AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.96
Data decisione, Autorità: 12.04.2021, IICCA
Titolo: Rimborso di un mutuo (asseritamente) concesso a seguito di una compravendita immobiliare - accordo di mutuo e consegna del denaro ritenuti non provati
Incarto n. 12.2020.96
Lugano 12 aprile 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.226 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 28 novembre 2013 da
AP 1 rappr. dall’ PA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 100'000.- , a restituzione di un prestito, oltre interessi e spese,
domanda a cui si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza del 29 luglio 2020,
appellante l’attore con atto di appello del 27 agosto 2020 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre il convenuto con risposta del 14 ottobre 2020 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
l’attore ha presentato in data 19 ottobre 2020 una replica spontanea e il convenuto in data 26 ottobre 2020 una duplica spontanea,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
in fatto e in diritto:
Nella primavera 2011 AO 1 ha venduto a AP 1 i mapp__________ RFD di , al prezzo di fr. 600'000.-, interamente versato. La compravendita era stata preceduta da alcuni incontri a cui aveva partecipato pure Li, agente immobiliare che aveva funto da intermediaria nella trattativa.
In data 16 giugno 2011 AP 1, per il tramite del suo legale, ha scritto a AO 1 pretendendo il rimborso di un (asserito) mutuo di fr. 100'000.– che egli sosteneva aver concesso al venditore alcuni mesi prima del perfezionamento della compravendita (doc. E), così come - a suo dire - attestato da due ricevute sottoscritte da AO 1 in data 23 agosto 2010 (doc. C e D).
Malgrado ulteriori solleciti (doc. F), AO 1 non ha dato seguito alla richiesta di pagamento. In data 26 agosto 2011 AP 1 ha quindi fatto spiccare dall’UE di Lugano il PE n. __________, contro cui l’escusso ha interposto opposizione (doc. G). La successiva istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata respinta dal Pretore con sentenza del 10 agosto 2012; questi, pur limitandosi a un esame sommario, ha giudicato la tesi dell’escusso “più plausibile” di quella del creditore (per le motivazioni si rinvia all’inc. richiamato SO.2012.121).
In data 24 febbraio 2014 lo Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha emesso a carico di AP 1 un decreto d’accusa (doc. 3), contro cui l’interessato ha interposto ricorso. Gravame che è stato accolto e che ha portato all’emanazione in data 24 ottobre 2016 di un decreto di abbandono (doc. K).
Nell’ambito di questo procedimento è stata effettuata una perizia calligrafica sui doc. C e D, di cui si dirà per quanto necessario in seguito (Gutachten del 25 febbraio 2015 in inc. __________).
AO 1 si è opposto alla petizione, contestando di avere ottenuto un qualsivoglia importo da parte dell’attore a titolo di mutuo. In sintesi, egli ha affermato di aver effettivamente ricevuto dalla controparte - in aggiunta al prezzo di compravendita di fr. 600'000.- - la somma d fr. 50'000.-, a cui farebbe riferimento la ricevuta doc. D, ma non a titolo di prestito bensì quale pagamento per i lavori di demolizione, pulizia e sgombero effettuati su richiesta dello stesso sui terreni compravenduti.
In relazione alla ricevuta doc. C il convenuto ha sostenuto di aver sottoscritto la stessa unicamente per fare un favore all’acquirente il quale gli avrebbe spiegato di doverla presentare alla sua banca per dimostrare la concretezza della trattativa; a questa sottoscrizione non sarebbe però seguito alcun versamento di denaro. AO 1 ha inoltre affermato che sul documento originale da lui firmato figurava l’importo di fr. 5’000.- e non quello di fr. 50'000.-, la ricevuta prodotta in causa sarebbe pertanto stata manomessa.
In sede di replica e duplica, le parti hanno sostanzialmente confermato le proprie argomentazioni e domande.
Esperita l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche allegazioni e domande.
