AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.17
Data decisione, Autorità: 11.08.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Identità tra l’importo escusso e quello che figura nel riconoscimento di debito. Proposta transattiva
CO 1
Incarto n. 14.2021.17
Lugano 11 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.1043 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 ottobre 2020 dalla
RE 1, __________
contro
CO 1
giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 29 gennaio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 luglio 2010 i coniugi CO 1 e R__________ in qualità di conduttori e la RE 1 quale locatrice hanno concluso un contratto di locazione di durata indeterminata con inizio il 1° agosto 2010, stabilendo una pigione mensile di fr. 1'900.– più spese accessorie di fr. 200.– per l’occupazione di un appartamento in via __________ a __________.
B. Il 2 agosto 2017 i conduttori hanno sottoscritto a favore della RE 1 una dichiarazione (qui di seguito: “scrittura privata”) nella quale s’impegnavano a versare le pigioni rimaste scoperte fino ad agosto 2017 di fr. 11'770.– entro la fine di quello stesso mese e a pagare puntualmente le pigioni a partire da settembre 2017, mentre dal canto suo il locatore accettava la disdetta anticipata del contratto di locazione con effetto al 31 dicembre 2017.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lRE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 9'970.– oltre agli interessi del 5% dal 6 settembre 2017, indicando quale causa del credito gli “Affitti scoperti presso la Residenza __________ – via __________ – __________”.
D. Avendo CO 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo limitatamente a fr. 6'100.–, con istanza del 12 ottobre 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona comunque sia per l’intera somma di fr. 9'970.– posta in esecuzione. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 3 novembre 2020. Con replica dell’11 novembre 2020 e duplica del 17 novembre 2020 le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.
E. Statuendo con decisione del 29 gennaio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 260.– senz’assegnare indennità.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 1° marzo 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo precisando di ritenersi debitore solo di fr. 3'870.– (e quindi di opporsi al residuo di fr. 6'100.–), pari a fr. 5'770.– meno la metà della cauzione di fr. 3'800.– liberata a favore dell’istante il 2 febbraio 2018, il saldo dovendosi addebitare all’ex moglie R__________. Nella sua replica spontanea dell’8 marzo 2021, l’istante ha dichiarato di accettare la “proposta” dell’escusso di pagare fr. 7'970.–, maggiorati dagli usuali interessi di ritardo, ma non quella di caricarne la metà all’ex moglie, stante il vincolo di solidarietà tra coniugi. Nel termine impartito con ordinanza del 9 marzo, poi prorogato il 17 marzo 2021, CO 1 ha inoltrato una duplica con cui ha proposto alla controparte un accordo, secondo cui ad avvenuta cancellazione dei precetti esecutivi a carico suo e dell’ex moglie nonché dell’attestato di carenza di beni rilasciato contro quest’ultima, l’istante gli avrebbe confermato per scritto la cessazione della vertenza con il pagamento di fr. 7'970.– più interessi del 5% dal 6 settembre al 21 novembre 2017, da effettuarsi entro dieci giorni. Il 26 marzo 2021, la reclamante ha accettato di chiudere il contenzioso con il pagamento dei fr. 7'970.– ma ha chiesto la corresponsione degli interessi del 5% usualmente calcolati dall’ufficio d’esecuzione, ritenendo di aver già provveduto a una concessione nel rinunciare alla pigione di settembre.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 11 febbraio. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni libera-torie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che sia la scrittura privata che il contratto di locazione costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ma ha respinto l’istanza per mancanza d’identità tra l’importo posto in esecuzione, di fr. 9'970.–, e quello che figura nella scrittura privata, di fr. 11'770.–. Il primo giudice ha d’altronde osservato che anche sulla scorta di un esame più approfondito degli atti non si può concludere all’identità dei crediti in questione. In effetti sottraendo la garanzia di locazione di fr. 3'800.– liberata a favore della locatrice dall’importo di fr. 11'770.– si ottiene un saldo di fr. 7'970.– e non di fr. 9'970.–. Come è stata calcolata la somma di fr. 9'970.–, ha continuato il Pretore, non si evince nemmeno dal contratto di locazione, siccome lo stesso non permette di determinare quali sono le mensilità rimaste scoperte, ciò che non risulta neppure dalla scrittura privata, la quale si limita a riportare il saldo di fr. 11'770.– senza ulteriori precisazioni. È inoltre quest’ultimo importo, e non quello di fr. 9'970.–, a figurare nell’“estratto conto inquilino” prodotto dall’istante.
Nel reclamo la RE 1 ribadisce quanto aveva già esposto con la replica in prima sede, ossia che dopo la sottoscrizione della scrittura privata le parti hanno convenuto, seppur verbalmente, di anticipare l’uscita dei conduttori a fine settembre 2017 invece che a dicembre 2017, sicché considerando le pigioni scoperte fino a settembre, di fr. 13'770.– (ovvero fr. 11'770.– + la pigione di settembre di fr. 2'000.–), e sottraendo la garanzia di locazione di fr. 3'800.–, si ottiene la somma di fr. 9'970.– posta in esecuzione.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1 Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto e, qualora sia di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
Nella fattispecie, firmando il contratto di locazione (doc. B) e la scrittura privata del 2 agosto 2017 (doc. C) CO 1 e R__________ si sono riconosciuti debitori solidali (doc. B n. 25) delle pigioni scoperte fino ad agosto 2017 di fr. 11'770.– complessivi e di quelle maturate da settembre a dicembre 2017, che secondo il contratto di locazione ammontavano a fr. 2'100.– mensili ciascuna, ma risultano essere state ridotte a fr. 2'000.– mensili dal giugno del 2017 (doc. D pag. 5).
