AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.32
Data decisione, Autorità: 11.08.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Debitori solidali. Ripetibili
Incarto n. 14.2021.32
Lugano 11 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.5250 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 novembre 2020 dall’
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 12 marzo 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 1° marzo 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 5 marzo 2020 CO 1 ha sottoscritto un “riconoscimento di debito” a favore dell’RE 1 avente il tenore seguente:
“Il sottoscritto CO 1, via __________ – __________, Svizzera riconosce il debito personale nei confronti:
della spettabile RE 1, Lugano per la fattura n° 171006 di CHF 138'636.85 inerente la pratica legata alla divisione ereditaria Fu __________, dedotto l’acconto già pagato di CHF 33'607.80 per un totale da saldare di CHF 105'029.85 in solido con gli altri eredi __________, __________ e __________ come da contratto di divisione ereditaria del 30.07.2019;
della spettabile RE 1, __________ per i prestiti concessi di CHF 19'000.–
– CHF 6'000.– il 25.4.2019, con scadenza 30.09.2019
– CHF 4'000.– il 19.6.2019, con scadenza 30.09.2019
– CHF 2'000.– il 30.8.2019, con scadenza 30.09.2019
– CHF 5'000.– il 3.10.2019, con scadenza 30.10.2019
– CHF 2'000.– il 24.10.2019, con scadenza 30.10.2019
Il debitore rinuncia in qualsiasi momento a far valere delle eccezioni, ritenuto che per la prescrizione vale la regola dell’art. 141 cpv. 1 CO e l’art. 129 CO.
La firma del presente atto comporta l’interruzione della prescrizione (art. 135 cfr. 1 CO) e vale quale riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF (legge federale sulla esecuzione e fallimenti).
Con accordo della creditrice il debitore si impegna a estinguere i debiti oggetto del presente riconoscimento entro il 15.4.2020 con interessi del 5% a far data dalla scadenza”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 105'029.05 oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019, indicando quale causa del credito il “Contratto di divisione ereditaria art. 11.8 relativa alla fattura del 24.09.2019 di CHF 138'636.85 dedotto acconto pagato di CHF 33'607.80 come da riconoscimento di debito del 5.3.2020”.
C. Avendo interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 novembre 2020 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 5 gennaio 2021.
D. Statuendo con decisione del 1° marzo 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 26'257.50 (ovvero per un quarto della somma di fr. 105'029.85 riconosciuta), oltre agli interessi del 5% annuo dal 16 aprile 2020 e ponendo le spese processuali di fr. 250.– a carico dell’istante per ¾ e del convenuto per il rimanente ¼.
E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 marzo 2021 per ottenerne l’annullamento (parziale) e l’accoglimento dell’istanza per il capitale di fr. 105'029.85 oltre agli interessi di mora del 5% dalla data stabilita dal Pretore (il 16 aprile 2020), protestate spese e ripetibili. Nel termine impartitogli CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 3 marzo 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 13 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che per la pretesa di fr. 105'029.85, a differenza di quanto pattuito per quella di fr. 19'000.–, CO 1 si è riconosciuto debitore solidale con altri tre eredi. Il primo giudice ha però rilevato che dagli atti non risulta alcuna solidarietà ex lege e manca pure una dichiarazione degli altri eredi di obbligarsi in solido verso l’istante giusta l’art. 143 CO. Il Pretore ha quindi ritenuto che, nonostante l’infelice formulazione secondo cui il debito è da saldare “in solido con gli altri eredi”, CO 1 non intendeva dichiararsi unico debitore di tutto l’importo, ciò che risulta evidente anche dal raffronto con la formulazione utilizzata per il debito personale di fr. 19'000.– e dal fatto che dal documento riassuntivo dei pagamenti prodotto dal convenuto si evince che costui dava per scontato di essere debitore solo per un quarto del debito. Reputando poi inverosimile l’eccezione d’avvenuto pagamento di fr. 9'000.– sollevata da CO 1, il Pretore ha quindi accordato il rigetto provvisorio limitatamente a fr. 26'257.50 (105'029.85 / 4) oltre agli interessi di mora del 5% dalla data di decorrenza pattuita nel riconoscimento di debito (il 16 aprile 2020).
