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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.108
Data decisione, Autorità: 19.07.2021, IICCA
Titolo: Sentenza d'appello - rettifica
Incarto n. 12.2021.108
Lugano 19 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2016.401 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 novembre 2016 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 2
richiamata la sentenza 31 marzo 2021 di questa Camera, inc. 12.2020.59, che ha parzialmente accolto l’appello 18 maggio 2020 di IS 1 e di conseguenza riformato la Decisione finale 10 aprile 2020 del Pretore;
statuendo ora sulla Domanda di rettifica 2 luglio 2021 dell’appellante;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con Decisione finale 10 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto la petizione 14 novembre 2016 con cui IS 1 chiedeva la condanna di CO 1 al pagamento di una somma poi aumentata in replica a fr. 25'016.15 oltre interessi (rimborso delle spese legali e amministrative sostenute nell’ambito delle indagini aperte in Svizzera e in Italia a carico della convenuta) nonché il rigetto definitivo, limitatamente a quell’importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
che con appello 18 maggio 2020, al quale si è opposta CO 1 con risposta 3 luglio 2020, IS 1 ha chiesto, in riforma del primo giudizio, di accogliere la petizione e di conseguenza di condannare la convenuta a pagarle fr. 25'016.15 oltre interessi, di rigettare in via definitiva, limitatamente al predetto importo, l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, di porre la tassa di giustizia e le spese a carico della convenuta e di obbligare quest’ultima a rifonderle fr. 4'000.- a titolo di indennità per ripetibili;
che con sentenza 31 marzo 2021 questa Camera, in parziale accoglimento dell’appello, ha riformato come segue il giudizio di prima sede:
§ Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare ad AP 1 fr. 7'600.- oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2016.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, incluse quelle della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-), sono poste per 7/10 a carico dell’attrice e per 3/10 a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr. 1'600.- per ripetibili.
che con domanda di rettifica 2 luglio 2021 IS 1 ha segnalato che nel dispositivo era stato omesso il punto concernente il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, come peraltro riconosciuto nel giudizio (consid. 10 a pag. 7);
che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione;
che se la rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);
che una rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta errori di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non errori di apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della decisione;
che nella fattispecie il dispositivo della sentenza 31 marzo 2021 di questa Camera, inc. 12.2020.59, è chiaramente incompleto, essendo stata omessa la decisione relativa al rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano, limitatamente all’importo oggetto del giudizio, così come chiesto in sede di appello e come esposto nei considerandi;
che l’omissione è palese e va considerata come un errore di scrittura, di modo che si giustifica di non interpellare la parte appellata;
che in virtù di quanto precede si impone la rettifica richiesta dall’appellante;
che in esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema di ripetibili;
che la presente decisione può essere presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. c cfr. 3 LOG.
Per questi motivi,
decide:
Il dispositivo della sentenza 31 marzo 2021 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, inc. 12.2020.59, è rettificato come segue:
I. L’appello 18 maggio 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 aprile 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza CO 1 è condannata a pagare ad IS 1 fr. 7'600.- oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2016.
Limitatamente all’importo di cui al pto. 1, viene rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, incluse quelle della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-), sono poste per 7/10 a carico dell’attrice e per 3/10 a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr. 1'600.- per ripetibili.
II. [invariato]
III. [invariato]
Non si riscuotono spese giudiziarie.
Notificazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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