5.2 Contrariamente a quanto ha considerato il primo giudice, l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella risultante dal titolo di rigetto non presuppone ch’esse debbano necessariamente essere dello stesso importo. Il diritto esecutivo non obbliga infatti il creditore a escutere il debitore per l’intero importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra numerose altre: sentenza della CEF 14.2020.71 dell’11 novembre 2020 consid. 5.4). La procedura di rigetto non ha infatti quale scopo di accertare l’importo esatto del credito vantato dall’istante, ma solo l’esistenza di un titolo di rigetto per (almeno) l’importo posto in esecuzione (sopra consid. 2). In altri termini, l’onere della prova (al grado della verosimiglianza) circa le pigioni versate grava sull’escusso e non sull’escutente (art. 82 cpv. 2 LEF). Viceversa, del resto, l’identità numerica delle pretese in questione non garantisce la loro identità sostanziale. Ad esempio, la pigione per ipotesi di fr. 1'000.– del mese di aprile non è identica alla pigione di fr. 1'000.– del mese di marzo.
Nel caso in esame, non è dubbio né contestato che il credito posto in esecuzione (“Affitti scoperti presso la __________”) è quello riconosciuto da CO 1 nella scrittura privata, in linea di massima di fr. 19'770.– (arretrato di fr. 11'770.– fino ad agosto 2017 + 4 pigioni di fr. 2'000.– mensili da settembre a dicembre 2017), che la RE 1 ha però ridotto a fr. 9'970.–, deducendo dall’arretrato la garanzia locativa di fr. 3'800.– e aggiungendovi solo la pigione di settembre 2017 per fr. 2'000.–, come spiegato nella replica spontanea con riferimento all’istanza di tentativo di conciliazione (doc. F ad 7). Il giudizio pretorile è quindi giuridicamente errato.
6.1 Con le osservazioni al reclamo, CO 1 allega, come già aveva fatto con le osservazioni all’istanza, di aver restituito le chiavi dell’appartamento prima della fine di agosto 2017, sicché la pigione di settembre non sarebbe dovuta, come risulterebbe dall’estratto conto accluso a un’istanza del 12 ottobre 2020 presentata dall’istante alla Pretura di Bellinzona (ma che non risulta agli atti di causa). Sostiene inoltre che fr. 4'100.– devono essere posti a carico della ex moglie, ovvero più della metà del debito di fr. 7'970.– (tolta la cauzione locativa) perché egli le ha versato gli alimenti da giugno ad agosto del 2017. Nella duplica, egli ha inoltre ammesso di dover interessi di mora del 5%, ma solo dal 6 settembre al 21 novembre 2017.
6.2 Già nella sua replica spontanea la RE 1 ha dichiarato di essere disposta a rinunciare alla pigione di settembre del 2017. Vero è che l’ha fatto in via transattiva, sicché la rinuncia deve considerarsi come non avvenuta dal momento che in fin dei conti le parti non hanno raggiunto un accordo. Nel suo scritto del 26 marzo 2021, la locatrice ha però confermato la sua rinuncia alla mensilità di settembre, insistendo solo perché gli interessi di mora del 5% usualmente calcolati dall’ufficio d’esecuzione le fossero corrisposti, pur rimettendosi al riguardo al giudizio della Camera. Poiché il rigetto dell’opposizione dev’essere esteso alla pretesa per interessi di mora (sotto consid. 6.4), si può ritenere la rinuncia alla mensilità di settembre come effettiva. L’obiezione di CO 1 si rivela pertanto senza oggetto.
6.3 Anche la rinuncia dell’escusso a professarsi debitore solo di una parte del debito posto in esecuzione, l’altra dovendosi porre a carico dell’ex moglie, è stata formulata in via transattiva. Ad ogni modo egli non ha sollevato tale eccezione in prima sede (ossia “immediatamente”) e non poteva farlo solo in seconda (art. 82 cpv. 2 LEF e sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c consid. 7.2) né addurre allegazioni e documenti nuovi (sopra consid. 1.2). Comunque sia, risulta chiaramente dal contratto di locazione (doc. B n. 25) che i coniugi rispondono solidalmente delle pigioni, e ciò anche dopo la loro separazione, per due anni al massimo, fino alla fine del contratto di locazione (cfr. art. 121 cpv. 2 CC). L’eccezione è pertanto priva di rilevanza.
6.4 Solo nella duplica in sede di reclamo CO 1 ha sostenuto di essere tenuto al pagamento d’interessi di mora del 5% dal 6 settembre 2017 (scadenza della pigione di settembre 2017 indicata nel precetto esecutivo) solo fino al 21 novembre 2017, data del primo precetto esecutivo (n. __________) fattogli notificare dalla locatrice per la cifra “fuorviante” di fr. 13'770.–. L’allegazione è nuova e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni buon conto l’interesse di ritardo dovrà essere calcolato solo sull’importo di fr. 7'970.– riconosciuto dallo stesso escusso, ch’egli avrebbe potuto versare entro il 31 agosto 2017 per evitare di dover corrispondere anche interessi di mora. Non occorre pertanto attardarsi oltre sulla questione.
Non si pone invece problema d’indennità, la RE 1 non avendo postulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) né in prima, né in seconda sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta, di conseguenza l’opposizione parziale (limitata a fr. 6'100.–) al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 4'100.– oltre agli interessi del 5% dal 6 settembre 2017. L’esecuzione può quindi proseguire per fr. 7'970.– complessivi, oltre agli interessi del 5% dal 6 settembre 2017.
Le spese processuali di complessivi fr. 260.– sono poste a carico del convenuto.”
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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