Nel reclamo l’RE 1 sostiene che il riconoscimento di debito costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio per l’intero debito e che il Pretore ha considerato a torto elementi di merito nemmeno sollevati dal convenuto, che del resto esulano sia dalla procedura di rigetto – di carattere esclusivamente documentale – sia dal tenore del titolo stesso. A sua mente il termine “in solido” contenuto nel testo significa ch’essa può esigere l’intero debito da ciascuno dei quattro eredi. La reclamante rileva poi per abbondanza che la solidarietà tra gli eredi è data ex lege giusta gli art. 603 e 639 CC, sicché non serviva una loro specifica dichiarazione. La reclamante evidenzia infine che il giudizio pretorile è in contraddizione con un’altra decisione emessa dal medesimo Pretore in un’altra procedura che riguardava la medesima vicenda, in cui ha ritenuto che sussistesse un vincolo di solidarietà tra gli eredi (decisione del 17 settembre 2020 SO.2020.1211, sentenza della CEF 14.2020.157 del 5 marzo 2021).
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sen-tenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).
5.1 Nel caso in esame, nell’atto del 5 marzo 2020 (doc. C) CO 1 “riconosce il debito personale” di fr. 105'029.85 nei confronti dell’RE 1 “in solido con gli altri eredi __________, __________ e __________ come da contratto di divisione ereditaria del 30.07.2019”. Il testo dell’atto non lascia sussistere dubbi sulla volontà del convenuto di riconoscere personalmente l’intera pretesa di fr. 105'029.85. Il fatto che l’abbia firmato solo lui non è suscettibile d’invalidare il proprio impegno. L’assenza di firma degli altri eredi esclude soltanto che l’atto possa essere utilizzato come riconoscimento di debito (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF) in eventuali esecuzioni promosse contro di essi (sentenza della CEF 14.2017.83 del 18 settembre 2017, consid. 6.3/e; Staehelin, op. cit., n. 54 ad art. 82). Il giudizio pretorile si avvera quindi giuridicamente errato.
5.2 D’altronde, la circostanza per cui dalla tabella riassuntiva e dagli estratti di pagamento prodotti dal convenuto (doc. 1) si evince ch’egli ritenesse di dover pagare solo fr. 26'280.– nulla muta all’esito del giudizio odierno. Si tratta infatti di un elemento estrinseco al riconoscimento di debito di cui non si può tenere conto nel presente procedimento (v. sopra consid. 5). Per tacere del fatto che il convenuto non poteva modificare unilateralmente il proprio impegno assunto chiaramente con la sottoscrizione del riconoscimento di debito, l’accettazione di pagamenti parziali da parte del creditore non esimendo poi il debitore dal pagare la parte restante del debito riconosciuto (art. 69 cpv. 2 CO).
5.3 Ne segue che il reclamo merita accoglimento nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 105'029.05, come richiesto nel precetto esecutivo e nell’istanza, oltre agli interessi di mora del 5% dal 16 aprile 2020 (e non dalla data del 30 settembre 2019 indicata nel precetto esecutivo e nell’istanza), come correttamente deciso dal Pretore con riferimento all’art. 102 cpv. 2 CO e ammesso dalla reclamante (v. sopra ad E).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC), totale in questa sede e pressoché totale davanti al Pretore. Non si pone problema d’indennità in prima se-de, siccome l’RE 1 non era patrocinata e non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Giusta gli art. 95 cpv. 3 lett. b e 106 cpv. 1 CPC la reclamante ha invece diritto a ripetibili in seconda sede, in cui era patrocinata da un avvocato. L’indennità di fr. 1'000.– da lei richiesta si colloca nella fascia bassa del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310), che per un valore litigioso di fr. 78'771.55, pari alla differenza tra quanto richiesto nel reclamo (fr. 105'029.05) e quanto concesso dal Pretore (fr. 26'257.50), prevede ripetibili varianti dallo 0.48 al 6.3% del valore medesimo, ovvero tra fr. 380.– e fr. 4'960.– arrotondati (art. 11 cpv. 1 e 2 RTar). L’indennità richiesta risulta inoltre congrua avuto riguardo al grado di difficoltà della causa e all’onere lavorativo connesso alla redazione del reclamo (art. 11 cpv. 5 RTar).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 78'771.55, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 105'029.05 oltre agli interessi di mora del 5% dal 16 aprile 2020.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico del convenuto”.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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