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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.25
Data decisione, Autorità: 11.08.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Estratto conto relativo a tasse comunali sui cani. Indennità d’inconvenienza
Incarto n. 14.2021.25
Lugano 11 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 668-A-20-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 26 novembre 2020 dal
CO 1 (rappresentato dal __________, __________)
contro
RE 1RE 1
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 febbraio 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune RE 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 225.– oltre agli interessi del 5% dal 29 febbraio 2020 (indicando quale causa del credito la “Fatt. __________ – Tassa cani 2017/2018/2019 – Cane L__________ Microchip __________”) e fr. 15.– (per “Spese di diffida”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 novembre 2020 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 15 gennaio 2021. L’istante ha poi prodotto un memoriale di replica il 29 gennaio 2021, che è stato comunicato a RE 1 solo con la decisione.
C. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 70.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2021 per ottenerne la riforma e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di fr. 150.– in ogni sede. Nelle sue osservazioni dell’11 marzo 2021, il Comune ha confermato le proprie pretese.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’11 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 21 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto defini-tivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima constatato il mancato pagamento delle tasse annuali per il possesso di cani dovute da RE 1 al CO 1 per gli anni dal 2017 al 2019. Il primo giudice ha poi rilevato che il debitore avrebbe potuto nelle sue osservazioni “almeno menzionare l’intenzione di ritirare l’opp[o]sizione al Precet[t]o esecutivo in atto o riconoscere il debito e proporre almeno un saldo dilazionato di quanto dovuto”. Il Giudice di pace ha quindi accolto l’istanza e “respinto” l’opposizione interposta da RE 1, allegando alla decisione, quale “comprova della validità della pretesa di parte Istante”, la “corposa documentazione” prodotta dal Comune con la replica.
Nel reclamo RE 1 allega di non essere il padrone del cane L__________, da lui custodito solo per due a tre giorni a settimana per conto della proprietaria , che gliel’ha ceduto solo il 13 agosto 2019, data alla quale egli ha registrato il cane a suo nome. Il reclamante afferma di aver contestato lo scritto 22 agosto 2019 con cui il Comune l’aveva avvertito che gli avrebbe chiesto il pagamento della tassa annuale per L dal 2017, senza ricevere alcuna risposta. Il 6 dicembre 2019 ha poi provveduto al pagamento della tassa per il 2019. RE 1 si rammarica che il Giudice di pace non abbia preso in considerazione i motivi della sua opposizione e gli abbia imputato una seconda volta il pagamento della tassa del 2019 oltre a quelle degli anni precedenti in cui non era proprietario del cane. Postula quindi la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione dell’istanza e l’accollamento al Comune in ambedue le sedi delle tasse di giustizia e delle indennità per ripetibili di fr. 150.– ognuna.
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
5.1 Nella fattispecie, il Comune ha indicato nell’istanza quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione le “fatture” del 31 dicembre 2019 relative alla tassa annuale sui cani per gli anni dal 2017 al 2019, pur allegandovi in realtà un “Estratto Conto” (doc. B) allestito verosimilmente il 23 settembre 2020, giacché considera i pagamenti fino a quella data, indica i richiami del 12 marzo e del 9 giugno 2020 e computa una tassa di fr. 15.– per la diffida del 7 luglio 2020. Né le fatture, né i richiami o la diffida sono acclusi all’istanza.
5.2. Ora, una semplice fattura, una richiesta di pagamento, un richiamo di pagamento o un estratto conto privo d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti non possono essere parificati a decisioni amministrative, siccome non vengono designati come tali (“decisione”) nell’atto stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (sentenze della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015, consid. 3; 14.2003.95 del 20 febbraio 2004, con rinvio a Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LEF e a Stücheli, Die Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 304 i.f.).
Nel caso specifico, l’estratto conto prodotto quale doc. B non riveste all’evidenza le caratteristiche di una decisione amministrativa in mancanza di una chiara designazione come tale e dell’indicazione dei rimedi giuridici. Rinvia del resto a pregresse “fatture”, di cui non è possibile accertare l’eventuale qualità di decisione amministrativa dal momento che non sono state prodotte. Non essendo stata addotta neppure la diffida, difetta un titolo di rigetto definitivo anche per la relativa tassa. Il carattere documentale della procedura (sopra consid. 2) esige infatti la produzione del titolo cartaceo (tra altre: sentenza della CEF 14.2020.162 del 12 marzo 2021 pag. 3), non basta in sé (senza accertamento giudiziario o amministrativo nel caso concreto) che una norma legale prescriva l’obbligo posto in esecuzione (sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3) né che la decisione mancante sia citata in una decisione successiva che invece è agli atti (sentenza della CEF 14.2017.204 del 21 giugno 2018, consid. 6.2/a). Il reclamo va pertanto accolto.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si dà invece luogo all’assegnazione d’indennità d’inconvenienza a RE 1 siccome egli non ha motivato la propria domanda come invece richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (v. sentenze del Tribunale federale 5A_695/2020 del 26 aprile 2021 consid. 5.1 e della CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020 consid. 8.3).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 240.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 70.– sono poste a carico dell’istante.
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1.
Notificazione a:
– RE 1, __________; – CO 1, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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