AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.32
Data decisione, Autorità: 05.08.2021, IICCA
Titolo: Scioglimento d'ufficio di una società anonima, assente domicilio legale
Incarto n. 12.2021.32
Lugano 5 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 25 febbraio 2021 di
RI 2, __________
contro la decisione 15 febbraio 2021 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della RI 1, di cui la ricorrente era amministratrice unica, in applicazione dell’art. 153b vORC (inc. n. 16809/2020);
viste la risposta 16 marzo 2021 dell’Ufficio del registro di commercio e la replica 18
marzo 2021 della ricorrente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con raccomandata 5 ottobre 2020 l’Ufficio del registro di commercio (URC), informato da un terzo che la società RI 1 non disponeva più di un domicilio legale nel luogo della sua sede statutaria, l’ha diffidata, in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 vORC, a procedere alla notificazione del nuovo domicilio legale o a comunicare la validità di quello attualmente iscritto a registro entro un termine di 30 giorni, con la comminatoria dell’emanazione di una decisione formale di scioglimento e dell’applicazione di un’ammenda (art. 943 cpv. 1 vCO).
Essendo l’invio raccomandato stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, con pubblicazione sul FUSC del 4 gennaio 2021 l’URC ha ripetuto la diffida di cui sopra ai sensi dell’art. 153a cpv. 3 vORC, assegnando alla società un ultimo termine di 30 giorni per ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e per notificare all’Ufficio del registro di commercio la relativa iscrizione.
Rilevato come anche il predetto termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 15 febbraio 2021 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 vORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e ha nominato quale liquidatrice la sua amministratrice unica RI 2 (dispositivo n. 1), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n. 2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 353.- (dispositivo n. 3), a carico della società e della sua amministratrice unica in solido (dispositivo n. 5) e ha posto un’ammenda di fr. 400.- (dispositivo n. 4) personalmente a carico dell’amministratrice unica (dispositivo n. 5).
Con ricorso 25 febbraio 2021 RI 2 ha impugnato la suddetta decisione postulandone l’annullamento nel senso di esentarla dal pagamento di qualsiasi tassa, spesa e ammenda, rilevando in sintesi di non avere colpe per la lacuna societaria e di avere presentato le sue dimissioni dalla funzione di amministratrice unica.
Con risposta 16 marzo 2021 l’Ufficio del registro di commercio si è opposto al gravame, rilevando che al momento dell’emanazione della sua decisione, RI 2 era ancora l’amministratrice unica della RI 1 e che essa era consapevole della pendenza della procedura di cui agli art. 153a seg. vORC (avendo ricevuto copia della diffida del 5 ottobre 2020) come pure dei passi necessari per ottenere la cancellazione della sua funzione dal Registro di commercio, comunicatile con raccomandata 4 gennaio 2021.
Con replica 18 marzo 2021 la ricorrente si è riconfermata nelle proprie tesi e ha in particolare ribadito di aver fatto (invano) tutto quanto in suo potere per regolarizzare la situazione. Con scritto 11 giugno 2021, l’URC ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni.
Il ricorso in esame, presentato a questa Camera nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 942 cpv. 1 e 2 nCO e art. 6 cpv. 1 LCRC), è senz’altro tempestivo. La ricorrente è legittimata a presentare l’impugnativa in quanto personalmente toccata dalla decisione impugnata.
Con il suo ricorso, RI 2 non mette in discussione la correttezza della procedura di scioglimento d’ufficio della RI 1 ai sensi degli art. 153a seg. vORC. Piuttosto, essa chiede che nessuna spesa, tassa o ammenda venga posta a suo carico, poiché non avrebbe alcuna responsabilità per la suddetta procedura. Sebbene il gravame pecchi per larghi tratti di chiarezza e precisione, da esso si possono trarre le seguenti censure. La ricorrente rileva innanzitutto di essere divenuta amministratrice unica di RI 1 solo nell’agosto 2020, al momento della vendita della società alla nuova azionista G__________ SA (facente capo a __________ D__________ F__________), che RI 1 è finita sotto indagine penale per presunte frodi da parte del precedente azionista e AU __________ B__________ , e che ciò ha comportato perquisizioni, il blocco dei conti societari nonché la perdita del domicilio (avendo la fiduciaria Z __________ SA deciso di non più concedere a RI 1 la domiciliazione presso i propri uffici). Inoltre, la ricorrente sostiene di non aver detenuto, malgrado la propria funzione, un reale potere all’interno della società, non avendo accesso ai conti e dipendendo dalle decisioni di __________ D F e di suo figlio V__________, che non avrebbero mostrato la necessaria cooperazione. A fronte di tutto ciò, i suoi sforzi per trovare un nuovo domicilio alla società sarebbero stati vani, ritenuto che la medesima ha presentato le proprie dimissioni dalla funzione di AU già a fine dicembre 2020, con relativa notifica all’URC per la cancellazione dell’iscrizione (doc. 2 e 4-8 allegati al ricorso).
