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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.71
Data decisione, Autorità: 16.08.2021, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
Incarto n. 14.2021.71
Lugano 16 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.1758 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________
giudicando sul reclamo del 19 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 6 aprile 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 56'653.50 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 12 maggio 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione 12 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 14 maggio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di essere intenzionata a far fronte ai suoi debiti nei confronti dell’istante e alle esecuzioni che hanno superato lo scoglio dell’opposizione entro la scadenza del termine di reclamo. La domanda di effetto sospensivo è stata, in un primo tempo, respinta con ordinanza presidenziale del 21 maggio 2021, e parzialmente accolta il 27 maggio 2021 sulla scorta di una successiva domanda corredata da nuovi documenti. Entro il termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto brevi manu alla RE 1 il 18 maggio 2021 in occasione del suo interrogatorio presso l’Ufficio dei fallimenti, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 28 maggio. Presentato il 19 maggio 2021 (data della firma elettronica), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo sono pure gli scritti integrativi del 25 e 28 maggio.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto il 25 maggio 2021 due ordini di bonifico di € 9'900.– (doc. H) e € 90'134.54 (doc. I) a favore del suo patrocinatore, pari complessivamente a fr. 109'532.55 (100'034.54 al tasso di cambio dell’1.09495, v. doc. J), e il 28 maggio lo stato di ripartizione allestito in quello stesso giorno dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per la somma di fr. 100'522.20 (doc. L), dal quale si evince l’estinzione di tutte le esecuzioni della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (14 per totali fr. 51'557.70), oltre a tre esecuzioni della Confederazione Svizzera. L’istante aveva però fatto valere con l’istanza anche tre crediti (allora) non ancora posti in esecuzione, per i mesi da gennaio a marzo del 2021 (doc. C accluso all’istanza), di cui il primo è poi stato dedotto in esecuzione (n. __________), anch’essa estinta in occasione del riparto del 28 maggio 2021, oltre a una “multa” di fr. 300.–. A richiesta della Camera, la reclamante ha dimostrato, producendo dichiarazioni dell’istante, che anche le due ultime mensilità sono estinte e che la multa non sarà esigibile prima dell’emanazione del conguaglio per il 2020. Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF risulta così adempiuto.
2.2 Essendo il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2.2 Nel caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto sospensivo che nei confronti della reclamante sono pendenti solo quattro esecuzioni sospese da opposizione per poco più di fr. 16'000.– complessivi. Non risultano più attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 maggio 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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