AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2020.23
Data decisione, Autorità: 29.07.2021, CCR
Titolo: Contratto di mandato: remunerazione dell'avvocato - ricevibilità del reclamo
Incarto n. 16.2020.23
Lugano 29 luglio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 25 aprile 2020 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 17 febbraio 2020 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE 01-2019 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del 25 luglio 2019 dall'
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Nel giugno del 2018 RE 1 ha incaricato l'avv. CO 1 affinché, in particolare, redigesse una querela per calunnia, subordinatamente per diffamazione, nei confronti del suo genero. Il mandato prevedeva un onorario secondo il dispendio di tempo, alla tariffa di fr. 380.– l'ora con un tempo minimo conteggiabile di 10 minuti. Il 20 luglio 2018 il legale ha trasmesso al cliente una nota professionale, per le prestazioni svolte dall'8 giugno al 20 luglio 2018, di complessivi fr. 3027.90 (onorario fr. 2595.40, spese fr. 216.– e IVA fr. 216.50) con un saldo in suo favore, dedotto l'acconto di fr. 1000.– di fr. 2027.90. Nonostante vari solleciti, la nota è rimasta impagata. Il 12 settembre 2018, l'avv. CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________3 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2027.90 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2018, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza del 13 maggio 2019 l'avv. CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Mendrisio chiedendo di convocare RE 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1990.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018. All'udienza di conciliazione del 27 giugno 2019 il convenuto non è comparso, sicché il Giudice di pace, constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato seduta stante all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, “ritenuto che la decisione finale in merito alle spese, in caso di inoltro della causa, sarà rinviata al giudizio di merito” (inc. C. 025/2019).
C. Con petizione del 25 luglio 2019 l'avv. CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa così come il rigetto in via definitiva del menzionato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni dell'8 agosto 2019 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 9 settembre 2019 le parti hanno reiterato le loro richieste. L'istruttoria, durante la quale l'avv. __________ __________ ha rilasciato il 27 novembre 2019 una perizia sulla congruità dell'onorario, è terminata il 2 gennaio 2020. Alle arringhe finali del 10 febbraio 2020 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
D. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2020 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 1990.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo limitatamente a questo importo. Le spese processuali di fr. 250.–, così come le spese della procedura di conciliazione di fr. 200.– e quelle peritali di fr. 760.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 400.– per ripetibili.
E. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 aprile 2020 in cui chiede di accogliere il reclamo. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 2020 l'avv. CO 1 ha chiesto di dichiarare inammissibile il reclamo o quanto meno di respingerlo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 2 marzo 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), dopo essere stato in giacenza dal 18 febbraio 2020. Il termine d'impugnazione è iniziato tuttavia a decorrere il 26 febbraio 2020 in virtù dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, norma che si applica anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 141 II 431 consid. 3.1; 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti).
Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento l'inizio delle ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento il convenuto aveva ancora 6 giorni a disposizione e il termine sarebbe così scaduto sabato 25 aprile 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Datato 25 aprile 2020 ma impostato il 27 aprile successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Al reclamo RE 1 allega copia di atti processuali e di documenti prodotti in prima sede dall'attore (doc. 1, 2A, 2B, 3, 5B, 5C, 8 e 9). Tali atti figurano già nell'incarto trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera di modo che la loro produzione si rivela superflua. Il reclamante acclude anche la ricevuta del versamento dell'acconto di fr. 1000.– (doc. 4), un'e-mail inviatagli dalla controparte l'11 giugno 2018 (doc. 5A), lo screenshot della prima pagina del file della bozza della querela allestita dalla controparte (doc. 6A) e quello della scheda informazioni del file con il dettaglio del tempo totale speso per la sua modifica (“Total editing time", doc. 6B), lo scambio di e-mail con la controparte del 7 e 8 luglio 2018 (doc. 7). Questi documenti, presentati per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, sono irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando in seconda sede l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, dopo aver accertato che tra le parti era sorto un contratto di mandato a titolo oneroso, ha considerato che a fronte delle contestazioni del convenuto, formulate peraltro in modo del tutto generico, secondo le quali l'ammontare della parcella dell'attore non sarebbe corretto perché sarebbe stato pattuito verbalmente un compenso di fr. 900.–, il perito ha concluso per la correttezza e la congruità della nota professionale, essendo quest'ultima stata allestita conformemente “alle modalità di computo liberamente convenute contrattualmente” dalle parti che prevedevano una tariffa oraria di fr. 380.– e un tempo minimo di fatturazione per le prestazioni di 10 minuti. Ciò posto, considerate “le prove addotte dall'attore e l'assenza di valide e circostanziate contestazioni della parte convenuta", il primo giudice ha accolto la petizione.
RE 1 chiede di accogliere il reclamo senza tuttavia indicare quali siano le modifiche della decisione impugnata da lui proposte. In linea di principio anche in sede di reclamo, rimedio di principio cassatorio, la parte deve indicare quali siano le modifiche da lui proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire, sempre che la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 321; I CCA, sentenza inc. 11.2018.129 del 5 dicembre 2018 consid. 4 con rinvio). Le domande devono essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono le modifiche richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un reclamo privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il reclamante intenda (CCR, sentenza inc. 16.2019.61 del 30 novembre 2020 consid. 4). Nel caso in esame dalla motivazione del memoriale si evince senza alcun dubbio che l'interessato vuole ottenere la reiezione della petizione. Il reclamo va dunque interpretato di conseguenza.