Queste considerazioni non possono condurre all’annullamento dell’impugnata decisione. Innanzitutto, malgrado la ricorrente sembri rimproverare all’URC una carente informazione relativamente alla problematica del domicilio legale, essa non contesta di avere ricevuto, già in data 9 ottobre 2020, la raccomandata del 5 ottobre 2020 con cui l’URC le ha fatto pervenire una copia della diffida (doc. 5 prodotto dall’URC con la risposta al gravame). A partire da quella data, ella era pertanto consapevole della lacuna societaria e delle conseguenze di una mancata regolarizzazione, e non risulta avere in alcun modo preso contatto con l’URC, perlomeno per giustificare l’impossibilità di ottemperare alle sue richieste. La medesima neppure contesta che la prima istanza di cancellazione della sua funzione, datata 31 dicembre 2020 (doc. 4 prodotto con il ricorso) era insufficiente e incompleta, né che con raccomandata 4 gennaio 2021 l’URC le aveva illustrato il corretto modo di procedere (doc. A prodotto con la risposta al gravame). La successiva decisione 9 febbraio 2021 con cui l’URC ha rifiutato la cancellazione della sua funzione (cfr. doc. 5 annesso al ricorso) non è stata formalmente impugnata dall’interessata. Qualora il ricorso qui in esame si estendesse implicitamente anche alla predetta decisione, esso sarebbe comunque insufficiente per rimetterla in discussione. Il suo contenuto e la relativa tassa prelevata (fr. 50.-) devono pertanto essere confermati. Essendo la corretta formalizzazione delle sue dimissioni e la relativa notifica avvenute solo a partire dal 19 febbraio 2021 (doc. 6-8 allegati al ricorso), ne deriva che per tutto il periodo qui in esame RI 2 era l’amministratrice unica della RI 1 dotata di diritto di firma individuale, e, come tale, tenuta a notificare all’URC qualsiasi modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio (art. 937v CO, art. 17 cpv. 1 lett. c e 27 vORC; cfr. anche art. 17 cpv. 1 lett. a nORC e art. 933 nCO).
Giusta l’art. 943 cpv. 1 vCO, qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’autorità del registro procederà d’ufficio contro i contravventori, applicando un’ammenda da dieci a cinquecento franchi. L’art. 940 nCO ha eliminato la soglia inferiore e innalzato a fr. 5'000.- il limite superiore dell’ammenda. Essa non ha carattere penale bensì costituisce una multa (amministrativa) d'ordine, ed è volta a sanzionare le violazioni delle disposizioni amministrative del registro di commercio che prevedono l'obbligo di un'iscrizione nello stesso e, più precisamente, punisce la disobbedienza a un'ingiunzione dell'Ufficio del registro di commercio a procedere in tal senso. Per questo motivo la sua inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria che prospetti questa conseguenza (Eckert in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5a ed., n. 1 seg. ad art. 943 CO; Vianin in: Commentaire Romand, Code des obligations II, n. 1 seg. ad art. 943 CO). La determinazione dell'importo della multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'Ufficio del registro di commercio, che terrà conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della gravità della violazione, ritenuto che la sanzione e il suo importo devono inoltre essere brevemente motivati (IICCA dell’11 maggio 2020, inc. 12.2019.199, consid. 19; IICCA del 20 maggio 2019, inc. 12.2019.39).
