AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.13
Data decisione, Autorità: 09.08.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Attestato di carenza beni. Interessi di ritardo, spese esecutive e spese di diffida
CO 1
Incarti n. 14.2021.13 14.2021.14 14.2021.15
Lugano 9 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2020.867, SO.2020.868 e SO.2020.869 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 14 dicembre 2020 da
Confederazione Svizzera, Berna (SO.2020.867) Stato del Canton Ticino, Bellinzona (SO.2020.868/869) (rappresentati dall’RA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sui reclami del 5 febbraio 2021 presentati dalla Confederazione svizzera (14.2021.13) e dallo Stato del Canton Ticino (14.2021.14 e 14.2021.15) contro le decisioni emesse il 25 gennaio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 8'968.70, indicando quale causa del credito l’“Imposta federale diretta (IFD) 2011 come ACB del 18-08-2020 n. __________ emesso dall’ue di mendrisio < Imposta (IFD) 2011 (Acconti dedotti -562.10)”.
B. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi pure il 3 settembre 2020 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 17'244.85 e fr. 9'370.70, indicando quali cause dei crediti l’“Imposta cantonale (IC) 2011 come ACB del 18-08-2020 n. __________ emesso dall’ue di mendrisio< Imposta (IC) 2011 (Acconti dedotti – 1097.65)”, rispettivamente l’“Imposta cantonale (IC) 2010 come ACB del 18-08-2020 n. __________ emesso dall’ue di mendrisio< Imposta (IC) 2010 (Acconti dedotti – 588.10)”.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con tre separate istanze del 14 dicembre 2020 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. In nessuno dei procedimenti la controparte ha presentato osservazioni nel termine assegnatole.
D. Statuendo con tre decisioni distinte del 25 gennaio 2021, il Pretore ha parzialmente accolto le istanze rispettivamente per fr. 8'172.80 (anziché 8'968.70), fr. 16'108.60 (anziché 17'244.85) e fr. 8'271.25 (anziché 9'370.70), ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.–, fr. 350.– e fr. 330.– per 1⁄10 e a carico della convenuta per i rimanenti 9⁄10.
E. Contro le sentenze appena citate la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino sono insorti a questa Camera con tre reclami separati del 5 febbraio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale delle istanze, protestate spese e ripetibili. CO 1 non ha ritirato la raccomandata con la quale le è stato assegnato il termine per presentare eventuali osservazioni ai reclami.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla Confederazione Svizzera e allo Stato del Canton Ticino il 26 gennaio 2021, i termini d’impugnazione sono scaduti venerdì 5 febbraio. Presentati quello stesso giorno (data del timbro postale), i reclami sono dunque tempestivi.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha accordato il rigetto definitivo limitatamente agli importi stabiliti nelle decisioni di tassazione, indicate quali titoli di rigetto, anziché per quelli superiori menzionati negli attestati di carenza di beni e nelle istanze.
Nei rispettivi reclami la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino sostengono che il rigetto doveva essere accordato, oltre che per il capitale indicato nelle decisioni di tassazione, anche per le spese esecutive menzionate negli attestati di carenza di beni e per gli interessi di mora, posto che secondo la giurispru-denza le decisioni di tassazione valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro passaggio in giudicato qualora venga prodotta la documentazione che permette di comprendere come sono stati calcolati, ciò che affermano di aver fatto nel caso concreto. I reclamanti evidenziano che la controparte non ha sollevato alcuna censura riguardo all’inesattezza degli attestati di carenza di beni e che secondo giurisprudenza gli stessi costituiscono prova piena dei fatti che attestano finché non è dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. Infine, i reclamanti concludono che il Pretore ha violato l’art. 320 CPC per non avere concesso il rigetto definitivo dell’opposizione per l’intero credito posto nelle rispettive esecuzioni.
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.1 Nel caso specifico, è pacifico che le tre decisioni di tassazione agli atti (doc. D) sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai timbri apposti sugli atti in questione, che la reclamante non contesta) e valgono pertanto titoli di rigetto definitivo per l’imposta federale diretta del 2011, di fr. 8'172.80, e per le imposte cantonali del 2011, di fr. 16'108.60, e del 2010, di fr. 8'271.25, come d’altronde stabilito dal Pretore.