Il reclamante lamenta innanzitutto la mancanza di un contraddittorio in relazione alla perizia chiedendosi “come il perito abbia potuto determinare la congruità di quanto elencato in fattura” senza consultarlo. La critica non può essere condivisa. Ora, che un perito debba rispettare il diritto di essere sentito delle parti è indubbio. In concreto, per tacere del fatto che l'esperto ha avuto accesso a tutti gli atti processuali (art. 185 cpv. 3 CPC; perizia pag. 1), il Giudice di pace ha invitato le parti a presentare dei quesiti peritali e a formulare eventuali opposizioni agli stessi, così come di proporre eventuali domande di completazione o di delucidazione della perizia. Il convenuto non ha sfruttato tali possibilità, limitandosi a trasmettere il 13 settembre 2019 uno scritto in cui ha chiesto di ricevere “un dettaglio del lavoro effettuato dall'avvocato CO 1” che “deve includere nel merito, il tipo di documento prodotto, il dettaglio del dialogo telefonico ovvero lo scritto inviato, con date e tempo impiegato”. Ricevuto il referto peritale, poi, egli non ha reagito all'invito del primo giudice di proporre eventuali domande di completazione o delucidazione della perizia. Al dibattimento finale, infine, il convenuto si è poi limitato a contestare “la perizia in quanto, secondo lui, non è entrata nel merito” (cfr. verbale del 10 febbraio 2020). In siffatte circostanze, non è dato di vedere quale diritto della parte sia stato violato, tanto meno ove si consideri che il convenuto nemmeno pretende che il perito abbia effettuato propri accertamenti senza interpellare il giudice o le parti (art. 186 cpv. 1 CPC). Al riguardo non occorre dilungarsi.
Il reclamante rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto del fatto che il perito “non è entrato nel merito” ma si è limitato “ad una sommaria verifica aritmetica tra il valore orario del contratto e le sole dichiarazioni dell'CO 1”. La censura non è di immediata comprensione ove appena si pensi che non è chiaro quale sia il rimprovero mosso al perito, questi avendo risposto al quesito sottopostogli. Ove il convenuto avesse ritenuto il referto incompleto, egli avrebbe avuto la possibilità di proporre delle domande di completazione o delucidazione della perizia, ciò che non è avvenuto.
Per il reclamante il perito nemmeno si è accorto che dandosi una tariffa oraria di fr. 380.–, “il valore minimo di fatturazione di 10 minuti” non era di fr. 64.60 ma di fr. 63.30. Il che sarà anche vero e ciò comporterebbe una riduzione dell'onorario di fr. 14.30. Se non che, tenuto conto che per finire il legale ha ridotto la sua nota da fr. 3027.90 a fr. 2990.–, nel complesso non occorre intervenire. Certo, può apparire discutibile l'adozione di un “tempo minimo di fatturazione prestazione di 10 minuti” anche per prestazioni trascurabili dal profilo temporale, come la lettura di lettere o la redazione di messaggi elettronici di poche righe (doc. BB, DD, EE e FF). Resta il fatto che il cliente ha accettato tale modalità di fatturazione che non può quindi essere rimessa in discussione.
Il reclamante critica altresì il Giudice di pace per avere emanato una decisione che “riflette in pieno solo quanto sostenuto” dall'attore e “non contiene alcuna analisi oggettiva e sostanziale dei fatti”. Egli rileva che il legale gli ha inviato soltanto il 9 luglio 2018, dopo numerosi solleciti, un file in formato word contenente la bozza della querela, il quale è stato realizzato, secondo quanto risulta dalle informazioni sulle sue proprietà contenute nel file stesso, in 6 minuti a partire da un documento creato nel 2015 e che il testo della querela conteneva degli errori sostanziali che sono poi stati corretti, su sua richiesta, nella versione definitiva del 17 luglio 2018. Diversamente da quanto indicato nella nota professionale – prosegue il reclamante – il colloquio avuto il 14 giugno 2018 non è durato un'ora e mezzo ma quarantacinque minuti. Inoltre – egli continua – la maggior parte delle e-mail inviategli dal legale non erano “costruttive per l'avanzamento del procedimento” e le telefonate fattegli non vanno considerate delle prestazioni “inerenti al mandato” ma soltanto dei “contatti di servizio”. Ritiene pertanto che per il lavoro svolto la controparte avrebbe dovuto impiegare un dispendio di tempo di 130 minuti, per cui, considerati anche fr. 100.– per le spese e l'IVA al 7.7%, il totale della sua nota professionale avrebbe dovuto essere di fr. 995.–, “somma coperta dall'importo corrisposto di fr. 1000.– versato il 14 giugno 2018”.
Così argomentando, tuttavia, il reclamante, allega fatti nuovi e muove obiezioni non proposti in prima sede che sono però inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC, cfr. sopra consid. 2). In effetti, a fronte di una nota dettagliata come quella presentata dal legale (doc. D), il convenuto aveva l'obbligo, se non di prendere posizione su ogni singola voce dell'esposto, almeno di specificare se a essere contestati erano l'effettuazione stessa delle prestazioni fatturate, il tempo impiegato oppure le tariffe applicate e ciò affinché l'attore fosse messo in condizione di sapere di quali di questi fattori avrebbe dovuto fornire le prove (CCR, sentenza inc. 16.2017.11 del 16 maggio 2017). Se non che, come accertato dal Giudice di pace senza che il reclamante ne censuri l'arbitrarietà, in prima sede il convenuto si era limitato ad obiettare “in modo del tutto generico la correttezza dell'ammontare fatturato sostenendo che esisteva un accordo verbale di fr. 900.– per le prestazioni da prestare“(decisione pag. 1). In mancanza di contestazioni, le prestazioni dell'attore elencate nella nota professionale potevano essere considerate come non controverse e dunque non necessitavano di essere dimostrate (analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2018.29 del 7 ottobre 2019 consid. 5d).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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