Con decisione del 29 luglio 2020 il Pretore ha integralmente respinto la petizione e posto le tasse e le spese a carico dell’attore. In sintesi, il giudice di prima sede, dopo aver ripercorso le allegazioni delle parti e aver ricordato i principi applicabili al contratto di mutuo, ha affrontato la questione dell’autenticità delle due ricevute in esame, rilevando come vi fossero diverse anomalie che inducevano a dubitare della loro autenticità e di quanto da esse apparentemente attestato, anomalie che egli ha quindi analizzato nel dettaglio. Il giudice di prima sede ha altresì osservato che se da un canto la perizia calligrafica allestita nell’ambito del procedimento penale aveva concluso che non ci fossero indizi concreti per ritenere che fossero stati apposti in un secondo tempo elementi nel testo, dall’altro, essa non aveva attestato l’autenticità dei documenti. Secondo il Pretore dalle restanti prove di causa si evinceva l’impressione che l’attore non avesse consegnato alcun importo a titolo di mutuo al convenuto e che per l’appunto le ricevute non attestassero la realtà dei fatti. Il primo giudice ha quindi ripercorso le dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio e rilevato come quanto da questi affermato trovasse sostanzialmente conferma nelle parole della teste Li__________ che aveva presenziato agli incontri tra le parti. Sulla base delle emergenze istruttorie il Pretore ha giudicato che l’attore non avesse provato l’autenticità delle ricevute né, più in generale, di aver consegnato al convenuto l’importo di fr 100’000.- a titolo di mutuo; la petizione è pertanto stata respinta.
Con atto di appello del 27 agosto 2020 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili. In questa sede l’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto che - a suo dire - si concretizzerebbe in una mancanza di rigore giuridico nell’applicazione dell’onere probatorio. Più nel dettaglio, AP 1 sostiene che l’asserita manipolazione delle due ricevute non è stata minimamente provata dalla controparte, su cui gravava l’onere probatorio, e anzi è smentita dalla perizia calligrafica agli atti. Inoltre, in relazione al doc. D egli contesta la tesi della compensazione, tesi che non sarebbe stata comprovata dal convenuto. A mente dell’appellante, la deposizione della teste Li__________ non sarebbe attendibile in quanto persona palesemente inimicata. Anche in relazione al doc. C egli lamenta l’assenza di riscontri probatori ed evidenzia alcune circostanze che a suo dire renderebbero quanto asserito dal convenuto poco credibile. Da ultimo, l’appellante sostiene che nell’ipotesi in cui il Pretore non avesse voluto riconoscere un contratto di mutuo egli avrebbe dovuto applicare le norme sull’indebito arricchimento.
AO 1 con risposta del 14 ottobre 2020 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
AP 1 ha presentato una replica spontanea in data 19 ottobre 2020 e AO 1 una duplica spontanea in data 26 ottobre 2020, con le quali le parti hanno ribadito le proprie posizioni. Giova osservare che l’appellante ha allegato al proprio memoriale la decisione di stralcio datata 23 novembre 2016 relativa alla causa che vedeva contrapposti E__________ __________ AG e AO 1 (inc. OR.2013.227), senza però formulare alcuna richiesta esplicita di ammissione agli atti. Nel concreto caso, la questione dell’ammissibilità o meno di un’eventuale richiesta in tal senso - che già prima facie pare lesiva dell’art. 317 CPC - può essere lasciata aperta, non rivestendo il documento in parola un ruolo decisivo ai fini del presente giudizio.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la generica e tardiva contestazione relativa all’effettiva esecuzione dei lavori di sgombero sui terreni compravenduti da parte di AO 1, le ragioni della mancata imputazione sul prezzo di vendita di quanto asseritamente versato a titolo di prestito, la pretesa inimicizia della teste Li__________ e, più in generale, le lagnanze relative all’apprezzamento delle prove da parte del Pretore.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Giusta l’art. 157 CPC il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In base a predetto disposto legale è fondamentale - in materia di deposizioni testimoniali - anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio. Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della vertenza (per i dettagli cfr. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 89 segg. ad art. 157 CPC). A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie.
Analogamente, pure la perizia giudiziaria è soggetta al libero apprezzamento del giudice. Egli potrà distanziarsene soltanto per motivi convincenti e dovrà dunque esaminare se, in base agli altri mezzi di prova assunti e alle argomentazioni delle parti, emergono delle serie obiezioni circa l’efficacia dimostrativa delle esposizioni peritali (cfr. Trezzini, op. cit., n. 108 segg. ad art. 157 CPC).
Il valore probatorio di un indizio o di una presunzione di fatto dipendente dalle circostanze concrete. Di principio un singolo indizio o una singola presunzione di fatto non rappresentano una prova piena, bensì una conseguenza verosimile. Tuttavia, tenuto conto dell’ampia flessibilità del processo di libero apprezzamento delle prove ai sensi dell’art. 157 CPC, anche un singolo indizio o una singola presunzione di fatto potrebbero essere sufficientemente forti da assurgere in concreto a prova piena. Ciò si rivela la regola in presenza di una pluralità di indizi convergenti (cfr. Trezzini, op. cit., n. 42 segg. ad art. 157 CPC).
Si tratta ora di verificare se le contestazioni appellatorie siano fondate e se la sentenza pretorile regga alle critiche sollevate da AP 1.
AP 1 fonda essenzialmente la propria richiesta di rimborso del preteso mutuo di fr. 100'000.- sulle sole ricevute doc. C e D, da fr. 50'000.- l’una, sottoscritte da AO 1 e recanti le causali ”Reservierungsbetrag”, rispettivamente “Darlehenvertrag”. Documenti la cui autenticità - formale e ideologica - è contestata da quest’ultimo, il quale nega altresì di aver ricevuto dall’attore qualsivoglia importo a titolo di prestito.
La cautela del perito su questo aspetto non stupisce. Anche agli occhi di un profano è, infatti, chiaro che, in ragione delle (invero insolite) modalità con cui sono state allestite (redatte dall’asserito mutuante, importi indicati usando le singole unità e non la cifra intera, assenza di trattini sul doc. C, ecc.; rilevate anche dal Pretore nel proprio giudizio a cui si rinvia, sentenza cit. pag. 4), un’eventuale manomissione delle ricevute in esame da parte del loro estensore (il mutuante medesimo) sarebbe stata difficilmente rilevabile.
Giustamente il Pretore ha altresì ricordato che questa perizia è stata allestita nell’ambito di un procedimento penale, procedimento che per sua natura persegue finalità ben diverse da quello civile, aspetto che non può essere ignorato in una valutazione globale degli elementi addotti dall’attore a sostegno della propria tesi.
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non vi è motivo di considerare la stessa quale persona inimicata; il solo fatto che essa abbia sporto una denuncia penale nei suoi confronti - denuncia che come visto ha inizialmente portata all’emanazione di un decreto d’accusa avverso AP 1 ma che a seguito di un ricorso dell’interessato è poi sfociata in un decreto di abbandono (consid. 3) - non è sufficiente per screditarne la deposizione. Nel concreto caso, le dichiarazioni della teste si sono rivelate dettagliate e lineari e hanno trovato ove possibile riscontro nelle risultanze istruttorie. A questo vada aggiunto che la teste non ha alcun interesse nella vertenza, ciò che neppure l’appellante sostiene. Non risulta inoltre nemmeno che posteriormente alla chiusura del procedimento penale nei suoi confronti, AP 1 abbia a sua volta sporto denuncia avverso Li__________ per reati contro l’onore o l’amministrazione della giustizia; tutti elementi che corroborano le affermazioni di quest’ultima.
Nella sua veste di agente immobiliare, Li__________ ha partecipato alle trattative di compravendita tra le parti e ha presenziato a tutti gli incontri (eccezion fatta per quello di sottoscrizione del rogito), tra cui pure quello del 23 agosto 2010 in cui sono state firmate le ricevute doc. C e D; essa ha pertanto potuto fornire un’esposizione estremamente chiara e dettagliata degli eventi.
In relazione alla genesi dei documenti in esame, Li__________ ha spiegato che a seguito dei continui tentennamenti di AP 1, lei lo aveva invitato a comunicare formalmente se intendeva acquistare o meno la proprietà. Poiché questi si era deciso all’acquisto, le parti si erano quindi trovate il 23 agosto 2010. In quel frangente, AP 1, per dare concretezza alle trattative e assicurarsi l’oggetto, aveva consegnato al venditore la somma di fr. 50'000.-, unitamente a una ricevuta per la firma. Sempre secondo la teste, a quel momento non era però ancora chiaro se il denaro sarebbe servito quale acconto sul prezzo o per il pagamento dei lavori di demolizione e pulizia del fondo compravenduto; in occasione di un successivo incontro, le parti hanno poi convenuto che quell’importo valeva non quale acconto sul prezzo, bensì a pagamento dei precitati lavori.
Più nel dettaglio, in relazione al versamento di fr. 50’000.- a cui fa riferimento il doc. D recante la dicitura “Darlehensvertrag”, la teste Li__________ si è così espressa (audizione testimoniale in via rogatoriale dell’8 gennaio 2020, pag. 3 segg.): “(…) Der Grund für das Treffen dann war, dass Herr AP 1 eine Anzahlung leisten sollte. Zudem war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, für was die Anzahlung geleistet werden sollte, da auch noch unklar war, wer z.B. die Räumung, den Abriss des Schopfes, die Entfernung der Bäume und dergleichen vornehmen sollte. Es war also zu diesem Zeitpunkt nicht klar, ob die Anzahlung für diese Arbeiten oder für den Kauf des Hauses inklusive Grundstück geleistet werden sollte. Es war aber klar, dass mit diesem Betrag Herr AP 1 seinen Willen zum Kauf kundtut (…)” (pag. 3). Essa ha quindi precisato che “Herr AP 1 hat Herrn AO 1 eine Quittung ausgestellt. Zudem hat Herr AP 1 Herrn AO 1 CHF 50’000.00 gegeben. Herr AP 1 hat nun die Quittung zum Unterzeichnen Herrn AO 1 gegeben” (pag. 4). Interrogata in maniera puntuale sulle ragioni di questo versamento la teste ha indicato: “Wie bereits vorher ausgeführt, war zum Zeitpunkt der Zahlung nicht klar, für was die Zahlung von CHF 50'000.00 war. Zu diesem Zeitpunkt wurde sich darüber besprochen, ob die Zahlung für die allenfalls zu leistenden Arbeiten oder als Anzahlung für die Liegenschaft gelten sollte. Bei einem weiteren Treffen im Garten beim Haus, bei welchem ich ebenfalls dabei war, wurde dann klar, dass Herr AP 1 wollte, das Herr AO 1 diese Arbeiten vornehme. Diese zu leistenden Arbeiten sollten mit den CHF 50'000.00 abgegolten sein. Herr AP 1 hat uns gesagt, dass diese anlässlich des ersten Treffens übergebenen CHF 50'000.00 für diese Arbeiten gedacht sind” (pag. 5). Affermazioni che essa ha ribadito pure in seguito dichiarando che: “Die beim ersten Treffen bezahlten CHF 50'000.00 haben nichts mit dem Kaufpreis zu tun (…). Die anlässlich des ersten Treffens übergebenen CHF 50'000.00 waren gemäss den Parteien dafür da, dass Herr AO 1 das Kaufobjekt von den dort befindlichen Objekten zu leeren, Bäume zu fällen und den Schopf abzureissen hat. (…) Herr AP 1 hat Herrn AO 1 vorgeschlagen, ihm die CHF 50'000.00 als Entschädigung für die Arbeit zu belassen” (pag. 6).
Si tratta invero di dichiarazioni estremamente precise e circostanziate di cui questa Camera, come già il Pretore, non ha motivo di dubitare e che non lasciano margine d’incertezza su quale fosse - a prescindere da quanto indicato sulla ricevuta medesima - la reale causale del versamento. La teste va infatti giudicata credibile non solo - come vorrebbe l’appellante - quando conferma il passaggio del denaro da AP 1 a AO 1 ma pure quando ne illustra le finalità.
Interrogata in merito al doc. C recante la causale “Reservationsbetrag”, Li__________ ha inoltre spiegato che, AP 1 aveva pregato AO 1 di sottoscrivere anche una seconda ricevuta che gli occorreva per la banca a dimostrazione della serietà della trattativa. Secondo la testimone le parti avrebbero parlato sempre e solo di un importo di fr. 5'000.-; questo importo non sarebbe però mai stato pagato in quanto il documento doveva avere solo portata interna per l’istituto di credito.
Al riguardo la teste si à così espressa (audizione testimoniale cit. pag. 4): “Herr AP 1 wollte noch zusätzlich eine Unterschrift von Herrn AO 1 auf einer anderen Quittung. Die Begründung dafür war eine wie von ihm genannte Reservationsbestätigung für die Bank. Die Rede war von CHF 5'000.00 (…) Für diese Quittung ist aber zu diesem Zeitpunkt kein Geld geflossen”. Ribadendo anche in seguito che: “(…) in Bezug auf die Reservationsbestätigung für di Bank lediglich von einem Betrag von CHF 5'000.00 gesprochen wurde (…). Er [AP 1] hat den Betrag nie bezahlt (…). Betreffend der Quittung der Reservationsbestätigung für die Bank war immer nur die Rede von CHF 5'000.00.”
Anche in questo caso le parole della teste si rivelano particolarmente convincenti e sconfessano la versione dei fatti così come illustrata dall’appellante.
Quantomeno insolito appare inoltre il fatto che il presunto credito non sia stato posto in compensazione al momento del pagamento del prezzo di compravendita di fr. 600'000.-. La giustificazione addotta da AP 1 secondo cui la controparte non avrebbe voluto far sapere alla moglie di aver concluso un prestito non è supportata da alcun riscontro probatorio. Questa spiegazione appare poi totalmente inverosimile se si considera che il doc. C riporta quale causale la dicitura “Reservationsbetrag”, importo che per sua natura viene proprio conteggiato nel prezzo di vendita.
Nell’ambito di una valutazione globale va inoltre considerato che, se da un canto, come osservato dall’appellante, appare anomalo che AO 1 abbia sottoscritto una “finta ricevuta di CHF. 5'000.- per fare un favore“ alla controparte (appello, pag. 8), ancor più atipico e inverosimile si rivela essere la tesi secondo cui AP 1 avrebbe concesso un prestito di ben fr. 100'000.- a AO 1, persona che non conosceva e con cui era entrato in contatto unicamente nell’ambito della compravendita immobiliare in esame, circostanza di cui di fatto dà atto lo stesso appellante (appello, pag. 8).
Neppure può essere accolta la rimostranza secondo cui AO 1 non avrebbe provato la compensazione del credito di fr. 50’000.- con i lavori da lui eseguiti (appello, pag. 6). Diversamente da quanto afferma l’appellante, la controparte non ha mai sostenuto esservi stata una compensazione. Il convenuto ha infatti affermato di aver effettuato, su richiesta di AP 1, i lavori di sgombero e demolizione del terreno a seguito dei quali quest’ultimo gli avrebbe proposto di tenere l’importo di fr. 50'000.- quale compenso (cfr. anche interrogatorio di AO 1 del 4 luglio 2018, pag. 2), versione che ha trovato conferma nelle parole della teste Li__________ (audizione cit., pag. 5 segg.) - sulla cui attendibilità già è stato detto (consid. 12) - e che sulla scorta delle risultanze istruttorie questa Camera reputa credibile.
Come chiaramente emerge dai considerandi che precedono, prive di fondamento si rivelano tutte le contestazioni appellatorie quo a un’errata applicazione dell’onere probatorio da parte del Pretore.
Alla luce di tutto quanto precede non vi sono elementi per ritenere errata la sentenza pretorile, l’appellante non essendo riuscito a provare la veridicità delle proprie allegazioni.
Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. L’appello 27 agosto 2020 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 5’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte fr. 3’500.- a titolo di ripetibili d’appello.
Notificazione:
;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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