AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.10
Data decisione, Autorità: 04.08.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Organizzazione di concerti. Quantificazione della rimunerazione per i concerti non organizzati
Incarto n. 14.2021.10
Lugano 4 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.937 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 febbraio 2020 dall’
RE 1 (rappresentata da RA 1 __________)
contro
CO 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sull’“appello” (recte: reclamo) del 30 gennaio 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con “scrittura privata” sottoscritta il 5 febbraio 2018, la CO 1 quale “organizzatore” e RE 1 quale “impresa” hanno convenuto la prestazione di dodici concerti all’aperto (più uno di prove e gratuito) dell’artista __________ nel periodo dal 1° luglio al 20 settembre 2018. L’art. 2 del contratto, intitolato “Obbligazioni dell’organizzatore (CO 1)”, prevede che:
“L’organizzatore svolgerà a favore dell’Impresa la seguente attività: Garantisce all’impresa 12 date all’aperto grandi città capoluoghi di provincia e/o approvate dall’artista nel periodo estivo del contratto (escluso Campania/Calabria/isole). […]
a) In caso di date inferiori la società CO 1, riconosce il debito delle date mancanti nei confronti della Società RE 1 che verrà stimato dal numero delle date mancanti alle 12 date pattuite, per 11000 (undicimila) euro al netto di eventuali trattenute territoriali. Anticipo 12.000,00 (dodicimila euro) al netto di eventuali trattenute territoriali, per efficacia del contratto
b)-g) [tutta una serie di obblighi dell’organizzatore]
i) In caso contrario RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una penale quantificando tutto il lavoro svolto e i guadagni persi, oltre ai danni di immagine”.
L’art. 6, intitolato “Corrispettivi”, dispone che:
“A fronte di tutte le obbligazioni assunte dalla società RE 1 in forza del Contratto e dell’esclusiva pattuita, L’organizzazione si impegna a dare adempimento alle obbligazioni a suo carico previste nel Contratto e corrisponderà alla società RE 1 un anticipo di 12000,00 euro (dodicimila euro) al netto di eventuali trattenute territoriali, alla firma del contratto (conferma per efficacia), detraendo 1000,00 euro (mille euro) per ogni serata dall’importo fisso di 11000 euro (undicimila), al netto di eventuali ritenute territoriali. Quindi pagherà per ogni spettacolo euro 10.000,00 (diecimila) al netto di eventuali trattenute territoriali, per le 12 date estive all’aperto […]”.
B. Il 17 settembre 2018 l’RE 1 ha emesso all’indirizzo della CO 1 una fattura di € 60'000.– per “Prestazione spettacolo RE 1, come accordo del 5.02.2018 importi al netto di trattenute territoriali”.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 64'202.36 oltre agli interessi del 5% dal 20 settembre 2018, indicando quale causa del credito il “Riconoscimento di debito del 05.02.2018. Fattura n° 20 con scadenza del 20.09.2018 più interessi e oneri di legge. Totale euro 60'000 = CHF 64'202.36 cambio odierno 1.07”.
D. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 febbraio 2020 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 marzo 2020. Con allegati spontanei del 24 marzo (replica), 31 marzo (duplica), 4 aprile (tri-plica), 10 aprile (quadruplica), 17 aprile (quintuplica) e 22 aprile 2020 (sestuplica) le parti hanno ribadito il proprio punto di vista.
E. Nel frattempo il 19 febbraio 2020 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha dichiarato nullo il precetto esecutivo n. __________. Con decisione del 29 aprile 2020 questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha annullato la decisione dell’Ufficio e ha ripristinato l’esecuzione n. __________ unitamente all’opposizione interposta dall’escussa il 10 febbraio 2020 (sentenza della CEF 15.2020.23 del 29 aprile 2020).
F. Statuendo con decisione del 25 gennaio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore della convenuta.
G. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un “appello” (recte: reclamo) del 30 gennaio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 gennaio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 5 febbraio. Presentato il 1° febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il tenore della lettera a) dell’art. 2 della scrittura privata non è chiaro poiché viene indicata la cifra di € 11'000.– ma non che la stessa sia da moltiplicare per ogni data mancante dei concerti rispetto alle dodici previste. A sua mente, neppure è chiara la dicitura “al netto di eventuali trattenute territoriali”, siccome un mancato evento è privo di connessione territoriale. La lettera a) dell’art. 2 sarebbe poi “apparentemente disallineato” rispetto alla lettera i), secondo cui “in caso contrario” – senza riferimento a una lettera precedente – “RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una penale quantificando tutto il lavoro svolto e i guadagni persi, oltre ai danni di immagine”. D’altronde, ha continuato il primo giudice, l’istante non ha mai spiegato in che modo è giunta alla pretesa di € 60'000.–, pari al corrispettivo di fr. 64'202.36 posto in esecuzione, e in particolare non ha mai indicato quante sarebbero, secondo lei, le date mancanti rispetto alle dodici previste. In effetti, qualora l’istante avesse considerato che secondo l’art. 2 lett. a) la somma di € 11'000.– fosse da moltiplicare per ogni unità di evento inferiore alle dodici pattuite, allora gli eventi mancanti da essa considerati sarebbero 5.45 (5.45 x 11'000 = 59'950.–). Potrebbe però anche darsi che la parte istante abbia quantificato la propria pretesa sulla base dell’art. 2 lett. i) in relazione all’art. 6, che prevede un compenso netto di € 10'000.– per ogni concerto. Secondo il primo giudice, tuttavia, la clausola dell’art. 2 lett. i) non può essere considerata come un riconoscimento di debito poiché la determinazione della penale è lasciata alla sola RE 1 (“… RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una penale…”). In definitiva il Pretore ha concluso che la scrittura privata del 5 febbraio 2018 risulta troppo poco chiara e troppo interpretabile per costituire un riconoscimento di debito, onde la reiezione dell’istanza.
Nel reclamo l’RE 1 sostiene che i concerti mancanti sono sei, sicché moltiplicando tale cifra per € 10'000.– si ottiene l’importo di fr. 64'202.36 (pari a € 60'000.–) posto in esecuzione. Non ritiene infatti corretto considerare l’importo di € 11'000.– per ognuno dei dodici concerti, visto l’anticipo iniziale di € 12'000.– già versato, che occorre detrarre conformemente all’art. 6 della scrittura privata. La reclamante reputa quindi errato il giudizio pretorile siccome la somma posta in esecuzione è facilmente deducibile dall’art. 6, a torto ignorato dal primo giudice.
Sennonché, in tal modo, la reclamante non si confronta con la motivazione pretorile, secondo cui essa non ha mai spiegato in che modo è giunta alla pretesa di fr. 64'202.36, né ha indicato quante sarebbero, secondo lei, le date dei concerti mancanti rispetto alle dodici previste. Solo con il reclamo l’RE 1 ha fornito queste informazioni (numero dei concerti mancanti e retribuzione unitaria), ma sono allegazioni fattuali nuove e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2).
5.1 Invero l’RE 1 afferma sì che l’importo posto in esecuzione era “facilmente deducibile” dall’art. 6 della scrittura privata, ma omette di considerare di non aver citato tale disposizione nell’istanza (ma solo l’art. 2 testualmente senza particolari spiegazioni). Ora, non spetta al giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza e all’interno degli stessi quelli che potrebbero giustificare il rigetto dell’opposizione. Stante il principio dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto dell’opposizione (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe invece all’istante l’onere di allegare i fatti pertinenti (sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.2 con i rinvii). Nel caso in esame, la reclamante avrebbe quindi dovuto citare l’art. 6 del contratto e spiegare il calcolo dell’importo posto in esecuzione già in prima sede. Avrebbe inoltre dovuto quantificare le trattenute territoriali così da permettere il calcolo preciso della somma netta che le spetta.
5.2 Nella limitata misura in cui è motivato – e quindi ricevibile – il reclamo va pertanto respinto, fermo restando che alla reclamante rimane la facoltà di ripresentare una nuova istanza di rigetto dell’opposizione, persino nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015. 245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), contenente le necessarie allegazioni di fatto e i relativi documenti giustificativi oppure di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64'202.36, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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