AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.26
Data decisione, Autorità: 13.08.2021, CEF
Ricorso: TF 5D_176/2021
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di collaudo di un’automobile. Tasse di richiamo
Incarto n. 14.2021.26
Lugano 13 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 11 A 21 S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 gennaio 2021 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino)
contro
RE 1 __________
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 18 febbraio 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 dicembre 2019 lo Stato del Canton Ticino, tramite la Sezione della circolazione (in seguito: la Sezione), ha emanato nei confronti dell’RE 1 una decisione di condanna al pagamento di una tassa di fr. 80.– per il collaudo di un’automobile di cui essa è detentrice, fissandone la scadenza al 14 gennaio 2020. Con richiamo del 2 febbraio 2020, la Sezione ha intimato all’RE 1 di pagare la tassa entro il 17 febbraio 2020 e l’8 marzo ha emanato un secondo richiamo, con cui ha posto a carico della società una tassa di richiamo di fr. 20.–. Con un’ulteriore decisione emessa il 30 marzo 2020 in sostituzione di quella dell’8 marzo 2020 in seguito al pagamento della tassa di collaudo, avvenuto il 30 marzo 2020, all’RE 1 è stato impartito un nuovo termine fino al 29 giugno 2020 per pagare la tassa di richiamo di fr. 20.–. Il 19 luglio 2020 la Sezione ha inviato un ulteriore richiamo di pagamento con una scadenza al 3 agosto e il 23 agosto una diffida di pagamento, in cui ha posto a carico dell’RE 1 una seconda tassa di richiamo di fr. 20.– con un termine di pagamento al 22 settembre 2020.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 40.–, indicando quale causa del credito: “Fatture no: __________ Emessa il: 30.03.2020”.
C. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 gennaio 2021 la Sezione ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 gennaio 2021. L’istante ha poi prodotto un memoriale di replica il 22 gennaio 2021, che è stato comunicato all’RE 1 insieme alla decisione.
D. Statuendo con decisione del 18 febbraio 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–.
E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2021 per ottenere l’accoglimento dell’opposizione al precetto esecutivo e l’addebito al creditore della tassa di giustizia e delle spese esecutive.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 19 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 1° marzo. Presentato già lo stesso 19 febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima osservato che RE 1, pur avendo elencato i passi da essa compiuti per “sanare la pratica” pendente con la Sezione, ha però anche dimostrato di aver adempiuto detti passi in ritardo dopo la scadenza del debito. Da parte sua – ha continuato il Giudice –, la Sezione ha pure elencato i passi da essa compiuti per ottenere il pagamento, producendo inoltre i vari richiami e diffide di pagamento, tutti “titoli” passati in giudicato e costituenti validi “riconoscimenti di debito”. Il Giudice di pace ha quindi accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via definitiva.
Nel reclamo l’RE 1 afferma che l’escutente non è in grado di provare, in virtù dell’art. 107 cpv. 2 CO, la data in cui la fattura e i successivi richiami le sono stati intimati, siccome non li ha spediti per raccomandata, di modo che non può ottenere “in giudizio il riconoscimento di spese ed interessi”. Chiede pertanto l’accoglimento della sua opposizione.
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione della decisione al destinatario (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80).
5.2 Nella fattispecie, l’escutente ha indicato quale titolo di credito nel precetto esecutivo le “Fatture no: __________ Emessa il: 30.03.2020” e nell’istanza la “Fattura n. __________”. La prima dicitura pare rinviare (solo) alla decisione del 30 marzo 2020, con cui lo Stato, in seguito al pagamento della tassa di collaudo, ha rettificato la precedente fattura n. , limitandola alla (prima) tassa di richiamo. Sennonché pure le fatture allegate al successivo richiamo del 19 luglio e alla diffida del 23 agosto recano lo stesso numero (). Al di là della designazione imprecisa sugli atti in questione, non è quindi dubbio che la pretesa di fr. 40.– fatta valere dall’istante si compone della prima tassa di richiamo di fr. 20.– dell’8 marzo 2020, confermata nella decisione 30 marzo, e della seconda tassa di richiamo, sempre di fr. 20.–, notificata con la diffida del 23 agosto. Del resto l’RE 1 non ha espresso dubbi in merito né contestato la ricezione degli atti in questione (ma solo la possibilità di determinarne la data precisa).
5.3 Ora, la decisione del 30 marzo 2020, come pure il precedente richiamo di pagamento dell’8 marzo, rivestono sicuramente le caratteristiche di una decisione amministrativa per quanto attiene alla prima tassa di richiamo, da un lato perché sono designate come tale (“decisione”) nell’indicazione del rimedio di diritto, e dall’altro perché, appunto, indicano il rimedio di diritto, ossia il reclamo alla Sezione medesima (v. in proposito la sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015, consid. 3). Lo stesso vale per la diffida di pagamento del 23 agosto 2020 per quanto concerne la seconda tassa di richiamo. Queste decisioni costituiscono quindi, in sé, un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 40.–.
Nel contestare il diritto dello Stato di prelevare le tasse poste in esecuzione perché esso non sarebbe in grado di provare il ritardo con cui è stata pagata la tassa di collaudo, la reclamante critica la decisione del 30 marzo 2020 (e implicitamente la diffida del 23 agosto 2020), non la decisione di rigetto. La ricevibilità del reclamo appare così dubbia. Ad ogni modo, la contestazione delle decisioni con cui sono state stabilite le spese di richiamo poste in esecuzione non è più possibile in sede di rigetto dell’opposizione se esse non sono state impugnate tempestivamente in precedenza. In prima sede, la reclamante aveva allegato di aver contestato la diffida di pagamento dell’8 marzo 2020, con cui è stata stabilita la prima tassa di richiamo, e prodotto al riguardo un suo scritto del 12 marzo 2020. In replica l’istante ha però negato di aver ricevuto tale scritto e la reclamante non è in grado di dimostrare il contrario, siccome il suo scritto non risulta essere stato inviato per raccomandata (come peraltro da essa stessa sostenuto, ancorché a proposito delle decisioni dello Stato). La questione non è del resto più di attualità, visto che nel reclamo l’RE 1 non sostiene (più) di aver impugnato la diffida di pagamento dell’8 marzo 2020, né le successive decisioni. Poiché sono passate in giudicato, esse costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per le tasse di richiamo dedotte in esecuzione. Il reclamo va così respinto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 40.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione a:
– ; – Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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