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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.29
Data decisione, Autorità: 09.08.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Prescrizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione
Incarto n. 14.2021.29
Lugano 9 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SP 6 2021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio promossa con istanza 26 gennaio 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 febbraio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Caneggio;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'138.20, indicando quale causa del credito l’attestato di carenza di beni del 7 dicembre 2012 rilasciato per un “credito ceduto A__________ AG, __________, __________”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 gennaio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio;
che statuendo con decisione del 20 febbraio 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2021 chiedendo di spiegarle “il senso dell’azione” della CO 1, che afferma di non comprendere;
che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);
che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che nella decisione impugnata il Giudice di pace ha rilevato che l’attestato di carenza di beni prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;
che nel reclamo RE 1 non discute minimamente la decisione impugnata, ma si limita ad affermare di non comprendere per quale motivo dopo nove anni la CO 1 ha deciso di punto in bianco di farle notificare un nuovo precetto esecutivo, nonostante sia già in essere l’attestato di carenza di beni del 7 dicembre 2012, e chiede alla scrivente Camera di spiegarle il senso di tale azione siccome quale madre sola con due figli a carico non può permettersi “spese amministrative o avvocati”;
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che, sia rilevato per abbondanza, il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni (art. 149a cpv. 1 LEF);
che nel caso di specie il credito di fr. 1'138.20 oggetto dell’attestato di carenza di beni rilasciato il 7 dicembre 2012 non è quindi ancora prescritto, specie perché l’esecuzione di cui si duole la reclamante ha interrotto il termine di prescrizione (art. 135 n. 2 CO) e fatto così decorrere un nuovo termine di vent’anni (art. 137 cpv. 2 CO) (sentenza della CEF 14.2017.91 del 12 settembre 2017, consid. 6, massimata in RtiD I-2018 p. 785 n. 55c);
che secondo la legge la CO 1 conserva quindi il diritto di promuovere questa e altre esecuzioni per il credito in questione;
che non incombe a questa Camera dire se l’esecuzione della CO 1 ha un senso, ciò che solo quest’ultima può decidere, fermo restando che se la reclamante non ha acquistato beni pignorabili dopo il 2012 l’esecuzione determinerà solo spese supplementari, il cui anticipo grava sull’escutente;
che, a scanso di equivoci, le difficoltà finanziarie cui accenna la reclamante non costituiscono ad ogni modo un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che di tale aspetto si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi della reclamante non assolutamente impignorabili, limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, siccome sussistono a carico della reclamante 16 attestati di carenza di beni per oltre fr. 20'000.–, di cui due del 2020, sicché risulta opportuno prescindere dal loro prelievo;
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'138.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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