessati e, se richiesto dalle circostanze, di altre autorità (cfr. art. 37 cpv. 1 LALCStr). Pur trattandosi di un permesso di polizia, che di principio deve essere accordato allorquando i requisiti fissati per il suo conferimento sono soddisfatti (cfr. STA 52.2006.252 del 20 ottobre 2006 consid. 2.1 e rimandi), l'adempimento delle condizioni enunciate all'art. 52 cpv. 3 LCStr non garantisce affatto al richiedente il rilascio dell'autorizzazione. Lo specifica chiaramente l'art. 95 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11; cfr. STA 52.2006.252 citata consid. 2.1; Burri, op. cit., pag. 43). Ciò è comprensibile ove pure si consideri che, per le manifestazioni su strade pubbliche, con il permesso viene autorizzato anche l'uso accresciuto di un bene comune, al cui rilascio non sussiste di principio alcun diritto (cfr. Schaffauser, op. cit., n. 1018 e 1025; Burri, op. cit., pag. 33 e 43 seg.; cfr. pure: Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, Zurigo 2002, pag. 211 segg. e 215; cfr. inoltre René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band II, Berna 2014, n. 213). Nell'ambito del proprio margine d'apprezzamento, l'autorità deve in particolare considerare adeguatamente gli aspetti di sicurezza, ma anche di tutela dell'ambiente. Lo si deduce dall'art. 95 cpv. 2 ONC, che precisa segnatamente che il permesso deve essere rifiutato se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Emerge inoltre dalla citata direttiva del 31 ottobre 1974 della Commissione intercantonale della circolazione stradale (CICS; IKSt), che - ancorché non abbia valore normativo - funge comunque da raccomandazione volta a coordinare e orientare l'apprezzamento delle istanze cantonali (cfr. Burri, op. cit., pag. 42; cfr. inoltre Schaffauser, op. cit., n. 1024, pag. 465). Secondo questa direttiva, nell'interesse della sicurezza e della protezione dell'ambiente s'impone un "estremo riserbo" nella prassi di rilascio dei permessi; in particolare va negato lo svolgimento di una manifestazione sportiva che rischia di provocare un rumore eccessivo o altre immissioni (cfr. cifra 6.1 e 6.1.1; Burri, op. cit., pag. 42 e 44; per quanto precede: STA 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 2).
2.3. Dal profilo ambientale, conformemente a quanto già stabilito da questo Tribunale nel citato giudizio del 21 marzo 2018 a cui si rinvia (STA 52.2017.344 citata consid. 4, 6 e 8), la Sezione della circolazione è inoltre in particolare tenuta a orientare il margine discrezionale riservatole dall'art. 52 cpv. 2 LCStr in funzione della misura del piano di risanamento dell'aria (PRA), che vieta lo svolgimento di manifestazioni motoristiche in determinati periodi, nel Mendrisiotto e negli altri agglomerati. Tale misura, già ancorata nella scheda TR 7.3 del PRA 2007-2016, è infatti stata ripresa dall'attuale piano (PRA 2017) nella scheda EV 2, ricordando tra l'altro come le gare motoristiche producano emissioni di sostanze nocive e immissioni foniche, che si ripercuotono in maniera negativa sulla qualità di vita soprattutto della popolazione che vive in prossimità del luogo della manifestazione (cfr. PRA 2017 pag. 56). Premesso che in Ticino la qualità dell'aria è ancora insoddisfacente e si registrano fenomeni d'inquinamento invernale ed estivo anche molto marcati, la scheda EV 2 stabilisce in particolare che nel distretto di Mendrisio e all'interno degli spazi funzionali centro, suburbano e periurbano del Luganese, del Locarnese e del Bellinzonese (secondo la scheda del piano direttore R1, Modello territoriale) è vietato svolgere qualsiasi gara motoristica dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 15 giugno al 31 agosto (cfr. PRA 2017 pag. 58). Questa misura "operativa" conserva tuttora una valenza educativa, nella misura in cui agisce a livello di sensibilizzazione della popolazione. Inoltre, seppur non abbia effetti direttamente misurabili (cd. effetto indiretto), il divieto di svolgere in particolare gare motoristiche nel periodo dell'estate, in cui i valori di immissione d'ozono sono superati con frequenza, concorre quanto meno a non aggravare gli episodi acuti di smog estivo (cfr. PRA 2017 pag. 39; STA 52.2017.344 citata consid. 7).