5.2 Gli enti reclamanti, tuttavia, chiedono di estendere il rigetto ai rispettivi crediti constatati negli attestati di carenza di beni (in seguito ACB) del 18 agosto 2020 acclusi alle istanze (doc. C) e a quelli precedenti emessi il 27 novembre 2018 (doc. E), pari, giusta il loro conteggio (doc. F pag. 4), rispettivamente a:
– fr. 8'968.70 per l’imposta federale diretta 2011, pari al capitale di fr. 8'172.80 (doc. D) oltre agli interessi di fr. 1'246.70 fino all’emissione del primo ACB, alle spese esecutive di fr. 134.– per il primo ACB e di fr. 93.80 per il secondo, e alle spese giudiziarie di fr. 270.– (doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti esecuzioni per complessivi fr. 948.60 (ossia fr. 386.50 + 562.10),
– fr. 17'244.85 per l’imposta cantonale 2011, pari al capitale di fr. 16'108.60 (doc. D) oltre alla tassa di diffida di fr. 50.–, agli interessi di fr. 2'309.60 fino al rilascio del primo ACB, alle spese esecutive di fr. 169.50 per il primo ACB e di fr. 130.70 per il se-condo, e alle spese giudiziarie di fr. 320.– (doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti esecuzioni per complessivi fr. 1'843.55 (fr. 745.90 + 1'097.65), e
– fr. 9'370.70 per l’imposta cantonale 2010, pari al capitale di fr. 8'271.25 (doc. D) oltre alla tassa di diffida di fr. 50.–, agli interessi di fr. 1'156.15 e di fr. 385.40 fino al primo ACB, alle spese esecutive di fr. 134.30 per il primo ACB e di fr. 95.65 per il secondo, e alle spese giudiziarie di fr. 270.– (doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti esecuzioni per complessivi fr. 992.05 (fr. 403.95 + 588.10).
5.2.1 Come rilevato dai reclamanti, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l’ACB, benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese esecutive menzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenze della CEF 14.2018.171 del 12 marzo 2019 consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.2; 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Le opposizioni andavano quindi rigettate in via definitiva anche per le spese esecutive menzionate negli ACB.
5.2.2 Le decisioni del 27 marzo 2017 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord (doc. G) costituiscono poi validi titoli di rigetto definitivo per le relative spese giudiziarie, anch’esse menzionate nei primi attestati di carenza di beni (doc. E).
5.2.3 Per le due tasse di diffida di fr. 50.– (14.2020.14 e 14.2020.15) il Cantone non ha invece prodotto alcun titolo di rigetto (ovvero le stesse diffide, sentenza della CEF 14.2016.215 del 31 gennaio 2017), sicché i suoi reclami sono da respingere su questo punto.
5.2.4 Le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (STAEHELIN, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in seguito “DE” valevole per il 2021 [RL 640.320] e per gli anni precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2), il quale stabilisce tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta dovuta conformemente alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).
Sul piano federale, gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto trenta giorni dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dell’ordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 dell’ordinanza).
5.2.4.1 Come evidenziato dai reclamanti, il rigetto può essere accordato per gli interessi di mora qualora sia stata prodotta la documentazione che permette di determinare come gli stessi sono stati calcolati (già citate 14.2016.154 consid. 5.3/b e 14.2015.163/164 consid. 5.3/b).
5.2.4.2 Per quanto concerne l’imposta federale diretta del 2011 agli atti figura il conteggio (doc. F pag. 2) relativo al calcolo degli interessi di ritardo del 3% (secondo l’allegato all’apposita ordinanza per gli anni dal 2011 al 2016) dal 31 marzo 2012 (anno successivo a quello fiscale del 2011) fino al 27 novembre 2018 (data di rilascio del primo attestato di carenza di beni [doc. E]) per un totale di fr. 1'246.70, che corrisponde alla somma degli interessi di fr. 789.70 fino al primo precetto esecutivo del 6 agosto 2016 e di fr. 457.– da quella data fino all’emissione del primo ACB (doc. F pagg. 1 e 4), che ha posto fine al decorso degli interessi di mora (art. 149 cpv. 4 LEF). Ne segue che il Pretore doveva concedere il rigetto dell’opposizione anche per fr. 1'246.70.
5.2.4.3 Per quanto concerne l’imposta cantonale del 2011 agli atti figura il conteggio (doc. F) degli interessi di ritardo del 2.5% (giusta l’allegato all’apposito DE per gli anni dal 2011 al 2016) sul capitale di fr. 16'108.60, che decorrono per le tre rate d’acconto di fr. 3'950.– ciascuna dal 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2011, ossia dal primo giorno (computato) del mese che segue la relativa scaden-za fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre (doc. F, pag. 2), oltre agli interessi sempre del 2.5% sul conguaglio di fr. 4'258.60 dal 30 novembre 2015, ossia dopo la data d’intimazione del 31 ottobre 2015 (doc. F, pag. 1). Il totale di fr. 2'309.60 (doc. F, pag. 2) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 1'559.– fino al primo precetto esecutivo del 6 agosto 2016 e di fr. 750.60 da quella data fino all’emissione del primo ACB. Pure in questo caso il Pretore doveva concedere il rigetto dell’opposizione anche per fr. 2'309.60.
5.2.4.4 Per quanto concerne l’imposta cantonale del 2010 agli atti figura il conteggio (doc. G) degli interessi di ritardo del 3% (giusta l’allegato all’apposito DE per l’anno 2010) sulle tre rate d’acconto di fr. 2'498.– ciascuna, che decorrono dal 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2010, ossia dal primo giorno (computato) del mese che segue la relativa scadenza fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre (doc. G, pag. 2), oltre agli interessi di ritardo del 2.5% (per gli anni dal 2011 al 2016) per il conguaglio di fr. 777.25 dal 30 novembre 2015, ossia dopo la data d’intimazione del 31 ottobre 2015 (doc. G, pag. 1). Il totale di fr. 1'541.55 (doc. G, pag. 2) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 1'156.15 fino al primo precetto esecutivo del 6 agosto 2016 e di fr. 385.40 da quella data fino all’emissione del primo ACB. Pure in questo caso il rigetto dell’opposizione andava esteso anche agli interessi di fr. 1'541.55.
In definitiva, il reclamo merita accoglimento per la causa concernente l’imposta federale diretta 2011 (14.2021.13) e parziale accoglimento per quanto attiene all’imposta cantonale 2010 e 2011 escludendo in entrambe le cause le tasse di diffida di fr. 50.– (14.2021.14 e 14.2021.15).
In tutte e tre le cause e in entrambe le sedi, le tasse seguono la soccombenza di CO 1, pressoché totale per quanto attiene alle imposte cantonali (art. 106 cpv. 1 CPC). Ricordato che le tasse vanno stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), in applicazione analogica dell’art. 318 cpv. 3 CPC occorre ridurre quelle stabilite in prima sede, per le quali il Pretore si è attenuto al massimo tariffale nelle cause 14.2020.13 e 14.2020.15 (che è addirittura stato superato di fr. 30.– nel secondo caso) e alla fascia medio-alta nella causa 14.2020.14. Vista la laconicità delle decisioni impugnate, che ha richiesto un onere lavorativo contenuto, le spese vanno ricondotte nella fascia media della tariffa da fr. 300.– a fr. 180.– nella prima causa, da fr. 350.– a fr. 280.– nella seconda, e da fr. 330.– a fr. 180.– nella terza.
Non si pone invece problema di ripetibili, i reclamanti non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo della Confederazione Svizzera (14.2021.13) è accolto.
1.1 Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. SO.2020.867) sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
1.2 Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al reclamo sono poste a carico di CO 1.
2.1 Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. SO.2020.868) sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 17'194.85.
2.2 Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al reclamo sono poste a carico di CO 1.
3.1 Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. SO.2020.869) sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 9'320.70.
3.2 Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al reclamo sono poste a carico di CO 1.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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