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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.81
Data decisione, Autorità: 11.08.2021, CEF
Titolo: Notifica di un precetto esecutivo mediante Posta A Plus. Condizioni per procedervi secondo l’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale
Incarto n. 15.2021.81
Lugano 11 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 luglio 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro la decisione del 5 luglio 2021 di rifiuto d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta dalla ricorrente all’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla
PI 1,
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che dando seguito alla domanda d’esecuzione presentata dall’PI 1 il 27 maggio 2021 nei confronti di RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 219.90, il 1° giugno 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escussa mediante raccomandata, che però è ritornata all’UE, siccome RI 1 non l’ha ritirata;
che facendo capo alla possibilità prevista dall’art. 7 dell’Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale, detta in seguito “Ordinanza COVID-19”), il 17 giugno 2021 l’organo esecutivo ha quindi tentato nuovamente di notificare il precetto esecutivo mediante invio per Posta A Plus;
che dal tracciamento di tale invio (n. __________) risulta che il recapito è avvenuto il 18 giugno 2021;
che con scritto del 2 luglio 2021 l’escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo, sostenendo in sostanza di non averla potuta fare prima siccome l’atto in questione non le è stato intimato formalmente per raccomandata;
che il 5 luglio 2021 l’UE le ha risposto di non poter dare seguito alla sua opposizione, giacché il termine di dieci giorni previsto a tal uopo era scaduto il 28 giugno 2021;
che con ricorso del 13 luglio 2021 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo di ammettere la sua opposizione al precetto;
che mediante osservazioni del 3 agosto 2021 l’UE postula la reiezione del ricorso, mentre l’escutente è rimasta silente;
che interposto all’autorità di vigilanza, – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 5 luglio 2021 dall’Ufficio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che la ricorrente premette di non essersi accorta di aver ricevuto un precetto esecutivo, dal momento che il noto atto non le è stato spedito per invio raccomandato, bensì con invio in Posta A Plus;
che non essendosi resa conto dell’importanza della missiva in questione, essa sostiene di averla consegnata a sua figlia, la quale si occupa della sua corrispondenza “normale” e ha visto la busta soltanto giorni dopo, raccomandando alla madre di fare subito opposizione, ciò ch’essa ha fatto con scritto del 2 luglio 2021;
che ciò posto, l’insorgente contesta la modalità di consegna del precetto esecutivo, facendo valere che non le è stata data l’opportunità d’interporre tempestiva opposizione, ragione per cui – a suo dire – comunicazioni di tale importanza non possono essere inviate per “posta normale”;
che giusta l’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19, in deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d’esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta se un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito (lett. a) e il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione (lett. b);
che in tal caso, l’avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l’attestazione di cui all’articolo 72 capoverso 2 LEF (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19);
che secondo il rapporto del Consiglio federale su tale norma, di cui un estratto è pubblicato nelle Istruzioni n. 7 e 8 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (esecuzioni e fallimenti nella «situazione straordinaria»), “in caso di controversia competerà all’autorità all’origine della notificazione provare che l’informazione preliminare è stata corretta in termini temporali e formali”;
che nel caso in rassegna, è pacifico che dopo un primo tentativo infruttuoso di notifica nelle forme ordinarie, ovvero mediante invio raccomandato, l’UE ha trasmesso il precetto esecutivo per Posta A Plus, modalità di spedizione che permette di tracciare l’invio, ma non fornisce una ricevuta da parte del ricevente;
che il primo presupposto previsto dall’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 per ricorrere alla notifica agevolata in tempo di pandemia in luogo della notificazione ordinaria è pertanto adempiuto;
che altrettanto non si può dire invece del secondo presupposto, non essendo presente agli atti alcuna prova che l’Ufficio, al più tardi il giorno precedente la notifica, abbia informato l’escussa per telefono, in via elettronica o in altro modo dell’intenzione di procedere all’invio del noto precetto tramite Posta A Plus;
che a fronte di tali circostanze, il recapito del precetto esecutivo avvenuto il 18 giugno 2021 non può considerarsi una valida notifica né secondo gli art. 34 e 64 cpv. 1 LEF né in base all’art. 7 dell’Ordinanza COVID-19;
che non porta a diversa conclusione l’osservazione dell’UE secondo cui l’escussa era consapevole della possibilità d’invio dei precetti esecutivi per Posta A Plus, avendo essa già ricevuto nelle stesse modalità il precetto esecutivo n. __________, cui l’organo ese-cutivo aveva allegato una lettera accompagnatoria ove sono riassunte le condizioni per procedere in tal senso;
che dalla notifica di un precedente precetto non si può invero presumere che l’escussa dovesse aspettarsi di riceverne un altro, a maggior ragione da parte di un diverso escutente e avente per oggetto un altro credito;
che inoltre l’avviso al destinatario per telefono, in via elettronica o in altro modo dell’intenzione di procedere all’invio di un precetto esecutivo tramite Posta A Plus non può limitarsi a un’unica informativa generica, valida per tutti i precetti esecutivi futuri emessi nei suoi confronti, ma deve necessariamente riferirsi di volta in volta allo specifico precetto esecutivo che verrà inviato secondo tale modalità, in modo che l’escusso, consapevole di ciò, sia perfettamente in grado di esercitare il suo diritto di interporre opposizione nei tempi previsti dalla legge;
che al riguardo va ricordata l’Istruzione n. 7 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, secondo cui “L’autorità notificante deve aver avvisato il destinatario per telefono, al più tardi il giorno prima, della notificazione specifica oppure deve poter supporre che il destinatario ne sia stato informato (con avviso scritto o elettronico) al più tardi il giorno prima”;
che se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, come nel caso di specie, quest’ultimo esplica i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2021.34 del 2 luglio 2021);
che non occorre pertanto annullare il precetto esecutivo, bastando la registrazione dell’opposizione interposta dall’escussa il 2 luglio 2021;
che l’opposizione sospende l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF), sicché sono nulli tutti gli atti successivi emessi dall’UE, ovvero nel caso specifico l’avviso di pignoramento del 3 agosto 2021 per il 2 settembre 2021;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Locarno d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI 1 il 2 luglio 2021 all’esecuzione n. __________.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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