2.4. Chiamato a verificare se il potere di apprezzamento di cui dispone la Sezione della circolazione in tema di autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive con veicoli a motore sia stato esercitato in maniera corretta, il Consiglio di Stato - quale autorità di ricorso - fruisce di piena cognizione e quindi esamina liberamente non solo le questioni di fatto e di diritto della controversia sottoposta al suo giudizio, ma rivede anche ogni problema di apprezzamento e di opportunità (cfr. art. 69 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2006.252 del 20 ottobre 2006 consid. 2.2). Il potere d'esame di questo Tribunale è invece circoscritto alla violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 69 cpv. 1 e 2 LPAmm).
3.2. Per quanto riguarda il primo aspetto, va osservato che, secondo l'art. 37 cpv. 2 RLALCStr, la domanda (per organizzare una manifestazione sportiva) deve essere presentata alla Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, entro il termine di (a) 6 mesi per le manifestazioni motoristiche e (b) 2 mesi per le altre manifestazioni, dalla data prescelta. I termini previsti da questa norma sono più lunghi di quelli stabiliti in modo chiaro dall'art. 95 cpv. 1 primo periodo ONC, il quale prescrive che le domande per manifestazioni assoggettate al permesso devono essere presentate all'autorità cantonale almeno un mese prima della gara. Già solo a fronte di questa circostanza, è da escludere che il mancato rispetto del termine di sei mesi indicato dal regolamento cantonale (art. 37 cpv. 2 RLALCStr) possa aver un qualsiasi effetto preclusivo per il richiedente. Al contrario, v'è da ritenere che il diritto federale non lasci a quello cantonale spazio per introdurre dei termini procedurali diversi, segnatamente di natura perentoria (cfr. art. 49 Cost.; cfr. peraltro anche la citata direttiva del CICS/IKSt, che riprende il medesimo termine dell'art. 95 ONC; inoltre, Burri, op. cit., pag. 39). Contrariamente a quanto affermano gli insorgenti, un tale termine non mira tanto ad assicurare a coloro che si sentono lesi nei propri interessi di far verificare la decisione della Sezione della circolazione dalle Autorità giudiziarie di ricorso, ma piuttosto solo a permettere un ordinato svolgimento della procedura, dando all'autorità competente il tempo necessario per esaminare la domanda. Su questo punto, perlomeno nell'esito, il giudizio impugnato va quindi esente da critiche.
3.3. Una diversa conclusione s'impone per contro per quanto riguarda l'eccezione riferita alle attività "preparatorie", che si sono svolte nel periodo bandito dal PRA. È ben vero che il rally vero e proprio, con le prove speciali (la presa di tempo e la graduatoria), si è tenuto solo il 1° settembre. Non si può tuttavia ignorare come anche le altre attività - e in particolare le ricognizioni del percorso (che possono avvenire solo a determinati orari e per un numero di passaggi massimo) - siano a tutti gli effetti parte integrante della manifestazione motoristica soggetta ad autorizzazione (cfr. pure STA 52.2017.344 citata consid. 9.3), seppur le stesse vengano effettuate con automobili normali, nel rispetto delle norme della circolazione. Lo conferma anzitutto il regolamento del rally, che disciplina espressamente questo aspetto della competizione (imponendo obblighi, controlli e sanzioni in caso di loro violazione; cfr. regolamento particolare ufficiale del __________ Rally __________, ad programma generale e art. 15, nonché Regolamento standard per i rally della Commissione sportiva nazionale [CNS] dell'Auto Sport Svizzera [ASS], ad art. 15, sub www.motorsport.ch). Lo conferma inoltre la stessa autorizzazione rilasciata dalla Sezione della circolazione, la quale è stata tra l'altro subordinata alla condizione di polizia (n. 15) secondo cui "le ricognizioni dovranno aver luogo unicamente durante il giorno e gli orari previsti dal Regolamento di gara". In queste circostanze, non è quindi dato di vedere come si possa affermare che tale aspetto esuli dall'autorizzazione, come ritenuto dalla Sezione della circolazione. Al contrario, in quanto strettamente connesse con la manifestazione motoristica e con il permesso che l'autorizza, v'è quindi da ritenere che anche tali attività siano toccate dalla misura del PRA 2017 che vieta lo svolgimento di simili eventi tra il 15 giugno e il 31 agosto. Del resto, dal profilo dell'interesse pubblico perseguito dalla misura, e meglio di limitare le manifestazioni motoristiche che possono veicolare un messaggio negativo, in particolare se svolte in periodi in cui l'inquinamento dell'aria è particolarmente elevato, una diversa interpretazione non si giustifica. A maggior ragione laddove il programma dell'intera manifestazione, come in concreto, ha preso pubblicamente avvio già prima del 1° settembre 2018.
