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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.140
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00140
Lugano 28 maggio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2001.00026 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 9 febbraio 2001 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
con la quale si chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 46'843.75 oltre interessi (risarcimento del danno per misura cautelare ingiustificata ex art. 383 CPC) che il Pretore, con sentenza 26 luglio 2001, ha respinto.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 6 settembre 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente alla condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 32'343.75 oltre interessi, mentre la controparte, con osservazioni 18 ottobre 2001, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
__________ ha promosso, nel 1997, una causa contro l'allora __________ chiedendo al giudice di voler accertare il suo diritto di disporre esclusivamente su di un conto bancario aperto a suo nome dal nonno __________. Quest'ultimo è subentrato in lite e la __________ vi è stata dimessa. Pedissequamente alla petizione era stato chiesto un provvedimento cautelare inteso a far divieto, pendente causa, di disporre degli averi di quel conto che il Pretore ha accolto subordinandolo alla prestazione di una garanzia bancaria di Fr. 40'000.-, che l'istante ha prodotto. La causa di merito si è conclusa con la reiezione delle pretese di __________ e la conseguente revoca del blocco cautelare della disponibilità sul conto bancario litigioso.
Il Pretore ha così fissato a __________, ai sensi dell'art. 383 cpv. 2 CPC, un termine per proporre l'azione di risarcimento del danno eventualmente insortogli a dipendenza della misura cautelare con la comminatoria che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la restituzione della garanzia bancaria.
Nel termine, __________ a ha introdotto l'azione chiedendo a __________ il risarcimento del danno causatogli dalla misura cautelare ingiustificata che ha individuato nelle spese di patrocinio resesi necessarie per difendersi in giudizio.
Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha parificato l'azione di risarcimento in questione, promossa ai sensi dell'art. 383 CPC, a quella prevista in ambito LEF per un sequestro ingiustificato (art. 273 LEF) e ha ritenuto che nella determinazione del danno risarcibile devono considerarsi anche le spese di patrocinio dell'azione di merito alla base del provvedimento cautelare, poiché le ripetibili accordate possono anche non coprire integralmente tali costi. Tuttavia ha rimproverato all'attore di aver prodotto delle note professionali del suo patrocinatore assolutamente generiche, con l'indicazione di un valore di causa diverso e superiore a quello sul quale erano state stabilite le tasse di giustizia e, in ogni caso, incomprovato, e nemmeno senza alcuna possibilità di valutare il dispendio orario dell'avvocato. Mancando così la prova in merito al presunto danno patito ha respinto la petizione pur riconoscendo che la garanzia bancaria (una fideiussione prestata da __________) copriva il pagamento delle tasse di giustizia e delle spese anticipate da __________ nella causa di merito ed il rimborso delle ripetibili riconosciutegli in quella sede.
Con l'appello, __________ chiede che le sue pretese, ridotte per tenere conto delle ripetibili accordategli nella causa di merito dalle tre istanze giudiziarie (Pretura, Tribunale d'appello e Tribunale federale) che se ne sono occupate, siano ammesse. Con le proprie osservazioni, la controparte chiede la riconferma del primo giudizio. Le argomentazioni delle parti saranno riprese, se necessario, nei considerandi che seguono.
L'art. 383 cpv. 1 CPC prevede che la parte che ha chiesto ed ottenuto una misura provvisionale è responsabile dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati.
Il Pretore ha ritenuto di poter comprendere tra i danni risarcibili, secondo tale norma, anche le spese di patrocinio della parte chiamata a difendersi nell'azione di merito, eventualmente non coperte dalle indennità ripetibili riconosciute. Non è dello stesso parere questa Camera per i motivi che seguono.
Anche tralasciando l'ormai obsoleta distinzione tra danno diretto e danno indiretto, il danno che deve essere riparato è tutto quello che è in relazione adeguata con l'evento ossia, secondo la definizione classica "una causa è adeguata quando, secondo il corso ordinario delle cose e secondo l'esperienza di vita, è atta a produrre l'effetto che si è realizzato così che questo appare, in generale, favorito da questa causa" (DTF 112 II 439).
Ora il blocco di un conto bancario impedisce al titolare di servirsene con le conseguenze ben evidenziate in Rep. 1994 n. 70 ma, come tale, non genera le spese processuali della successiva azione di merito che, come in concreto, poteva essere inoltrata, portata avanti e decisa anche senza una preventiva o pedissequa misura cautelare. E in ciò la situazione è già un tantino differente da quella della procedura di sequestro.
Le misure cautelari che possono essere adottate nella procedura civile sono molteplici e variegate. Si pensi ad esempio ad una causa per negare l'esercizio di un diritto di passo preceduta dall'ordine cautelare di non avvalersi, pendente causa, del passaggio. Il danno dovuto all'eventuale ingiustificato ordine provvisionale sarà quello rappresentato dall'aver dovuto percorrere altro, diverso e più lungo tragitto con tutte le conseguenze relative di maggiori costi, ecc. ma non le spese per la causa di merito che avrebbero dovuto essere affrontate comunque, anche senza la misura cautelare.
Voler comprendere nel danno risarcibile per una cautelare ingiustificata anche le spese del procedimento di merito snatura il vero scopo della norma che è, solo e necessariamente, quello di proteggere l'interessato dagli effetti dannosi che quel particolare provvedimento cautelare, per la sua specificità, genera.
Se non fosse così ci troveremmo a trattare diversamente i convenuti di una causa di merito simile, una col provvedimento cautelare e l'altra senza, che risultano vittoriosi. Nel primo caso la parte si vedrebbe garantita per tutte le spese, anche quelle superiori alle ripetibili ricevute, causate dalla vertenza giudiziaria mentre nel secondo caso no. Del resto l'unica possibilità per vedersi riconoscere tali spese è prevista dall'art. 152 CPC che instaura la responsabilità aggravata del soccombente per lite temeraria. Non è possibile che, a dipendenza di un accessorio processuale come può essere la misura cautelare, una parte possa ritrovarsi favorita e non dover dimostrare, per ottenere il pieno riconoscimento delle spese processuali sopportate al di là delle ripetibili, che la controparte ha agito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto o con imprudenza esagerata, il che non è il caso per aver chiesto una cautelare poi risultata ingiustificata.
Nel solco dell'intenzione di far comprendere nel danno risultante dal provvedimento cautelare ingiustificato anche le spese processuali il Pretore, nel dispositivo
della sua sentenza, ha accertato che anche il rimborso delle ripetibili è garantito dalla fideiussione bancaria a suo tempo prestata ai sensi dell'art. 380 CPC. La parte convenuta non ha presentato appello al proposito e di conseguenza quel dispositivo è cresciuto in giudicato, ma non si può tacere che lo stesso crea un'altra disparità di trattamento. Infatti, la cauzione processuale per le ripetibili è ordinata alle limitate condizioni di cui all'art. 153 CPC (attore insolvente o domiciliato all'estero senza il beneficio di una Convenzione) e non può instaurarsi per il fatto che un attore, non astretto per l'art. 153 CPC, ha chiesto un provvedimento cautelare e vi ha prestato garanzia.
Per tutti questi motivi, ma ancora insistendo sul fatto che è la natura dello specifico provvedimento cautelare che può creare un danno e non l'istituto procedurale come tale, le spese processuali del merito non possono essere considerate danno derivante dalla misura provvisionale eventualmente ingiustificata e quindi non sono risarcibili a fronte della garanzia prestata.
Ne segue che l'appello deve essere respinto e la sentenza del Pretore, per altri motivi, confermata.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L'appello 6 settembre 2001 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia in Fr. 550.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 600.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1'800.- per ripetibili.
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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