Nel caso concreto, visto il comportamento omissivo di RI 2 nei confronti della diffida ricevuta (corredata dalla necessaria comminatoria), e meglio vista l’assenza di qualsivoglia comunicazione da parte sua, la decisione dell’URC di infliggerle un’ammenda risulta corretta, ritenuto altresì che la medesima ha sì sostenuto di essersi prodigata al fine di ripristinare il domicilio legale societario, ma non l’ha sostanziato in alcun modo con riscontri oggettivi. Nondimeno, tenuto conto delle circostanze concrete nel valutare la gravità dell’inadempienza rimproveratale, segnatamente delle giustificazioni addotte nell’impugnativa e della difficile situazione societaria (non smentita dalla società medesima), l’importo di fr. 400.- sancito dall’URC appare eccessivo e viene pertanto ridotto a fr. 100.-.
La questione dello scioglimento d’ufficio della società non è come detto controversa in questa sede. Comunque sia, con la risposta al gravame, l’URC ha comunicato l’avvenuta sanatoria della lacuna societaria mediante il ripristino di un valido domicilio legale, ciò che permette di revocare la decisione di scioglimento e di conseguentemente annullare i dispositivi n. 1 e 2 (cfr. art. 153b cpv. 3 vORC).
Non avendo nella fattispecie l’URC mai attuato le previste iscrizioni nel Registro di commercio (vincolate, come da decisione impugnata, alla sua crescita in giudicato), non possono conseguentemente essere prelevate le tasse per l’iscrizione dello scioglimento (fr. 70.-), per la modifica della funzione (fr. 20.-) e per la cancellazione del domicilio legale (fr. 30.-). Per quanto riguarda invece la tassa di diffida e le spese, secondo l’art. 21 cpv. 1 dell’ormai abrogata OTRC, chiunque è autorizzato od obbligato a notificare un’iscrizione, chiunque presenta una notificazione per l’iscrizione o fa capo ai servigi del registro di commercio risponde personalmente del pagamento delle tasse e delle spese (in solido con la società). Detta regola è stata ripresa dall’art. 1 OEmol-RC. Tenuto conto della correttezza della procedura seguita dall’URC e dell’onere di notificazione della ricorrente, essa deve pertanto rispondere solidalmente dei suddetti costi unitamente a RI 1. Gli esborsi (spese amministrative) corrispondono a importi fissi che non possono essere ridotti. La tassa per la diffida varia invece da fr. 50.- a fr. 200.- (Allegato 4 all’art. 3 cpv. 1 OEmol-RC e art. 12 vOTRC). Tutto considerato, per le motivazioni già suesposte, nel caso concreto essa può pertanto essere ridotta dai fr. 200.- stabiliti dall’URC a fr. 100.-.
Va in ogni caso segnalato che nel frattempo la più recente comunicazione 10 giugno 2021 trasmessa da questa Camera al nuovo indirizzo societario (via __________) tramite raccomandata e contenente l’intimazione della replica della ricorrente è stata ritornata al mittente con l’indicazione: “Il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. Incomberà all’URC il compito di effettuare le debite verifiche circa la validità del nuovo domicilio legale e di avviare se del caso una nuova procedura ai sensi degli art. 152 seg. nORC, 731b cpv. 1 n. 5 e 939 cpv. 1 nCO.
In conclusione, il ricorso può essere parzialmente accolto nel senso che sia l’ammenda, sia la tassa di diffida vengono ridotte ognuna a fr. 100.- e che non viene prelevata alcuna tassa per l’iscrizione dello scioglimento, della modifica della funzione e della cancellazione del domicilio legale. I dispositivi n. 1 e 2 vengono inoltre annullati, mentre per il resto la decisione impugnata viene confermata.
Le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC) ma, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, si prescinde dal prelievo. Non si assegnano ripetibili né indennità, tenuto conto che la ricorrente non le ha richieste e che all’Ufficio del registro di commercio non possono essere attribuite (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
decide:
I. Il ricorso 25 febbraio 2021 di RI 2 è parzialmente accolto.
§ Pertanto, la decisione 15 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, è così modificata:
Annullato.
Annullato.
Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 100.00. Le spese amministrative ammontano a CHF 18.00 per le spese postali e a CHF 15.00 per la pubblicazione nel FUSC.
È inflitta un’ammenda di CHF 100.00 a carico di RI 2.
L’emolumento relativo alla diffida e le spese amministrative, pari a un totale di CHF 133.00, sono posti solidalmente a carico dell’ente giuridico e di RI 2. A carico di RI 2 è posta personalmente l’ammenda di CHF 100.00.
Invariato.
Invariato.
II. Per la procedura di secondo grado non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono indennità.
III. Notificazione:
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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