Ne discende che l'autorizzazione al ________ Rally __________ rilasciata dalla Sezione della circolazione e avallata dal Governo non può essere confermata: scostandosi senza alcuna valida ragione dalla misura EV 2 del PRA, che ha a torto ritenuto inapplicabile, l'autorità dipartimentale ha infatti esercitato in modo scorretto il proprio margine d'apprezzamento, rendendo una decisione insostenibile. Da questo profilo, il giudizio impugnato che la conferma non può pertanto essere tutelato. Per il resto, nessuno ha mai chiesto né preteso che fossero date le condizioni per concedere una deroga al divieto ancorato nel PRA (cfr. al riguardo, PRA 2017 pag. 58; STA 52.2017.344 citata consid. 9.1 e 9.2), per modo che non occorre evidentemente soffermarsi su questo aspetto.
Infine, da respingere è invece l'eccezione con cui i ricorrenti lamentano una violazione dell'OIAt con riferimento all'utilizzo della benzina con piombo. È ben vero che in concreto il Regolamento particolare del Rally __________ - riprendendo di tutta evidenza quanto prevede il Regolamento standard per i rally della CNS dell'ASS (cfr. art. 9.1) - ammetteva l'uso di carburante con piombo, mediante la seguente disposizione: quantità massima di piombo 0.15 g/l (sans plomb 0.013 g/l, cfr. art. 9.1). Contrariamente a quanto affermano gli insorgenti, tale regola non si pone tuttavia in contrasto con l'allegato 5, n. 5 dell'OIAt, che stabilisce i requisiti di qualità per le benzine, e segnatamente che la benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se ha un tenore in piombo massimo di 5 mg/l (cfr. cpv. 1). Non tanto perché il commercio di benzina sarebbe consentito nella misura in cui il tenore in piombo non supera il valore di 0.56 g/l, come erroneamente indicato dalla SPAAS riferendosi impropriamente al cpv. 2 dell'all. 5 n. 5, che concerne la benzina per aerei (cfr. sue osservazioni del 24 agosto 2018). E nemmeno perché esso rientrerebbe abbondantemente nei parametri massimi prescritti dall'OIAt pari a 0.5 g/l come preteso dal Governo, il quale ha all'evidenza travisato le unità di misura (0.5 g/l ≠ 5 mg/l; cfr. giudizio impugnato consid. 5.2). In realtà, la disposizione di gara che ammette l'uso privato della benzina con piombo (entro i predetti limiti) non disattende l'allegato 5 n. 5 cpv. 1 dell'OIAt poiché tale normativa - che corrisponde alle specifiche della norma europea per la benzina EN 228 (cfr. pure UFAM, Requisiti in materia di carburanti e combustibili, sub www.bafu.admin.ch) e risulta più severa di quanto ammette l'allegato VI cpv. 4 del Protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti (concluso a Aarhus il 24 giugno 1998, approvato dall'Assemblea federale il 19 settembre 2002 ed entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 2003; RS 0.814.326) - si applica soltanto, stando al suo chiaro testo, alle importazioni a scopi commerciali o messa in commercio. Non anche alle importazioni private per uso proprio rispettivamente al mero uso privato. Sebbene un tale utilizzo resti evidentemente sconsigliato e per quanto sarebbe auspicabile che anche i regolamenti standard dei rally fossero aggiornati ai valori applicabili al commercio di benzina (cfr. pure sull'evoluzione del contenuto massimo autorizzato di piombo nella benzina: UFAM, Emissioni di gas di scarico dei veicoli a motori e delle macchine: evoluzione della legislazione svizzera, marzo 2019, pag. 28 tabella 15) - visto che sussistono valide alternative maggiormente rispettose della tutela dell'ambiente e della salute (per i veicoli più datati è in particolare possibile aggiungere a ogni pieno un additivo sostitutivo del piombo; cfr. in tal senso anche il comunicato stampa del 25 agosto 1999 relativo alla modifica dell'OIAt entrata in vigore il 1° gennaio 2000) - non si può concludere che, da questo profilo, il regolamento di gara fosse lesivo dell'OIAt e, di riflesso, nemmeno l'autorizzazione rilasciata dalla Sezione della circolazione.
5.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata ed è accertata l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata dalla Sezione della circolazione per il __________ Rally __________.
5.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del CO 1, secondo soccombenza. Quest'ultimo è inoltre tenuto a rifondere agli insorgenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili, a valere per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la decisione del Consiglio di Stato è annullata ed è accertata l'illegittimità della risoluzione del 3 agosto 2018 con cui la Sezione della circolazione ha concesso al CO 1 l'autorizzazione a organizzare il __________ Rally __________.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del CO 1, il quale rifonderà inoltre agli insorgenti complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze. Ai ricorrenti va inoltre retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster