AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.60
Data decisione, Autorità: 19.08.2021, ICCA
Titolo: Ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione provvisoria per lavori eseguiti su più fondi
Incarto n. 11.2020.60
Lugano 19 agosto 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SO.2016.1222 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 dicembre 2016 dalla
AP 1 (Bolzano) (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
M__________ B__________, ora in (patrocinato dall'avv. )
al quale è subentrata in pendenza di causa
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 5 giugno 2020 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 25 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 settembre 2013 M__________ B__________ ha stipulato con la AP 1 di __________ (Bolzano) un contratto di appalto per la fornitura e il montaggio “al grezzo avanzato” di due edifici prefabbricati del modello “R__________” (dimensione/tipo: “309 + 373 + 373hM-piano”): l'uno composto di tre appartamenti sulla particella n. 380 RFD di __________ e l'altro di otto appartamenti sulla contigua particella n. 6536, entrambe di proprietà del committente. Il costo delle opere era stabilito in € 1 538 000.– complessivi più IVA. Nell'autunno del 2015 entrambi i fondi sono stati costituiti in proprietà per piani. La particella n. 380 consta di tre unità (dalla n. 7415 alla n. 7417), la particella n. 6536 di otto unità (dalla n. 7438 alla n. 7445). In corso d'opera M__________ B__________ ha commissionato modifiche e interventi supplementari. Terminati i lavori nel settembre del 2016, la AP 1 ha emesso fatture per complessivi € 1 770 741.–, IVA inclusa. Dedotti acconti per € 1 624 128.–, il saldo di € 146 613.– è rimasto scoperto. Il 18 ottobre 2016 M__________ B__________ ha trasferito la proprietà per piani n. 7442 a C__________ L__________ in ossequio all'esercizio di un diritto di compera.
B. Il 27 dicembre 2016 la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale ‟collettivaˮ degli artigiani e imprenditori a carico delle proprietà per piani dalla n. 7438 alla n. 7441 e dalla n. 7443 alla n. 7445 per fr. 114 460.35 (pari a € 107 414.–) con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016, come pure a carico delle proprietà per piani dalla n. 7415 alla n. 7417 per fr. 34 266.80 (pari a € 32 157.28) con interessi al 5% dallo stesso 27 dicembre 2016. Con decreto cautelare di quel medesimo giorno, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha ordinato le iscrizioni richieste e ha citato le parti al contraddittorio. L'addebito delle spese processuali (fr. 2000.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo l'udienza. Il 2 gennaio 2017 M__________ B__________ ha venduto le proprietà per piani dalla n. 7415 alla n. 7417, dalla n. 7438 alla n. 7441 e dalla n. 7443 alla n. 7445 a AO 1. Il 2 gennaio 2017 quest'ultima ha acquistato da C__________ L__________ anche la proprietà per piani n. 7442.
C. La procedura è rimasta sospesa, su richiesta delle parti, dal 15 maggio 2017 al 28 gennaio 2020 e il 13 febbraio 2020 AO 1 è subentrata nel processo a M__________ B__________. All'udienza del 5 marzo 2020, destinata al contraddittorio, l'istante ha confermato la propria domanda, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. L'impresa ha replicato, seduta stante, modificando la propria richiesta nel senso che, in subordine, si iscrivesse un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di complessivi fr. 114 460.35 così suddivisi:
– fr. 14 707.20 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7438 (115/1000 della particella n. 6536),
– fr. 14 707.20 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7439 (115/1000 della particella n. 6536),
– fr. 14 707.20 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7440 (115/1000 della particella n. 6536),
– fr. 15 986.10 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7441 (125/1000 della particella n. 6536),
– fr. 17 904.40 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7443 (140/1000 della particella n. 6536),
– fr. 17 904.40 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7444 (140/1000 della particella n. 6536) e
– fr. 18 543.85 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7445 (145/1000 della particella n. 6536)
e un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di complessivi fr. 34 266.80 così suddivisi:
– fr. 11 650.70 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7415 (340/1000 della particella n. 380),
– fr. 11 136.70 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7416 (325/1000 della particella n. 380) e
– fr. 11 479.40 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7417 (335/1000 della particella n. 380).
L'istante ha chiesto altresì di assegnarle un termine per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. La convenuta ha duplicato, proponendo una volta ancora di respingere l'istanza. Non dovendosi assumere prove oltre ai documenti prodotti, l'istruttoria è stata chiusa quello stesso giorno. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 31 marzo e del 30 aprile 2020 nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni.
D. Statuendo con sentenza del 25 maggio 2020, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione delle iscrizioni provvisorie decretate il 27 dicembre 2016 senza contraddittorio. Le spese processuali di fr. 2200.– (comprese quelle del decreto cautelare emesso inaudita parte) sono state poste a carico del-l'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 giugno 2020 per otte-
nere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di acco-gliere la sua istanza così come precisata nel memoriale di replica. Nelle sue osservazioni del 6 luglio 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
In diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le relative decisioni dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in prima sede (fr. 148 727.15 complessivi). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'istante il 26 maggio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 5 giugno 2020 (timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Un appello diretto contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata la decisione in esame (DTF 137 III 567), non sospende l'esecutività della sentenza impugnata (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). In concreto il Pretore aggiunto ha disposto nondimeno che l'invito all'ufficiale del registro fondiario perché cancellasse le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali decretate senza contraddittorio il 27 dicembre 2016 sarebbe stato fatto seguire solo dopo il passaggio in giudicato della decisione. Le iscrizioni provvisorie figurano tuttora, di conseguenza, nel registro fondiario. In condizioni del genere l'appello continua a essere provvisto di interesse pratico e attuale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 2 con rifermenti).
All'appello l'istante acclude un “preprogetto viste 3D” con annotazioni a mano del 25 settembre 2014 (doc. B di appello), i piani firmati dalle parti il 27 settembre 2019 del lotto 1 (tre appartamenti sulla particella n. 380) e dei lotti 2 e 3 (otto appartamenti sulla particella n. 6536: doc. C e D di appello), come pure una copia dell'offerta dettagliata che la ditta ha allestito il 27 settembre 2013 per M__________ B__________ (doc. E di appello). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1).
Nella fattispecie i documenti esibiti in appello precedono ampiamente il giudizio impugnato, senza che l'appellante spieghi quali motivi le avrebbero impedito di sottoporli al Pretore aggiunto nonostante la diligenza che si poteva esigere da essa. La ricevibilità dei documenti in questione appare quindi più che dubbia e poco importa, sotto questo profilo, che a parere dell'istante i documenti prodotti in prima sede sarebbero sufficienti per confermare l'iscrizione dell'ipoteca legale in via provvisoria. Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid. 8), i documenti in questione non sussidiano ai fini del presente giudizio. Senza fondamento è poi l'impossibilità – lamentata dall'istante – di valersi davanti al primo giudice dell'audizione di tecnici residenti in Italia. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, proprio nell'ambito di una procedura come quella in rassegna, che nulla impedisce di domiciliare un testimone residente all'estero presso una parte o presso il suo patrocinatore oppure di farsi autorizzare dal giudice a comparire in aula insieme con i testimoni residenti all'estero (RtiD II-2019 pag. 690 consid. d).
La mancata specifica delle prestazioni fornite per ciascun fondo e l'omessa produzione della ‟descrizione tecnicaˮ menzionata nel contratto di appalto (doc. A) – ha soggiunto il primo giudice –ostano all'accoglimento dell'istanza. Anche perché, trattandosi di case prefabbricate, le varie componenti (perimetro, pareti divisorie, scale, porte, pavimenti ecc.) non sono in alcun rapporto con la “superficie utile lordaˮ, ma richiedono una distinta (pag. 6 seg.). Ciò posto, neppure la ripartizione millesimale proposta dall'istante in subordine può entrare in linea di conto. Analoghe considerazioni valgono a maggior ragione, secondo il Pretore aggiunto, con riferimento alle opere supplementari fatturate per complessivi € 100 975.40 più IVA, le quali non sono attribuibili ai due fondi né ai singoli appartamenti. E siccome – egli ha epilogato – la ripartizione del credito complessivo tra le due particelle operata (in via principale o subordinata) era sin dall'inizio inammissibile, non occorre vagliare oltre la possibilità – respinta dalla convenuta – di ‟un'ipoteca legale collettiva concomitante ad una parzialeˮ (pag. 7).
In difetto di competenze tecniche – prosegue l'istante – il Pretore aggiunto non poteva per altro mettere in discussione il suo metodo di calcolo. Men che meno ove si consideri che egli neppure avrebbe potuto sentire i tecnici residenti in Italia senza ritardare eccessivamente il corso della procedura e che in caso di dubbio doveva ordinare l'iscrizione provvisoria e rinviare l'esame di merito alla procedura di iscrizione definitiva, nel cui ambito sarebbe stato possibile escutere testimoni e assumere una perizia. Ad ogni buon conto – prosegue l'appellante – i nuovi documenti indicano la superficie netta delle abitazioni e precisano le modalità di calcolo, confermando i dati (lordi) riportati negli altri documenti agli atti. Ribadita la concretezza del calcolo presentato, l'appellante sottolinea che la giurisprudenza ammette pur sempre deroghe al principio della specialità. E quand'anche i conteggi esibiti non ossequiassero tale precetto, le particolarità delle costruzioni non permettono in concreto di esigere conteggi più particolareggiati.
Per quel che è dell'ipoteca legale collettiva concomitante a una parziale, questione che il Pretore aggiunto non ha dovuto esaminare per avere respinto la suddivisione del credito complessivo tra i due fondi, l'appellante ribadisce gli argomenti addotti in primo grado. Ritiene che l'aggravio ipotecario richiesto vada accolto, poiché tutte le proprietà per piani oggetto della procedura appartengono tuttora al medesimo titolare. Poco importa che la proprietà per piani n. 7442 sia stata venduta inizialmente a un'altra persona, giacché il plusvalore relativo a tale unità è stato considerato separatamente in un'altra causa (inc. SO.2016.1221). Non entrasse in linea di conto un'ipoteca collettiva – conclude l'appellante – nulla osta a un'annotazione su ogni proprietà per piani proporzionale ai millesimi, come essa ha postulato in subordine nella replica. Non da ultimo perché ciò condurrebbe a una riduzione dell'aggravio in proporzione ai millesimi anziché per l'intero credito su ogni proprietà per piani.
Ne segue che, per principio, l'artigiano o imprenditore non può suddividere il costo del proprio intervento in modo astratto tra la superficie dei vari fondi, né ripartire l'insieme delle sue prestazioni secondo la volumetria delle eventuali costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) sono state effettuate per un determinato fondo e a quale prezzo. La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonera da tale obbligo. E non spetta al giudice suddividere per apprezzamento su più fondi una pretesa indeterminata (RtiD I-2019 pag. 546 consid. 4b). L'ipoteca legale può unicamente gravare l'entità giuridica (fondo base o quota di comproprietà) che ha beneficiato dei lavori (DTF 146 III 9 seg. consid. 2.1.2). Un'eccezione va ammessa solo con grande prudenza e soltanto in condizioni tali da far apparire contabilizzazione e fatturazione separate come non fattibili: situazioni che, in quanto premesse per un'eccezione alla regola, vanno allegate e dimostrate dall'artigiano o imprenditore che le invoca (DTF 146 III 12 consid. 4.1.1).
I precetti testé enunciati si applicano non solo alle iscrizioni definitive, ma anche alle iscrizioni provvisorie, sebbene cifrare l'ammontare del pegno per queste ultime possa apparire arduo, vista l'esigenza di ottenere l'iscrizione entro quattro mesi e l'impossibilità di aumentare in seguito l'ammontare della garanzia iscritta. In tali casi si ammette nondimeno un'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale a carico dei singoli per un importo approssimativo, con un ‟margine di sicurezzaˮ del 10-20% (RtiD I-2019 pag. 546 seg. consid. 4b e 4d con rinvii). Applicati alla proprietà per piani, simili regole fanno sì che per lavori eseguiti su una determinata proprietà per piani un'eventuale ipoteca legale deve gravare soltanto quella determinata unità. Se più unità hanno beneficiato di lavori, l'ipoteca legale riveste la forma di un pegno parziale, gravante ogni singola unità per l'importo di cui è debitore il relativo proprietario; un pegno collettivo su tutte le unità per la totalità del credito da garantire è possibile solo eccezionalmente, alle condizioni dell'art. 798 cpv. 1 CC. Qualora i lavori abbiano per oggetto parti comuni di una proprietà per piani, il pegno grava l'oggetto in comproprietà e l'artigiano o imprenditore deve ripartire la sua spettanza sui proprietari delle varie unità in funzione delle loro quote, in modo che si possano iscrivere pegni parziali nel senso dell'art. 798 cpv. 2 CC (DTF 146 III 10 consid. 2.1.3 con rinvii; sul tema v. anche RtiD I-2011 pag. 668 n. 21c con numerosi richiami).
di fatto che il calcolo da essa presentato il 22 dicembre 2016 (doc. L) non distingue le prestazioni fornite (e i costi fatturati) per ogni singolo fondo, come impone il principio della specialità (DTF 146 III 12 consid. 4.1.1). Quand'anche non sia stato confezionato per esigenze di causa, il conteggio si esaurisce in un calcolo aritmetico. Suddiviso il costo totale delle costruzioni (complessivi € 1 770 741.–) per la superficie degli 11 appartamenti (1572 m²), l'appellante quantifica l'aggravio ipotecario in € 1126.42 per
metro quadrato, ottenendo per la particella n. 380 un importo di € 391 996.50 a fronte di una superficie di 348 m² e per la particella n. 6536 un importo di € 1 378 744.50 per rapporto a una superficie di 1224 m², di cui € 81 440.17 e 72.30 m² riferiti alla proprietà per piani n. 7442 (doc. L). L'aggravio della particella n. 380 ammontando al 22.137% del totale e quello della particella n. 6536 al 77.863% (di cui il 5.907% riferito alla proprietà per piani n. 7442 e il 94.093% alle altre sette unità), l'istante ha suddiviso il credito residuo (dedotta la quota a carico della proprietà per piani n. 7442) sui due fondi in base a tali percentuali e ha postulato nella stessa misura l'iscrizione provvisoria dei pegni (istanza, pag. 4).
Contrariamente all'opinione dell'appellante, l'‟analisiˮ del 22 dicembre 2016 non consente pertanto di stabilire, fosse solo approssimativamente, su quale fondo (e al suo interno per quale proprietà per piani) siano stati svolti i lavori e per quale ammontare. Che i costi di costruzione possano dipendere anche dalle superfici edificate è possibile. Il problema è che la ripartizione non può avvenire unicamente sulla scorta di tale parametro. Pretendendo il contrario, l'istante trascura che le singole unità abitative si distinguono nella fattispecie anche per la diversa struttura e che per le varie componenti (pareti interne ed esterne, porte e finestre [doc. N] ecc.) il criterio della superficie (netta o lorda che sia, l'interessata non illustrandone la differenza) è inidoneo per concretare le prestazioni fornite e il relativo prezzo. In proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
l'istante si limita a reiterare un'opinione che non può essere condivisa. La documentazione da essa esibita in questa sede dimostra se mai il contrario. Intanto la ditta non contesta la mancata produzione, davanti al Pretore aggiunto, della ‟descrizione tecnicaˮ menzionata nel contratto di appalto (doc. A). Oltre a ciò, l'offerta datata 27 settembre 2013 elenca nei particolari, oltre ai metri e ai metri quadrati, tutti i componenti necessari per l'edificazione dei due complessi residenziali (doc. E di appello). Lo stesso documento addotto dall'appellante dimostra pertanto che nulla impediva in concreto di tenere una contabilità separata per ogni fondo e per ogni unità abitativa. Senza contare che non si intravede perché la costruzione di case prefabbricate e standardizzate, che a un giudizio di apparenza dovrebbe agevolare il compito dell'imprenditore, giustificherebbe di derogare dall'impostazione di una contabilità distinta. Tanto meno vi sarebbe ragione di privilegiare nella fattispecie la ditta istante, che vanta una notorietà a livello europeo e che dispone pertanto di strutture adeguate, rispetto a qualsiasi altro artigiano o imprenditore. Anche al riguardo l'appello manca così di consistenza.
È vero che l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale è un procedimento di natura sommaria, sicché il giudice non pone esigenze troppo severe al riguardo e in caso di dubbio ordina l'iscrizione, rinviando la decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale alla sentenza sull'iscrizione definitiva. Ma ciò non esonera l'artigiano o l'imprenditore, dandosi più fondi, dal rendere almeno verosimile l'entità delle prestazioni effettivamente eseguite sull'uno o sull'altro, in modo da ripartire la pretesa fra le varie proprietà secondo i lavori concretamente eseguiti su ciascuna particella. Una ripartizione astratta dei costi proporzionalmente alla superficie coinvolta nei lavori di costruzione come quella proposta dal-l'istante, contestata sin dall'inizio dalla convenuta, rimane del tutto empirica e, quindi, insufficiente (analogamente: RtiD I-2019 pag. 548 consid. 4e). A maggior ragione ove si pensi che nel caso specifico la ditta non postulava, per l'importo complessivo del credito, l'iscrizione di un pegno collettivo (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.21 del 28 maggio 2019 consid. 5a).
Si aggiunga che l'istante non discute l'impossibilità di ricondurre le opere supplementari di € 100 975.40 più IVA a lavori sull'uno o sull'altro fondo. Né essa fa valere, per ipotesi, di avere fornito prestazioni tanto embricate da formare nel loro insieme un'unità dal profilo economico e materiale, suscettibile di giustificare un'eccezione all'onere di una contabilità e di una fatturazione separata (cfr. DTF 146 III 12 consid. 4.1.1). Trattandosi di due case distinte, in realtà, i due fondi non sembrano nemmeno formare, a un sommario esame, un'unità funzionale (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019, consid. 7e). Mancando indicazioni attendibili su quanto l'impresa ha eseguito sulle particelle n. 380 e 6536 (e all'interno delle medesime sulle singole proprietà per piani), in definitiva l'appello è destinato all'insuccesso. Ciò rende superfluo una volta ancora esaminare se sia lecito combinare un pegno parziale, come quello che l'istante ha chiesto per il saldo e che ha suddiviso sui due fondi, con un pegno collettivo, come quello che essa ha chiesto per i rispettivi crediti all'interno delle due particelle sulle singole proprietà per piani.
In ultima analisi l'appello vede dunque la sua sorte segnata. La conferma della sentenza impugnata non esime tuttavia da una precisazione d'ordine. Il Pretore aggiunto ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le iscrizioni provvisorie decretate il 27 dicembre 2016 senza contraddittorio, operazione da eseguire “dopo il passaggio in giudicato dell'odierno giudizio”. Se non che, “il passaggio in giudicato dell'odierno giudizio” avviene già, secondo la più recente prassi del Tribunale federale, con la notificazione dell'attuale sentenza (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4). E siccome una decisione riguardante l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori non ha indole costitutiva (seppure vi sia chi la auspichi: Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 530 n. 1446) e potrebbe quindi essere eseguita immediatamente, conviene lasciare alla ditta attrice il tempo necessario per postulare il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, evitando che nel frattempo l'ufficiale del registro fondiario cancelli le iscrizioni provvisorie (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.9 del 29 marzo 2021 consid. 7c).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla convenuta, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 567), il ricorrente può far valere contro di esse soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso che l'ufficiale del registro fondiario eseguirà l'ordine del Pretore aggiunto una volta decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale.
Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ;
– avv. ; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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